Trattamento retributivo Clausole campione

Trattamento retributivo. 1. Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa.
Trattamento retributivo. L’Agenzia aggiudicataria dovrà corrispondere ai lavoratori somministrati un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue voci e componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi, dal CCNL, e dalla contrattualistica Nazionale, Territoriale e Aziendale, corrisposti ai dipendenti dell’Azienda del comparto di riferimento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future, escluso il compenso correlato al raggiungimento di risultato (incentivazione alla produttività). La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai prestatori di lavoro è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione. Non sono da considerare nel prezzo di aggiudicazione componenti di costo eventuali o straordinarie. L’eventuale buono pasto, se riconosciuto dall’Agenzia al personale somministrato, dovrà essere erogato direttamente dall’Agenzia al lavoratore somministrato, alle stesse condizioni previste dalla normativa di legge e dai regolamenti interni dell’Azienda per il personale del Comparto. Per ottenere i rimborsi della voce “buono pasto”, nella fatturazione tale voce dovrà essere evidenziata separatamente, e ad essa non dovrà essere, in ogni caso, applicato l’aggio di agenzia o altro onere. La contribuzione previdenziale, inoltre, dovrà essere quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione lavoro. La contribuzione assistenziale dovrà essere quella riferita alla posizione INAIL, che sarà comunicata con le singole schede di fornitura.
Trattamento retributivo. Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Il trattamento retributivo è quello previsto dai vigenti C.C.N.L., dalla contrattualistica territoriale ed aziendale (ASM), tenuto conto di tutte le sue componenti (voci retributive fisse ed accessorie). Relativamente alla retribuzione accessoria, data l'aleatorietà delle voci retributive e delle diverse politiche aziendali, la corresponsione sarà eventualmente determinata dalla singola azienda conseguentemente all'assegnazione e al raggiungimento di specifici obiettivi o alla partecipazione a determinati progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali. Non verrà riconosciuta da parte di ASM Terni S.p.A. nessuna voce e/o oneri non ricompresa nei vigenti CCNL.
Trattamento retributivo. Durante il periodo nel quale Lei presterà la Sua attività con la modalità di SW, il Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale in vigore per il personale di mansioni equivalenti che presti la propria attività con la modalità tradizionale e dal presente accordo individuale, senza alcun mutamento del suo incarico. Poiché lo SW comporta unicamente una diversa modalità di organizzazione di tutta o parte l'attività lavorativa, non vi sono mutamenti di mansioni, che restano quelle fissate nel Suo contratto individuale di lavoro. Non sono altresì riconosciute eventuali indennità comunque connesse alla Sua nuova temporanea allocazione, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: indennità di missione, indennità di trasferta, reperibilità comunque denominate.
Trattamento retributivo. Art. 28. LIVELLI RETRIB MENS CONGLOBATA Q 1958,12 VIII 1692,82 VII SUPER 1610,45 VII 1553,06 VI 1417,55 V 1385,03 IV 1350,79 III 1284,89 II 1231,14 I 1170,45
Trattamento retributivo. Abschnitt II Besoldung
Trattamento retributivo. L’inquadramento iniziale ed il relativo trattamento economico possono essere di due livelli inferiore a quello della qualifica finale con la seguente progressione economica: ➔ primo periodo: meno 2 livelli quello di destinazione finale; ➔ secondo periodo: meno 1 livello quello di destinazione finale; ➔ terzo periodo: livello di destinazione finale. Si sottolinea che gli apprendisti con destinazione finale al livello 2° o 2° super vanno inquadrati al livello di destinazio- ne finale a partire dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. L’inquadramento ed il trattamento economico dell’apprendista si ritiene possano essere così sintetizzati: Livello Durata totale (mesi) Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo Lavoratori già occupati al 28/04/1993 1,50% 1,50% 27% Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993 100% La base di calcolo della contribuzione ordinaria è rappresentata dall’ERN - Elemento retributivo nazionale; per il contributo del 27% TFR (elevabile a scelta del lavoratore fino al 100% del TFR) la base di calcolo è rappresentata dall’ERN, salvo quanto previsto da eventuali accordi aziendali; per il contributo del 100% TFR la retribuzione utile al calcolo del TFR stesso. Fatto salvo il contributo a carico del lavoratore pari all’1,50% dell’ERN, il contributo a Previmoda a carico azienda viene aumentato nelle seguenti misure: ◆ 1,70% dell’ERN a partire dal 1° gennaio 2019; ◆ 2,00% dell’ERN a partire dal 1° ottobre 2019. Si conferma il contributo a carico azienda dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa calcolato sull’ERN, per finanziare l’assicurazione per premorienza ed invalidità permanente.
Trattamento retributivo. Il trattamento economico per gli apprendisti è il seguente: -2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
Trattamento retributivo. Ai lavoratori apprendisti non in prova verra` corrisposto in caso di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio non sul lavoro un trattamento retributivo complessivo pari al 40% della retribuzione loro spettante nell'ambito del periodo della conservazione del posto di lavoro per malattia od infortunio non sul lavoro per loro previsto. Il trattamento previsto dal presente punto A) sara` assorbito fino a concorrenza da eventuali trattamenti retributivi erogati da enti di diritto pubblico.
Trattamento retributivo. Ai lavoratori somministrati l’aggiudicatario dovrà corrispondere un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti , non inferiore a quello stabilito dal CCNL per i dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali. Ai fini della presentazione dell’offerta il Comune individua il seguente trattamento retributivo orario, ottenuto come di seguito specificato: Stipendio tabellare 14.758,55 16.523,75 18.131,79 Indennità comparto 471,72 549,60 622,80 Indennità art.4, comma III°, C.C.N.L.16/07/1996 64,56 13° mensilità 1.229,88 1.376,98 1.510,98 TOTALE ANNUO 16.524,71 18.450,33 20.265,57 ORA ORDINARIA 9,76 10,90 11,98 Ora straordinaria diurna feriale (+ 15%) 9,40 10,49 11,52 Ora straordinaria festiva o notturna (+ 30%) 10,62 11,86 13,03 Ora straordinaria notturna festiva (+ 50%) 12,26 13,68 15,03 ( conteggio ottenuto tenuto conto che le ore teoriche annue sono pari a 1872 dalle quali, per definire l’importo base d’asta delle ore ordinarie, sono state sottratte 144 ore annue per ferie, 24 ore annue per festività e 12 ore annue per assemblea; Sul valore delle ore straordinarie non incide la 13° mensilità ed il conteggio è rapportato alle 1872 ore annue, e sul valore ottenuto incide la rispettiva maggiorazione) L’aggiudicatario dovrà assoggettare i suddetti importi orari alla contribuzione secondo il contratto commercio terziario applicabile dalle agenzie di somministrazione lavoro, per ogni ora effettivamente lavorata dal prestatore fornito. Il margine di ricarico dovrà essere espresso mediante un moltiplicatore unico applicabile a tutte le suddette categorie ed applicato al solo costo del lavoro (contributi esclusi), ovvero: INPS pari a 29.68%, Contributo formazione pari al 4%, Contributo Ente Bilaterale pari a 0,2%, TFR pari a 8%), e successive eventuali modificazioni. XXXXX xxxxx indicato nelle singole richieste di somministrazione sulla base del profilo specifico richiesto.