Responsabilità del trasporto. 49.1 Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente. 49.2 In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati al momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di consegna ai sensi dell’art. 41 delle presenti Condizioni Generali. 49.3 In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprietà dei materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti di cui all’art. 41 delle presenti Condizioni Generali.
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