Common use of Responsabilità per infortuni e danni Clause in Contracts

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla SO.GE.NU.S. S.p.A., ed ad altri operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione della fornitura. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT/RCO), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, non inferiore a € 2.200.000,00 per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi. e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e non inferiore a € Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assumeIl Comune di Assisi fornisce copertura assicurativa esclusivamente per responsabilità civile dei fabbricati assegnati in gestione e utilizzati secondo la diligenza del buon padre di famiglia. E’ invece obbligo del prestatore di servizi stipulare, altresìprima dell’avvio del medesimo, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla SO.GE.NU.S. S.p.A., ed ad altri operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione della fornitura. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT/RCORCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatoall’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a ad 2.200.000,00 per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi1.500.000,00. (unmilionecinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodiservizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contrattosvolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a ad 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) anche verso le Amministrazione interessate (Comune di Assisi e Comuni con essa convenzionati). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro. La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge. In caso di danni a terzi l'appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediatamente notizia al Comune capofila, fornendo notizie dettagliate. Nel caso in cui il Comune di Assisi , nonostante la copertura assicurativa dell’appaltatore, sia chiamato a risarcire danni causati o compresi nell’espletamento del servizio dell’appaltatore,il Comune di Assisi si rivarrà direttamente e integralmente sull’appaltatore o sui suoi operatori secondo le norme sulla responsabilità civile. Restano ferme le eventuali responsabilità penali ed amministrative individuali.

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Samples: Capitolato Prestazionale

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla SO.GE.NU.S. S.p.A., ed ad altri operatori economici in ragione E’ obbligo del prestatore di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione della fornitura. È obbligo dell’Appaltatore servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT/RCORCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatoall’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a ad 2.200.000,00 per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi2.000.000,00. (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodiservizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contrattosvolto per conto dell’Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a ad 2.000.000,00= (duemilioni/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Autorità ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto si verifichi un superamento delle soglie di tolleranza previste per ciascun indicatore di qualità di cui all’Appendice 2 “Indicatori di qualità della fornitura”, si applicheranno le penali di seguito indicate: • Indicatore IQ1: 50,00 (cinquanta/00) euro per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo rispetto alla scadenza pianificata per l’esecuzione degli obiettivi di sviluppo, manutenzione evolutiva e manutenzione adeguativa;

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Samples: Capitolato Amministrativo Per L’affidamento Del Servizio Di Consulenza Specialistica

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla SO.GE.NU.S. S.p.A., ed ad altri operatori economici in ragione E’ obbligo del prestatore di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione della fornitura. È obbligo dell’Appaltatore servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT/RCORCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatoall’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a ad 2.200.000,00 per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi. 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodiservizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contrattosvolto per conto dell’Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a ad 2.000.000,00= (duemilioni/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Autorità ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto non vengano rispettate le tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti imputabili all’Amministrazione, si applicheranno le penali di seguito indicate: • € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto del termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto, di cui al punto 4.1.1 del Capitolato Tecnico, per la presa in carico ed il trasferimento dei documenti dal magazzino di Boville alla sede messa a disposizione dall’Appaltatore; • € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto del termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto, di cui al punto 4.1.2 del Capitolato Tecnico, per la presa in carico ed il trasferimento dei documenti dalle sedi di via di Ripetta e via Xxxxxxx alla sede messa a disposizione dall’Appaltatore; • € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi per la presa in carico dei documenti collocati nei magazzini di Boville e di Xxx Xxxxxxx x di 10 (dieci) giorni lavorativi per la presa in carico dei documenti collocati nel magazzino di Via Ripetta, di cui al punto 4.1.1. del Capitolato Tecnico; • € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto del termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di stipula del contratto, di cui al punto 4.1.3 del Capitolato Tecnico, per riorganizzare e rendere pienamente fruibile il patrimonio documentale; • € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto del termine di 90 (novanta) giorni dall’avvenuto trasferimento presso i locali del fornitore, di cui al punto 4.1.3, per la classificazione e l’etichettatura di almeno il 50% del materiale preso in carico; • € 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto del termine di 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto, di cui al punto 4.1.4 del Capitolato Tecnico, per la consegna delle interfacce personalizzate per la richiesta dei documenti; • € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno lavorativo di ritardo, qualora non venga trasmesso, come richiesto al punto 4.1.6 del capitolato tecnico, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, anche in via telematica, alla Direzione Generale Organizzazione, risorse umane e tecniche di apposito report indicante tutte le movimentazioni effettuate nel mese precedente. • € 20,00 (venti) per ogni ora lavorativa di ritardo, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui alla lettera d) del punto 4.1.6 del Capitolato Tecnico; • € 50,00 (cinquanta) per ogni ora lavorativa di ritardo, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui alla lettera e) del punto 4.1.6 del Capitolato Tecnico. Qualora nel corso delle verifiche a campione, di cui al punto 4.1.5 del Capitolato Tecnico, eseguite dall’Amministrazione nel periodo di erogazione del servizio su 100 documenti estratti da un lotto di 10.000,00 fogli acquisiti, venga accertata la presenza: • di un numero di errori superiore a 7, il lotto verrà rifiutato, e verrà assegnato, dal Direttore del contratto e per iscritto, all’Appaltatore un termine entro il quale ripetere l’intero procedimento di acquisizione del lotto risultato qualitativamente non accettabile. Nel caso in cui non venga rispettato il termine suddetto, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo; • di un numero di errori compreso tra 3 e 6, l’Amministrazione procederà ad un secondo campionamento su altri 100 documenti estratti dal lotto, il quale verrà rifiutato qualora venga rilevato che su 13 dei complessivi 200 documenti estratti dal lotto siano presenti degli errori. Il Direttore del contratto, per iscritto, assegnerà all’Appaltatore un termine entro il quale ripetere l’intero procedimento di acquisizione del lotto risultato qualitativamente non accettabile. Nel caso in cui non venga rispettato il termine suddetto, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00)per ogni giorno lavorativo di ritardo. Qualora non venga assicurato nell’acquisizione ottica di tutti i documenti in ingresso, come richiesto al punto 4.2.1 del Capitolato Tecnico, il valore minimo di produttività di 400 documenti/6.000 fogli al giorno, si applicherà, per ogni giorno in cui non sia garantito il valore minimo predetto, una penale variabile da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), a seconda della gravità dell’inadempimento. Nel caso in cui non sia possibile reperire i documenti attraverso la ricerca per parola chiave entro 48 ore dalla consegna all’appaltatore, si applicherà una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), a seconda della gravità dell’inadempimento . In caso di ulteriori inadempienze verrà applicata una penale variabile tra 0,05‰ (zerovirgolazero- cinquepermille) e il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Autorità ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’Autorità provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

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Samples: Servizi Di Gestione Integrata Degli Archivi Documentali

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla SO.GE.NU.S. S.p.A., ed ad altri operatori economici in ragione E’ obbligo del prestatore di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione della fornitura. È obbligo dell’Appaltatore servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT/RCORCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatoall’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a ad 2.200.000,00 per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi. 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodiservizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contrattosvolto per conto dell’Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a ad 2.000.000,00= (duemilioni/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Autorità ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto si verifichi un superamento delle soglie di tolleranza previste per ciascun indicatore di qualità di cui all’Appendice 2 “Indicatori di qualità della fornitura”, si applicheranno le penali di seguito indicate: • Indicatore IQ1: 50,00 (cinquanta/00) euro per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo rispetto alla scadenza pianificata per l’esecuzione degli obiettivi di sviluppo, manutenzione evolutiva e manutenzione adeguativa;

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Samples: Capitolato Amministrativo Per L’affidamento Del Servizio Di Sviluppo Di Soluzioni Applicative