Common use of RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI Clause in Contracts

RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI. 1. Il Contraente assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi. Esso risponderà pienamente dei danni e infortuni causati, nell’espletamento del servizio in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente dell’Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, nonché a cose di proprietà dell’Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dall’Azienda stessa nell’esecuzione dell’appalto ed imputabili al Contraente, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività lo stesso si avvalga. 2. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi e al personale del Contraente nell’esecuzione del contratto o a cause ad esso connesse. 3. Il Contraente è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione del contratto. 4. In ogni caso, i danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dal Contraente che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l’Azienda. 5. A tal fine il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista garanzia definitiva, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, secondo gli schemi – tipo di cui al Decreto ministeriale MISE 19 gennaio 2018, n. 31, vincolata a favore dell’Azienda, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) nei confronti dell’Azienda, dei terzi e dei prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto per i massimali indicati nel Capitolato Tecnico (art. 14), previa acquisizione dei dati tecnici dalle competenti strutture, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. 6. Il massimale della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte 10 del Contraente, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Contraente medesimo. 7. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico. 8. Resta ferma l'intera responsabilità del Contraente anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. 9. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto. 10. Si rinvia all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Acquisizione Beni E Servizi, Acquisizione Beni E Servizi

RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI. 1. Il Contraente assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi. Esso risponderà pienamente dei danni e infortuni causati, nell’espletamento del servizio in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente dell’Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, nonché a cose di proprietà dell’Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o od inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dall’Azienda stessa nell’esecuzione dell’appalto ed imputabili al Contraente, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività lo stesso si avvalga. 2. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi e al personale del Contraente nell’esecuzione del contratto o a cause ad esso connesse. 3. Il Contraente è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione del contratto. 4. In ogni caso, i danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dal Contraente che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l’Azienda. 5. A tal fine il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista garanzia definitivacauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, secondo gli schemi – tipo di cui al Decreto ministeriale MISE 19 gennaio 2018, n. 31, vincolata a favore dell’Azienda, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) nei confronti dell’Azienda, dei terzi e dei prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto per i massimali indicati nel Capitolato Tecnico (art. 14)un massimale annuo e con massimale per sinistro non inferiore a euro 1.000.000,00, previa acquisizione dei dati tecnici dalle competenti strutture, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. 6. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte 10 del Contraente, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Contraente medesimo. 7. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato TecnicoTecnico Prestazionale. 8. Resta ferma l'intera responsabilità del Contraente anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. 9. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto. 10. Si rinvia all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto Per Servizi Di Trasporto Sanitario

RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI. 1. Il Contraente L’Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi. Esso risponderà pienamente dei danni e infortuni causati, nell’espletamento del servizio della fornitura in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente dell’Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, nonché a cose di proprietà dell’Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o od inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dall’Azienda stessa dalle Aziende stesse nell’esecuzione dell’appalto ed imputabili al Contraenteall’Appaltatore, ai suoi dipendenti o od a persone della cui attività lo stesso si avvalga. 2. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi e ed al personale del Contraente dell’Appaltatore nell’esecuzione del contratto o od a cause ad esso connesse. 3. Il Contraente L’Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione del contratto. 4. In ogni caso, i caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dal Contraente 51 dall’Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l’Aziendacodesta Azienda. 5. A tal fine il Contraentel’Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista garanzia definitivacauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, secondo gli schemi – tipo di cui al Decreto ministeriale MISE 19 gennaio 2018, n. 31, vincolata a favore dell’Azienda, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) nei confronti dell’Azienda, dei terzi e dei prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto per i massimali indicati nel Capitolato Tecnico (art. 14)un massimale annuo e con massimale per sinistro non inferiore a euro 1.000.000,00 per il LOTTO 1 e a euro 500.000,00 per il LOTTO 2, previa acquisizione dei dati tecnici dalle competenti strutture, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. 6. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte 10 del Contraentedella ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Contraente medesimol’appaltatore. 7. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato TecnicoSpeciale. 8. Resta ferma l'intera responsabilità del Contraente dell’Appaltatore anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. 9. L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto. 10. Si rinvia all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Service Agreement

RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI. 1. Il Contraente assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi. Esso risponderà pienamente dei danni e infortuni causati, nell’espletamento del servizio in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente dell’Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, nonché a cose di proprietà dell’Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o od inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dall’Azienda stessa nell’esecuzione dell’appalto ed imputabili al Contraente, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività lo stesso si avvalga. 2. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi e al personale del Contraente nell’esecuzione del contratto o a cause ad esso connesse. 3. Il Contraente è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione del contratto. 4. In ogni caso, i danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dal Contraente che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l’Azienda. 5. A tal fine il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista garanzia definitiva, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, secondo gli schemi – tipo di cui al Decreto ministeriale MISE 19 gennaio 2018, n. 31, vincolata a favore dell’Azienda, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) nei confronti dell’Azienda, dei terzi e dei prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto per i massimali indicati nel Capitolato Tecnico (art. 14)Tecnico, previa acquisizione dei dati tecnici dalle competenti strutture, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. 6. Il massimale della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte 10 del Contraente, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Contraente medesimo. 7. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico. 8. Resta ferma l'intera responsabilità del Contraente anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. 9. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto. 10. Si rinvia all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Acquisition of Goods and Services Contract

RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI. 1. Il Contraente L’Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi. Esso risponderà pienamente dei danni e infortuni causati, nell’espletamento del servizio della fornitura in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente dell’Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, nonché a cose di proprietà dell’Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o od inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dall’Azienda stessa dalle Aziende stesse nell’esecuzione dell’appalto ed imputabili al Contraenteall’Appaltatore, ai suoi dipendenti o od a persone della cui attività lo stesso si avvalga.. 50 2. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi e ed al personale del Contraente dell’Appaltatore nell’esecuzione del contratto o od a cause ad esso connesse. 3. Il Contraente L’Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione del contratto. 4. In ogni caso, i caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dal Contraente dall’Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l’Aziendacodesta Azienda. 5. A tal fine il Contraentel’Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista garanzia definitivacauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, secondo gli schemi – tipo di cui al Decreto ministeriale MISE 19 gennaio 2018, n. 31, vincolata a favore dell’Azienda, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) nei confronti dell’Azienda, dei terzi e dei prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto per i massimali indicati nel Capitolato Tecnico (art. 14)un massimale annuo e con massimale per sinistro non inferiore a euro 1.000.000,00 per il LOTTO 1 e a euro 500.000,00 per il LOTTO 2, previa acquisizione dei dati tecnici dalle competenti strutture, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. 6. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte 10 del Contraentedella ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Contraente medesimol’appaltatore. 7. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato TecnicoSpeciale. 8. Resta ferma l'intera responsabilità del Contraente dell’Appaltatore anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. 9. L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto. 10. Si rinvia all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale