Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.
Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
DISCIPLINA CONTRATTUALE In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli art.2229 e seguenti del C.C.
Garanzie assicurative L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).
POLIZZE ASSICURATIVE 33.1. L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. 33.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione dei lavori, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. 33.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 33.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia 33.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, a garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art.22.3, e a garanzia della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In tale ipotesi la liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle polizze. 33.6. Tutte le polizze devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 33.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. 33.8. Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R.. 33.9. In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.
Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.
Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.
Servizio militare Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell’Ente, durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività militari così come definite in precedenza. L’assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale, nonché quali obiettori di coscienza.
Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.