Trattamento retributivo Clausole campione

Trattamento retributivo. 1. Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa. 2. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: 3. Definizione del divisore orario mensile di turnisti addetti a ciclo continuo 4. La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula: 5. I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di primo che, eventualmente, di secondo livello; al lavoratore dovranno inoltre essere riconosciute le spettanze di ROL/ ex festività, o altri istituti (festività, patrono, PAR) non assorbiti nei regimi di orario ridotto, vigenti nell’azienda utilizzatrice. 6. I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie. 7. Le Parti concordano che, come condizione globalmente più favorevole la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie lavorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, con le successive modalità. A) Ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive.
Trattamento retributivo. 1. Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa. 2. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: orario settimanale aziendale x 52 12 3. Definizione del divisore orario mensile di turnisti addetti a ciclo continuo Nel caso di orari di lavoro svolti su turnazioni, in particolare qualora la missione del lavoratore preveda lo svolgimento dell’attività su turnazioni a ciclo continuo o per turnazioni con ciclicità non settimanale dove non è possibile individuare sempre con esattezza l'orario settimanale aziendale (escludendo i regimi di orario multiperiodale, per le quali l’orario settimanale aziendale è variabile per effetto dell’assorbimento completo o parziale di permessi retribuiti previsti dal CCNL dell’impresa utilizzatrice o da accordi integrativi di secondo livello), la determinazione del divisore orario mensile avverrà facendo riferimento all’orario settimanale convenzionale di 40 ore. Le ore settimanali utili al raggiungimento dell’orario convenzionale saranno costituite dalle ore ordinarie, dalle assenze retribuite, dalle festività e dall’aggiunta di eventuali ulteriori permessi retribuiti. Per la maturazione di ROL/Ex festività non assorbiti si rimanda a quanto disposto nel comma 5. Ferma restando la retribuzione delle ore ordinarie effettivamente lavorate, l’eventuale presenza su turni che comportasse il superamento della 40esima ora ordinaria su una o più settimane di lavoro sarà compensata nell’ambito del ciclo di turnazione previsto se effettuato per intero. In caso di missione non corrispondente alla durata del ciclo le prestazioni eccedenti le 40 ore andranno retribuite per intero o, diversamente, qualora le prestazioni siano inferiori dovrà essere comunque garantita la retribuzione corrispondente alle 40 ore. 4. La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula: Retribuzione mensile Divisore orario mensile 5. I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di primo che, eventualmente, di secondo livello; al lavoratore dovranno inoltre essere riconosciute le spett...
Trattamento retributivo. L’Agenzia aggiudicataria dovrà corrispondere ai lavoratori somministrati un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue voci e componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi, dal CCNL, e dalla contrattualistica Nazionale, Territoriale e Aziendale, corrisposti ai dipendenti dell’Azienda del comparto di riferimento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future, escluso il compenso correlato al raggiungimento di risultato (incentivazione alla produttività). La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai prestatori di lavoro è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione. Non sono da considerare nel prezzo di aggiudicazione componenti di costo eventuali o straordinarie. L’eventuale buono pasto, se riconosciuto dall’Agenzia al personale somministrato, dovrà essere erogato direttamente dall’Agenzia al lavoratore somministrato, alle stesse condizioni previste dalla normativa di legge e dai regolamenti interni dell’Azienda per il personale del Comparto. Per ottenere i rimborsi della voce “buono pasto”, nella fatturazione tale voce dovrà essere evidenziata separatamente, e ad essa non dovrà essere, in ogni caso, applicato l’aggio di agenzia o altro onere. La contribuzione previdenziale, inoltre, dovrà essere quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione lavoro. La contribuzione assistenziale dovrà essere quella riferita alla posizione INAIL, che sarà comunicata con le singole schede di fornitura.
Trattamento retributivo. Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Il trattamento retributivo è quello previsto dai vigenti C.C.N.L., dalla contrattualistica territoriale ed aziendale (ASM), tenuto conto di tutte le sue componenti (voci retributive fisse ed accessorie). Relativamente alla retribuzione accessoria, data l'aleatorietà delle voci retributive e delle diverse politiche aziendali, la corresponsione sarà eventualmente determinata dalla singola azienda conseguentemente all'assegnazione e al raggiungimento di specifici obiettivi o alla partecipazione a determinati progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali. Non verrà riconosciuta da parte di ASM Terni S.p.A. nessuna voce e/o oneri non ricompresa nei vigenti CCNL.
Trattamento retributivo. Ai prestatori di lavoro temporaneo forniti, l'Agenzia aggiudicataria dovrà corrispondere un trattamento retributivo in tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi e dal CCNL di comparto vigenti per il personale dipendente di uguale profilo professionale con anzianità iniziale.
Trattamento retributivo. (Ccnl per dipendenti da aziende fornitrici di lavoro temporaneo 18.5.1998, articoli 19 e 30) Al prestatore di lavoro temporaneo sarà corrisposto un trattamento non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice che svolgono la stessa mansione con la stessa qualifica. Il lavoratore temporaneo ha diritto a ricevere la retribuzione corrispondente alle ore lavorate nel mese, entro i primi 15 giorni del mese successivo. Il lavoratore, che ha stipulato un contratto a tempo indeterminato con l’impresa fornitrice, ha diritto, nel periodo di inattività, a una indennità di disponibilità in misura stabilita dal contratto per i dipendenti da imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Quest’ultimo, prevede una indennità, suddivisibile in quote orarie, di 750 mila lire lorde mensili, comprensiva di tredicesima, quattordicesima mensilità e di Tfr.
Trattamento retributivo. Durante il periodo nel quale Lei presterà la Sua attività con la modalità di SW, il Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale in vigore per il personale di mansioni equivalenti che presti la propria attività con la modalità tradizionale e dal presente accordo individuale, senza alcun mutamento del suo incarico. Poiché lo SW comporta unicamente una diversa modalità di organizzazione di tutta o parte l'attività lavorativa, non vi sono mutamenti di mansioni, che restano quelle fissate nel Suo contratto individuale di lavoro. Non sono altresì riconosciute eventuali indennità comunque connesse alla Sua nuova temporanea allocazione, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: indennità di missione, indennità di trasferta, reperibilità comunque denominate.
Trattamento retributivo. 1. A decorrere dal 1° maggio 2005 il trattamento retributivo sarà pari agli importi indicati nella seguente tabella RETRIBUZIONI TABELLARI
Trattamento retributivo. Da ccnl delle coop Da ccnl dell’azienda
Trattamento retributivo. Ai lavoratori somministrati l’aggiudicatario dovrà corrispondere un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti , non inferiore a quello stabilito dal CCNL per i dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali. Ai fini della presentazione dell’offerta il Comune individua il seguente trattamento retributivo orario, ottenuto come di seguito specificato: Stipendio tabellare 14.758,55 16.523,75 18.131,79 Indennità comparto 471,72 549,60 622,80 Indennità art.4, comma III°, C.C.N.L.16/07/1996 64,56 13° mensilità 1.229,88 1.376,98 1.510,98 TOTALE ANNUO 16.524,71 18.450,33 20.265,57 ORA ORDINARIA 9,76 10,90 11,98 Ora straordinaria diurna feriale (+ 15%) 9,40 10,49 11,52 Ora straordinaria festiva o notturna (+ 30%) 10,62 11,86 13,03 Ora straordinaria notturna festiva (+ 50%) 12,26 13,68 15,03 ( conteggio ottenuto tenuto conto che le ore teoriche annue sono pari a 1872 dalle quali, per definire l’importo base d’asta delle ore ordinarie, sono state sottratte 144 ore annue per ferie, 24 ore annue per festività e 12 ore annue per assemblea; Sul valore delle ore straordinarie non incide la 13° mensilità ed il conteggio è rapportato alle 1872 ore annue, e sul valore ottenuto incide la rispettiva maggiorazione) L’aggiudicatario dovrà assoggettare i suddetti importi orari alla contribuzione secondo il contratto commercio terziario applicabile dalle agenzie di somministrazione lavoro, per ogni ora effettivamente lavorata dal prestatore fornito. Il margine di ricarico dovrà essere espresso mediante un moltiplicatore unico applicabile a tutte le suddette categorie ed applicato al solo costo del lavoro (contributi esclusi), ovvero: INPS pari a 29.68%, Contributo formazione pari al 4%, Contributo Ente Bilaterale pari a 0,2%, TFR pari a 8%), e successive eventuali modificazioni. XXXXX xxxxx indicato nelle singole richieste di somministrazione sulla base del profilo specifico richiesto.