Common use of Retribuzione mensilizzata Clause in Contracts

Retribuzione mensilizzata. Alle ApL è consentito poter applicare, in alternativa al sistema della paga oraria con di- visore unico, il metodo della retribuzione mensilizzata (ovvero la modalità di calcolo ap- plicata dall’utilizzatore). Una volta effettuata, tale scelta di metodo di calcolo diventa definitiva e non opzionabile volta per volta per ogni singolo utilizzatore. Le Agenzie che scelgono questo criterio devono comunicarlo alle XX.XX. nazionali sti- pulanti il presente CCNL. Qualora l’Agenzia che applica il sistema della paga oraria con divisore unico ritenga ne- cessario, in casi particolari e specifici, applicare il metodo della retribuzione mensiliz- zata è tenuta a comunicarlo prima dell’inizio della missione, con motivazione espressa, alle XX.XX. nazionali o territoriali per quanto di competenza, al fine di addivenire entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione. La retribuzione dei lavoratori viene quindi determinata in misura fissa mensile sulla base delle tabelle retributive dei diversi CCNL degli utilizzatori integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali. Il criterio generale di calcolo prevede l’utilizzo del divisore giornaliero 26 dell’utilizzatore. Nel caso di frazione di mese, la retribuzione di una giornata di lavoro dovrà essere mol- tiplicata per il coefficiente 1,2 in caso di settimana lavorativa su 5 giorni e, invece, per il coefficiente pari a 1 nel caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni. Si precisa che nel caso di frazioni di mese andranno pagate le giornate effettivamente lavorate e con- trattualmente dovute (es. due settimane lavorate, pari ad 80 ore, andranno retribuite come 12 giornate, utilizzando il divisore 26, e non detraendo dal coefficiente mensile dell’utilizzatore le ore non lavorate). I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la sola determinazione del valore delle singole quote ora- rie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie. Per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione dei ratei per ferie, permessi, ridu- zione d’orario e per le mensilità aggiuntive, nonché per la maturazione e liquidazione del premio di produzione e risultato verrà applicato quanto previsto dal presente CCNL. Qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda la paga oraria (es. edili- zia operai, operai agricoli, colf e badanti) le paghe dei lavoratori in somministrazione do- vranno comunque essere elaborate in forma oraria con il criterio del divisore unico.

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Retribuzione mensilizzata. Alle Al fine di garantire adeguata trasparenza ed equiparazione con i dipendenti degli utilizzatori, alle ApL è consentito poter applicare, in alternativa al sistema della paga oraria con di- visore divisore unico, il metodo della retribuzione mensilizzata (ovvero la modalità di calcolo ap- plicata applicato dall’utilizzatore). Una volta effettuata, tale scelta di metodo di calcolo diventa definitiva e non opzionabile volta per volta per ogni singolo utilizzatore. Le Agenzie che scelgono questo criterio devono comunicarlo alle XX.XX. nazionali sti- pulanti Nazionali stipulanti il presente CCNL. Qualora l’Agenzia che applica il sistema della paga oraria con divisore unico ritenga ne- cessarionecessario, in casi particolari e specifici, applicare il metodo della retribuzione mensiliz- zata mensilizzata è tenuta a comunicarlo comunicar lo prima dell’inizio della missione, con motivazione espressa, alle XX.XX. organizzazioni sindacali nazionali o territoriali per quanto di competenza, al fine di addivenire entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione. La retribuzione dei lavoratori viene quindi determinata in misura fissa mensile sulla base delle tabelle retributive dei diversi CCNL degli utilizzatori integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali. Il criterio generale di calcolo prevede l’utilizzo l'utilizzo del divisore giornaliero 26 dell’utilizzatore. Nel caso di frazione di mese, la retribuzione di una giornata di lavoro dovrà essere mol- tiplicata moltiplicata per il coefficiente 1,2 in caso di settimana lavorativa su 5 giorni e, invece, per il coefficiente pari a 1 nel caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni. Si precisa che nel caso di frazioni di mese andranno pagate le giornate effettivamente lavorate e con- trattualmente contrattualmente dovute (es. due settimane lavorate, pari ad 80 ore, andranno retribuite come 12 giornate, utilizzando il divisore 26, e non detraendo dal coefficiente mensile dell’utilizzatore le ore non lavorate). I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la sola determinazione del valore delle singole quote ora- rie orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie. Per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione dei ratei per ferie, permessi, ridu- zione d’orario riduzione d'orario e per le mensilità aggiuntive, nonché per la maturazione e liquidazione del premio di produzione e risultato verrà applicato quanto previsto dal presente CCNL. Qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda la paga oraria (es. edili- zia edilizia operai, operai agricoli, colf e badanti,...) le paghe dei lavoratori in somministrazione do- vranno dovranno comunque essere elaborate in forma oraria con il criterio del divisore unico.

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Retribuzione mensilizzata. Alle ApL è consentito poter applicare, in alternativa al sistema della paga oraria con di- visore divisore unico, il metodo della retribuzione mensilizzata (ovvero la modalità di calcolo ap- plicata applicata dall’utilizzatore). Una volta effettuata, tale scelta di metodo di calcolo diventa definitiva e non opzionabile volta per volta per ogni singolo utilizzatore. Le Agenzie che scelgono questo criterio devono comunicarlo alle XX.XX. nazionali sti- pulanti Nazionali stipulanti il presente CCNL. Qualora l’Agenzia che applica il sistema della paga oraria con divisore unico ritenga ne- cessarionecessario, in casi particolari e specifici, applicare il metodo della retribuzione mensiliz- zata mensilizzata è tenuta a comunicarlo comunicar lo prima dell’inizio della missione, con motivazione espressa, alle XX.XX. organizzazioni sindacali nazionali o territoriali per quanto di competenza, al fine di addivenire entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione. La retribuzione dei lavoratori viene quindi determinata in misura fissa mensile sulla base delle tabelle retributive dei diversi CCNL degli utilizzatori integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali. Il criterio generale di calcolo prevede l’utilizzo l'utilizzo del divisore giornaliero 26 dell’utilizzatore. Nel caso di frazione di mese, la retribuzione di una giornata di lavoro dovrà essere mol- tiplicata moltiplicata per il coefficiente 1,2 in caso di settimana lavorativa su 5 giorni e, invece, per il coefficiente pari a 1 nel caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni. Si precisa che nel caso di frazioni di mese andranno pagate le giornate effettivamente lavorate e con- trattualmente contrattualmente dovute (es. due settimane lavorate, pari ad 80 ore, andranno retribuite come 12 giornate, utilizzando il divisore 26, e non detraendo dal coefficiente mensile dell’utilizzatore le ore non lavorate). I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la sola determinazione del valore delle singole quote ora- rie orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie. Per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione dei ratei per ferie, permessi, ridu- zione d’orario riduzione d'orario e per le mensilità aggiuntive, nonché per la maturazione e liquidazione del premio di produzione e risultato verrà applicato quanto previsto dal presente CCNL. Qualora CCNL Nelle ipotesi nelle quali il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda una retribuzione calcolata su base oraria, e non mensilizzata, allora anche la paga oraria (es. edili- zia operai, operai agricoli, colf e badanti) le paghe retribuzione dei lavoratori in somministrazione do- vranno comunque dovrà essere elaborate elaborata in forma oraria con utilizzando il criterio del divisore unicocontrattuale applicato dall’utilizzatore e non il divisore tecnico utilizzato in tutti gli altri casi.

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Retribuzione mensilizzata. Alle ApL è consentito poter applicare, in alternativa al sistema della paga oraria con di- visore unico, il metodo della retribuzione mensilizzata (ovvero la modalità di calcolo ap- plicata dall’utilizzatore). Una volta effettuata, tale scelta di metodo di calcolo diventa definitiva e non opzionabile volta per volta per ogni singolo utilizzatore. Le Agenzie che scelgono questo criterio devono comunicarlo alle XX.XX. nazionali sti- pulanti il presente CCNL. Qualora l’Agenzia che applica il sistema della paga oraria con divisore unico ritenga ne- cessario, in casi particolari e specifici, applicare il metodo della retribuzione mensiliz- zata è tenuta a comunicarlo prima dell’inizio della missione, con motivazione espressa, alle XX.XX. nazionali o territoriali per quanto di competenza, al fine di addivenire entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione. La retribuzione dei lavoratori viene quindi determinata in misura fissa mensile sulla base delle tabelle retributive dei diversi I divisori previsti dai CCNL degli utilizzatori integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali. Il criterio generale di calcolo prevede l’utilizzo del divisore giornaliero 26 dell’utilizzatore. Nel caso di frazione di mese, la retribuzione di una giornata di lavoro dovrà essere mol- tiplicata verranno utilizzati solo per il coefficiente 1,2 in caso di settimana lavorativa su 5 giorni e, invece, per il coefficiente pari a 1 nel caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni. Si precisa che nel caso di frazioni di mese andranno pagate le giornate effettivamente lavorate e con- trattualmente dovute (es. due settimane lavorate, pari ad 80 ore, andranno retribuite come 12 giornate, utilizzando il divisore 26, e non detraendo dal coefficiente mensile dell’utilizzatore le ore non lavorate). I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la sola determinazione del valore calcolo delle singole quote ora- rie orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (esMagg. straordinariStr, maggiorazioni, indennità, ecc.etc..) previste dalle specifiche normative, nonché in caso I ratei di trattenute di quote orarie. Per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione dei ratei per ferie, permessi, ridu- zione d’orario riduzione d'orario, tredicesima e per le mensilità aggiuntivequattordicesima, nonché per la maturazione verranno calcolati sulla base delle ore effettivamente prestate e liquidazione del premio di produzione e risultato verrà applicato quanto previsto dal presente CCNLquelle contrattualmente dovute. Qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda Dove i CCNL degli utilizzatori prevedono la paga oraria (esop. edili- zia operaiedilizia, operai agricoli, colf op. agricoli . Colf e badanti, etc..) anche per i somministrati è previsto lo stesso trattamento. I lavoratori somministrati hanno diritto alla fine di ogni missione al Trattamento di fine rapporto (TFR),comunemente chiamato “liquidazione”. L'importo viene determinato sommando le paghe dei lavoratori retribuzioni percepite durante l’intero rapporto di lavoro e dividendo la somma totale per 13,5. In caso di missioni inferiori ai 15 giorni, qualora sia avviata una nuova missione con stessa Apl e azienda utilizzatrice entro 30 gg dalla fine della prima missione, i giorni si sommano per la maturazione di un rateo TFR. La scelta di aderire alla previdenza complementare può essere effettuata fin dall’inizio del rapporto di lavoro e va comunque effettuata entro 6 mesi dall’assunzione. In caso di rapporto di lavoro superiore a 6 mesi se non viene effettuata la scelta il TFR viene conferito automaticamente al Fondo di previdenza complementare.  Il lavoratore in somministrazione do- vranno comunque essere elaborate in forma oraria con il criterio del divisore unicoha diritto alle ferie, permessi e ore di riduzione di orario di lavoro previsti dai CCNL delle imprese utilizzatrici.

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Retribuzione mensilizzata. Alle ApL è consentito poter applicare, in alternativa al sistema della paga oraria con di- visore divisore unico, il metodo della retribuzione mensilizzata (ovvero la modalità di calcolo ap- plicata applicata dall’utilizzatore). Una volta effettuata, tale scelta di metodo di calcolo diventa definitiva e non opzionabile volta per volta per ogni singolo utilizzatore. Le Agenzie che scelgono questo criterio devono comunicarlo alle XX.XX. nazionali sti- pulanti Nazionali stipulanti il presente CCNL. Qualora l’Agenzia che applica il sistema della paga oraria con divisore unico ritenga ne- cessario, in casi particolari e specifici, applicare il metodo della retribuzione mensiliz- zata mensilizzata è tenuta a comunicarlo prima dell’inizio della missione, con motivazione espressa, alle XX.XX. Organizzazioni Sindacali nazionali o territoriali per quanto di competenza, al fine di addivenire addi- venire entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione. La retribuzione dei lavoratori viene quindi determinata in misura fissa mensile sulla base delle tabelle retributive dei diversi CCNL degli utilizzatori integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali. Il criterio generale di calcolo prevede l’utilizzo del divisore giornaliero 26 dell’utilizzatore. Nel caso di frazione di mese, la retribuzione di una giornata di lavoro dovrà essere mol- tiplicata moltiplicata per il coefficiente 1,2 in caso di settimana lavorativa su 5 giorni e, invece, per il coefficiente pari a 1 nel caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni. Si precisa che nel caso di frazioni di mese andranno pagate le giornate effettivamente lavorate e con- trattualmente contrattualmente dovute (es. due settimane lavorate, pari ad 80 ore, andranno retribuite come 12 giornate, utilizzando il divisore 26, e non detraendo dal coefficiente mensile dell’utilizzatore le ore non lavorate). I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la sola determinazione del valore delle singole quote ora- rie orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie. Per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione dei ratei per ferie, permessi, ridu- zione riduzione d’orario e per le mensilità aggiuntive, nonché per la maturazione e liquidazione del premio di produzione e risultato verrà applicato quanto previsto dal presente CCNL. Qualora Nelle ipotesi nelle quali il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda una retribuzione calcolata su base oraria, e non mensilizzata, allora anche la paga oraria (es. edili- zia operai, operai agricoli, colf e badanti) le paghe retribuzione dei lavoratori in somministrazione do- vranno comunque dovrà essere elaborate elaborata in forma oraria con utilizzando il criterio del divisore unicocontrattuale applicato dall’utilizzatore e non il divisore tecnico utilizzato in tutti gli altri casi.

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Retribuzione mensilizzata. Alle Al fine di garantire adeguata trasparenza ed equiparazione con i dipendenti degli utilizzatori, alle ApL è consentito poter applicare, in alternativa al sistema della paga oraria con di- visore divisore unico, il metodo della retribuzione mensilizzata (ovvero la modalità di calcolo ap- plicata dall’utilizzatoreapplicato dall'utilizzatore). Una volta effettuata, tale scelta di metodo di calcolo diventa definitiva e non opzionabile volta per volta per ogni singolo utilizzatore. Le Agenzie che scelgono questo criterio devono comunicarlo alle XX.XX. nazionali sti- pulanti Nazionali stipulanti il presente CCNL. Qualora l’Agenzia l'Agenzia che applica il sistema della paga oraria con divisore unico ritenga ne- cessarionecessario, in casi particolari e specifici, applicare il metodo della retribuzione mensiliz- zata mensilizzata è tenuta a comunicarlo comunicar lo prima dell’inizio dell'inizio della missione, con motivazione espressa, alle XX.XX. organizzazioni sindacali nazionali o territoriali per quanto di competenza, al fine di addivenire entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione. La retribuzione dei lavoratori viene quindi determinata in misura fissa mensile sulla base delle tabelle retributive dei diversi CCNL degli utilizzatori integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali. Il criterio generale di calcolo prevede l’utilizzo l'utilizzo del divisore giornaliero 26 dell’utilizzatoredell'utilizzatore. Nel caso di frazione di mese, la retribuzione di una giornata di lavoro dovrà essere mol- tiplicata moltiplicata per il coefficiente 1,2 in caso di settimana lavorativa su 5 giorni e, invece, per il coefficiente pari a 1 nel caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni. Si precisa che nel caso di frazioni di mese andranno pagate le giornate effettivamente lavorate e con- trattualmente contrattualmente dovute (es. due settimane lavorate, pari ad 80 ore, andranno retribuite come 12 giornate, utilizzando il divisore 26, e non detraendo dal coefficiente mensile dell’utilizzatore dell'utilizzatore le ore non lavorate). I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la sola determinazione del valore delle singole quote ora- rie orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie. Per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione dei ratei per ferie, permessi, ridu- zione d’orario riduzione d'orario e per le mensilità aggiuntive, nonché per la maturazione e liquidazione del premio di produzione e risultato verrà applicato quanto previsto dal presente CCNL. Qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore dall'utilizzatore preveda la paga oraria (es. edili- zia edilizia operai, operai agricoli, colf e badanti, ...) le paghe dei lavoratori in somministrazione do- vranno dovranno comunque essere elaborate in forma oraria con il criterio del divisore unico.

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Retribuzione mensilizzata. Alle ApL è consentito poter applicare, in alternativa al sistema della paga oraria con di- visore divisore unico, il metodo della retribuzione mensilizzata (ovvero la modalità di calcolo ap- plicata applicata dall’utilizzatore). Una volta effettuata, tale scelta di metodo di calcolo diventa definitiva e non opzionabile volta per volta per ogni singolo utilizzatore. Le Agenzie che scelgono questo criterio devono comunicarlo alle XX.XX. nazionali sti- pulanti Nazionali stipulanti il presente CCNL. Qualora l’Agenzia che applica il sistema della paga oraria con divisore unico ritenga ne- cessario, in casi particolari e specifici, applicare il metodo della retribuzione mensiliz- zata mensilizzata è tenuta a comunicarlo comunicar lo prima dell’inizio della missione, con motivazione espressa, alle XX.XX. Organizzazioni Sindacali nazionali o territoriali per quanto di competenza, al fine di addivenire addi- venire entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione. La retribuzione dei lavoratori viene quindi determinata in misura fissa mensile sulla base delle tabelle retributive dei diversi CCNL degli utilizzatori integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali. Il criterio generale di calcolo prevede l’utilizzo del divisore giornaliero 26 dell’utilizzatore. Nel caso di frazione di mese, la retribuzione di una giornata di lavoro dovrà essere mol- tiplicata moltiplicata per il coefficiente 1,2 in caso di settimana lavorativa su 5 giorni e, invece, per il coefficiente pari a 1 nel caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni. Si precisa che nel caso di frazioni di mese andranno pagate le giornate effettivamente lavorate e con- trattualmente contrattualmente dovute (es. due settimane lavorate, pari ad 80 ore, andranno retribuite come 12 giornate, utilizzando il divisore 26, e non detraendo dal coefficiente mensile dell’utilizzatore le ore non lavorate). I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la sola determinazione del valore delle singole quote ora- rie orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie. Per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione dei ratei per ferie, permessi, ridu- zione riduzione d’orario e per le mensilità aggiuntive, nonché per la maturazione e liquidazione del premio di produzione e risultato verrà applicato quanto previsto dal presente CCNL. Qualora Nelle ipotesi nelle quali il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda una retribuzione calcolata su base oraria, e non mensilizzata, allora anche la paga oraria (es. edili- zia operai, operai agricoli, colf e badanti) le paghe retribuzione dei lavoratori in somministrazione do- vranno comunque dovrà essere elaborate elaborata in forma oraria con utilizzando il criterio del divisore unicocontrattuale applicato dall’utilizzatore e non il divisore tecnico utilizzato in tutti gli altri casi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Retribuzione mensilizzata. Alle Al fine di garantire adeguata trasparenza ed equiparazione con i dipendenti degli utilizzatori, alle ApL è consentito poter applicare, in alternativa al sistema della paga oraria con di- visore divisore unico, il metodo della retribuzione mensilizzata (ovvero la modalità di calcolo ap- plicata dall’utilizzatoreapplicato dall'utilizzatore). Una volta effettuata, tale scelta di metodo di calcolo diventa definitiva e non opzionabile volta per volta per ogni singolo utilizzatore. Le Agenzie che scelgono questo criterio devono comunicarlo alle XX.XX. nazionali sti- pulanti Nazionali stipulanti il presente CCNL. Qualora l’Agenzia l'Agenzia che applica il sistema della paga oraria con divisore unico ritenga ne- cessarionecessario, in casi particolari e specifici, applicare il metodo della retribuzione mensiliz- zata mensilizzata è tenuta a comunicarlo comunicar lo prima dell’inizio dell'inizio della missione, con motivazione espressa, alle XX.XX. organizzazioni sindacali nazionali o territoriali per quanto di competenza, al fine di addivenire entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione. La retribuzione dei lavoratori viene quindi determinata in misura fissa mensile sulla base delle tabelle retributive dei diversi CCNL degli utilizzatori integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali. Il criterio generale di calcolo prevede l’utilizzo l'utilizzo del divisore giornaliero 26 dell’utilizzatoredell'utilizzatore. Nel caso di frazione di mese, la retribuzione di una giornata di lavoro dovrà essere mol- tiplicata moltiplicata per il coefficiente 1,2 in caso di settimana lavorativa su 5 giorni e, invece, per il coefficiente pari a 1 nel caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni. Si precisa che nel caso di frazioni di mese andranno pagate le giornate effettivamente lavorate e con- trattualmente contrattualmente dovute (es. due settimane lavorate, pari ad 80 ore, andranno retribuite come 12 giornate, utilizzando il divisore 26, e non detraendo dal coefficiente mensile dell’utilizzatore dell'utilizzatore le ore non lavorate). I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la sola determinazione del valore delle singole quote ora- rie orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie. Per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione dei ratei per ferie, permessi, ridu- zione d’orario riduzione d'orario e per le mensilità aggiuntive, nonché per la maturazione e liquidazione del premio di produzione e risultato verrà applicato quanto previsto dal presente CCNL. Qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore dall'utilizzatore preveda la paga oraria (es. edili- zia edilizia operai, operai agricoli, colf e badanti,...) le paghe dei lavoratori in somministrazione do- vranno dovranno comunque essere elaborate in forma oraria con il criterio del divisore unico.

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