Restauro e risanamento conservativo Clausole campione

Restauro e risanamento conservativo. Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs 490/99, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 20 c) della L.R. n. 71/78, sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. L'intervento di restauro e risanamento conservativo é soggetto ad autorizzazione, ai sensi delle presenti norme di attuazione e dell'art. 5 della L.R.37/85.
Restauro e risanamento conservativo. Si definiscono interventi di restauro e risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio e comunque quanto altro stabilito dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia. Gli interventi di cui sopra sono assoggettati a Denuncia Inizio Attività ai sensi dell'art. 79 della L.R. 1/2005.
Restauro e risanamento conservativo. 1. Le opere di restauro e risanamento conservativo riguardano gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio (legge 457/78 art.31 lett.c). 2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi. 2.1 Gli stessi non devono comportare aumento della superficie lorda di pavimento. 2.2 Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modificazione della destinazione d’uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio e sia ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti. 3. Si distinguono due tipi di intervento: 3.1 Il restauro: finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale con l'impiego di materiali congruenti con il carattere degli edifici. 3.2 Il risanamento conservativo: finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l’integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell’assetto planimetrico, anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici. 4. Le opere di restauro, per la specifica natura di questo tipo di intervento, non possono essere analiticamente descritte in riferimento ai diversi elementi costitutivi degli edifici. In linea generale si considerano di restauro gli interventi diretti: a) alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l’eliminazione delle parti storicamente o esteticamente incongrue, il consolidamento di elementi costitutivi e l...
Restauro e risanamento conservativo. Vale il comma 4 del precedente articolo.
Restauro e risanamento conservativo. 1. Sono lavori di restauro e risanamento conservativo le opere come definite dall’ art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001. 2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, improntate alla moderna teoria della conservazione, riguardano il consolidamento statico della struttura, il ripristino della distribuzione originaria o storicamente consolidata, la eliminazione di superfetazioni non organiche, il ripristino delle finiture storiche dei manufatti e dell’apparato decorativo ed ornamentale, anche per quanto riguarda il colore e la finitura delle pitturazioni. 3. Le opere di restauro e risanamento conservativo sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dall’art. 22 del DPR 380/001 così come precisato dall’art.2 della Legge Regione Campania n°19/2001 e disciplinate in termini di procedimento dall’art. 23 del citato DPR 380/001. Tutte le opere di restauro e risanamento conservativo sono soggette a collaudo tecnico finale da parte del Servizio tecnico cimiteriale. 4. Il collaudo dovrà essere richiesto con le modalità prevista all’art. 48 del presente regolamento. 5. Nel caso di opere restauro e risanamento conservativo su edifici vincolati o ricadenti in aree vincolate è necessario ottenere specifica autorizzazione del soggetto preordinato alla tutela del bene o dell’area.

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  • CONFEZIONAMENTO Il confezionamento e l’etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi. Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili. Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore. In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

  • REGOLAMENTO Per l'attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione.

  • Pagamento Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Funzionamento Le parti sociali di cui all’art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell’ambito dell’EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.