Responsabilità per danni. 1. In merito alla responsabilità per danni causati a terzi dai dipendenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni. 2. Il dipendente è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza e può essere chiamato a risarcire il danno. La misura della diligenza dovuta dal dipendente si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e alle attitudini del dipendente, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e CO).
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Responsabilità per danni. 1. In merito alla Nel caso di responsabilità per danni causati a terzi dai dipendenti, dipendenti si applicano appli- xxxx le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
2. Il dipendente è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza e può essere chiamato a risarcire il dannoal datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal dipendente di- pendente medesimo si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al suo grado dell’istruzione d’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle sue capacità e alle attitudini del dipendenteattitudini, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e 321 e segg. CO).
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro