Common use of Responsabilità per infortuni e danni Clause in Contracts

Responsabilità per infortuni e danni. È fatto obbligo all’Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità dell’Aggiudicatario senza riserve e/o eccezioni. Pertanto, il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse. È obbligo dell’appaltatore stipulare una polizza assicurativa a beneficio dell’ente per l'intera durata del contatto, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Capitolato, con un massimale minimo di € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a persona e € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a cose. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La polizza assicurativa prestata dall’appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Aggiudicatario sia un’associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare di gara e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Responsabilità per infortuni e danni. È E’ fatto obbligo all’Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità dell’Aggiudicatario della Ditta senza riserve e/o eccezioni. Pertanto, Pertanto il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse. È obbligo dell’appaltatore stipulare una polizza assicurativa a beneficio dell’ente per l'intera durata del contatto, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente CapitolatoCSA, con un massimale minimo di € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a persona e € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a cose. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La polizza assicurativa prestata dall’appaltatore dalla ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Aggiudicatario l’Impresa sia un’associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i., e i. le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare di gara e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Responsabilità per infortuni e danni. È fatto obbligo all’Appaltatore di adottare, nell'esecuzione nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto all’espletamento dell’appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità dell’Aggiudicatario dell’appaltatore senza riserve e/o eccezioni. Pertanto, il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto all’espletamento dell’appalto o ad altre cause ad esso connesse. È obbligo dell’appaltatore dell’Appaltatore stipulare una polizza assicurativa a beneficio dell’ente per l'intera l’intera durata del contattocontratto, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Capitolato, con un massimale minimo di € 3.000.000,00 1.000.000,00 (tre milioni/00un milione/00) per danni a persona e € 3.000.000,00 1.000.000,00 (tre milioni/00un milione/00) per danni a cose. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo l’obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice dell’Appaltatore relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La polizza assicurativa prestata dall’appaltatore dall’Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Aggiudicatario l’Appaltatore sia un’associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 50/2016 e s. m. e i.ss.mm.ii, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo paragrafo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura servizio si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare di gara e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Fornitura Di Servizi in Modalità Cloud Saas

Responsabilità per infortuni e danni. È E’ fatto obbligo all’Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità dell’Aggiudicatario della Ditta senza riserve e/o eccezioni. Pertanto, Pertanto il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse. È obbligo dell’appaltatore stipulare una polizza assicurativa a beneficio dell’ente per l'intera durata del contattocontratto, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente CapitolatoCSA, con un massimale minimo specifico per il presente appalto di € 3.000.000,00 (tre milioni/00) 1.500.000,00 per danni a persona e € 3.000.000,00 (tre milioni/00) a cose, compreso la responsabilità per danni a coseverso l'ente. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta impresa appaltatrice relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La polizza assicurativa prestata dall’appaltatore dalla ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. (Qualora l’Aggiudicatario l’Impresa sia un’associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. ) Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa e della mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura appalto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare di gara e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Capitolato Servizi Informatici

Responsabilità per infortuni e danni. È fatto obbligo all’Appaltatore adottareIl Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità dell’Aggiudicatario senza riserve e/o eccezioni. Pertanto, il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immaterialiche possano derivare a persone, diretti ed indirettiproprietà e cose, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Qualora nella esecuzione del contratto avvengono sinistri alle persone, o ad altre danni alle proprietà, il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ad esso connesseed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l’Università le conseguenze dannose. È L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, al Contraente è fatto obbligo dell’appaltatore stipulare di stipulare: a. una polizza assicurativa a beneficio dell’ente Responsabilità civile per l'intera durata del contatto, a copertura del rischio da responsabilità civile danni diretti e materiali verso terzi in ordine allo svolgimento e/o cose di tutte le attività terzi (RCT) per l’importo minimo di Euro 2.000.000,00 (cinquemilioni/00); b. polizza assicurativa Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera (RCO), almeno per l’importo minimo di Euro 1.000.000,00 (cinquemilioni/00); con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, il Contraente potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio previsto dal presente Capitolatocapitolato, con un precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale minimo di € 3.000.000,00 per sinistro non è inferiore ad Euro 2.000.000,00 (tre milioni/00) cinquemilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta ferma l’intera responsabilità del Contraente anche per danni a persona e € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a cose. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale coperti o non coperti e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa. Il Comune sarà tenuto indenne dei per danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La polizza assicurativa prestata dall’appaltatore copre anche eccedenti i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Aggiudicatario sia un’associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare di gara e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitomassimali assicurati.

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Samples: Appalto Per La Gestione Dei Servizi

Responsabilità per infortuni e danni. È fatto obbligo all’Appaltatore adottareIl Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, nell'esecuzione tanto del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose Fornitore stesso quanto delle Aziende Contraenti e/o persone. Ogni danno chedi terzi, in relazione all'espletamento dell'appalto virtù dei beni oggetto della presente fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o ad altre cause inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso connesseriferibili, derivasse al Comuneanche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, e/o a terzi inoltre, dichiara di essere in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità dell’Aggiudicatario senza riserve e/o eccezioni. Pertanto, il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni possesso di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse. È obbligo dell’appaltatore stipulare una un’adeguata polizza assicurativa a beneficio dell’ente anche delle Aziende Contraenti e dei terzi, per l'intera l’intera durata del contattodella presente fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla presente fornitura. ________ In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Capitolato, con un massimale minimo di € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a persona e € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a cose. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La polizza assicurativa prestata dall’appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Aggiudicatario sia un’associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiappalto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale essenziale, per il Comune e le Aziende Contraenti e, pertanto, qualora l’Appaltatore il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, tratta il contratto di fornitura si risolverà risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare titolo di gara penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Capitolato Speciale