COME SI CALCOLA Clausole campione

COME SI CALCOLA. Il Valore Unitario della Quota si ottiene dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione di riferimento. Indica il valore complessivo delle attività del Fondo Interno Assicurativo, al netto delle passività e delle spese indicate all’art 10.
COME SI CALCOLA. L’AMMONTARE IN CASO dI dANNO PARZIALE? Esempio di calcolo dell’ammontare del danno in caso di danno parziale
COME SI CALCOLA. L’AMMONTARE IN CASO dI dANNO PARZIALE?
COME SI CALCOLA. L’importo da corrispondere è commisurato tenendo conto del momento d’interruzio- ne di gravidanza. In tal caso, spetta un contributo fisso, indipendente dal reddito dichiarato. Tale contributo è pari ad 1/5 dell’importo minimo dell’indennità di maternità previ- sto per l’anno in cui è avvenuta l’interruzione di gravidanza. Esempio: interru- zione di gravidanza verificatasi nel 2022, indennità spettante pari a Euro 1.038,13 (Euro 5.190,64 / 5).
COME SI CALCOLA. L’importo da corrispondere è pari a 1/12 dell'80% del reddito netto professionale di- chiarato ai fini fiscali nell'anno precedente a quello dell'evento, con un minimo garan- tito di Euro 1.780,00 (eventi 2022). La somma del contributo a sostegno della maternità e dell’importo calcolato ai sensi dell’art.70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non può comunque eccedere il limite massimo previsto dallo stesso articolo 70 (Es. anno 2022 Euro 25.953,20). Al momento della liquidazione del contributo viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%, salvo che non si benefici di un regime fiscale agevolato. Per il riconoscimento del diritto al contributo a sostegno della maternità non occorre presentare alcuna domanda. La Cassa, a seguito del riconoscimento dell'indennità di maternità o del contributo complementare all'indennità di maternità, provvede d'uffi- cio alla definizione dello stesso. Interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare È una prestazione erogata dalla Cassa all’iscritto (o ai suoi familiari) per stato di biso- gno a seguito del verificarsi di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare. A seguito di eventi particolarmente gravosi, possono presentare richiesta anche i Dottori Commercialisti che si sono avvalsi della facoltà di esonero (vedi capitolo “Rapporto Anagrafico”- par. Esonero) tenuti al versamento della sola contribuzio- ne integrativa ovvero che abbiano contribuito a tale titolo prima della cessazione dell’attività di Dottore Commercialista o della cancellazione dall’Albo dovute ad ina- bilità assoluta. Possono, altresì, beneficiare del trattamento assistenziale i familiari legati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di 1° grado, conviventi ed a carico.
COME SI CALCOLA. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la sussistenza dello stato di bisogno e alla quantificazione dell’importo da erogare. In caso di interruzione dell’attività professionale (lettera b) il contributo è determinato tenendo conto del periodo di interruzione e del reddito professionale dichiarato, con un minimo mensile di € 1.255,00 ed un massimo di € 2.705,00. Contributo per spese di onoranze funebri È il contributo di partecipazione alle spese funebri riconosciuto in caso di decesso dell’iscritto alla Cassa, del pensionato Cassa o dei familiari. • coniuge e figli superstiti titolari del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità (vedi capitolo Prestazioni Pensionistiche – par. Prestazioni ai superstiti), in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato Cassa. L'ammontare del contributo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministra- zione come dettagliato nella seguente tabella: Anno Importo del contributo Importo del contributo in caso di commorienza Tab. n. 22: importo annuo contributo per spese di onoranze funebri In presenza di più soggetti aventi titolo, il contributo viene ripartito proporzionalmen- te tra gli stessi. In caso di parziale rimborso da parte di altri enti di assistenza pubblica o privata, la Cassa interviene ad erogare la differenza, in considerazione dei predetti limiti massimi erogabili. Il contributo è riconosciuto se il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare del richiedente non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisognocome evidenziato nella seguente tabella: Anno do- manda Unico compo- nente Due compo- nenti Tre compo- nenti Quattro compo- nenti Cinque compo- nenti Sei compo- nenti Sette o più compo- nenti 2023 € 38.050 € 49.400 € 57.050 € 62.600 € 67.300 € 70.550 € 72.400 Tab. n. 23: limiti di reddito per contributo per spese di onoranze funebri Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handi- cap o malattie invalidanti i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconoscimento del “contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti". La richiesta del contributo deve essere presentata entro due anni dal decesso, correda- ta della relativa documentazione. Borse di studio Ogni anno la Cassa emana dei bandi di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore dei Dottori Commercialisti e dei figli di Xxxxxxx Commercialisti, iscritti alla ...
COME SI CALCOLA. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la sussistenza dello stato di bisogno e alla quantificazione dell’importo da erogare. È il contributo di partecipazione alle spese funebri riconosciuto in caso di decesso dell’iscritto alla Cassa, del pensionato Cassa o dei familiari. • coniuge e figli superstiti titolari del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità (vedi capitolo Prestazioni Previdenziali – par. Prestazioni ai superstiti), in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato Cassa. Il contributo è riconosciuto se il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare del richiedente non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno (vedi par. Limiti di reddito). L'ammontare del contributo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministra- zione come dettagliato nella seguente tabella: In presenza di più soggetti aventi titolo, il contributo viene ripartito proporzionalmen- te tra gli stessi. In caso di parziale rimborso da parte di altri enti di assistenza pubblica o privata, la Cassa interviene ad erogare la differenza, in considerazione dei predetti limiti massimi erogabili. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro due anni dal decesso, corredata della relativa documentazione.
COME SI CALCOLA. L'assegno è calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria e quindi con il sistema retributivo o con il sistema misto in riferimento ad un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, rispettivamente pari o superiore ovvero minore ai 18 anni. Di fatto quasi tutti gli esodati avranno un calcolo con il sistema retributivo, salvo quelli dell’ultima tranche che potrebbero accedere al calcolo con il sistema misto. E’ previsto anche il calcolo dell’assegno e della successiva pensione con il sistema contributivo per le donne che scelgano tale sistema con i requisiti della vecchia legge Dini (57 anni di età più 35 di contributi). Tale sistema è però notevolmente penalizzante. Il calcolo dell’assegno netto con il sistema retributivo va fatto prendendo la media dei contributi versati dall’azienda negli ultimi 10 anni (fino al 2006 l’Ecocert o equivalente, per il 2007 si sommano gli statini o si prende il dato 2006 indicativamente); si calcolano le settimane di contributi fino alla cessazione del rapporto aggiungendo ai periodi versati il numero di settimane mancanti per raggiungere il requisito contributivo previsto per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (quella tra le due che si può conseguire prima). Si trova così una percentuale rispetto a tale media attorno al 2% per ogni anno di contributi versati (ad esempio con il 40 anni di contributi si avrà circa l’80% della media delle RAL degli ultimi 10 anni, con 36 anni di contributi il 72% circa e così via). L’importo così risultante viene assoggettato agli scaglioni IRPEF previsti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, senza alcuna detrazione o deduzione relativa alla no tax area, lavoro dipendente o di pensione e relativa ai carichi familiari. Il calcolo dell’assegno netto va fatto quindi “ad personam” perché dipende dalla retribuzione lorda al momento della cessazione (senza rimborsi spese, straordinari e elementi variabili), dal TFR maturato (compresi gli anticipi che dovranno essere tassati a conguaglio), dalle detrazioni IRPEF che il lavoratore aveva prima dell’esodo e dal periodo nel quale lo stesso resta nel fondo. L'assegno straordinario essendo di fatto una liquidazione rateizzata – soggetta a tassazione separata - è fisso per tutta la durata.
COME SI CALCOLA. L'importo da corrispondere è pari alla differenza tra: • l’importo calcolato ai sensi dell'art.70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e • la somma dell’importo calcolato ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e della retribuzione del lavoro per i riposi giornalieri di cui all’art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In ogni caso la somma del contributo complemetare all'indennità di maternità e dell’indennità di maternità liquidata dall'altro Ente di previdenza obbligatoria non può essere inferiore a € 5.190,64 o superiore a € 25.953,20. Il contributo complementare all’indennità di maternità, in quanto sostitutivo del red- dito professionale (art. 6, DPR n. 917/86), è sottoposto al medesimo regime fiscale. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perontorio di 2 anni dalla data dell'evento. La richiesta di contributo complementare all'indennità di maternità si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio “DCM” (domanda di contributo complementare all'indennità di ma- ternità) disponibile per le Dottoresse Commercialiste tra i Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx. . Contributo a sostegno della maternità È un ulteriore contributo a sostegno della maternità per gli eventi disciplinati dagli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che la Cassa eroga a coloro a cui riconosce: • l’indennità di maternità di cui all’art. 44; • il contributo complementare all’indennità di maternità di cui all’art. 44 bis.
COME SI CALCOLA. Viene calcolata in base al reddito professionale percepito dalla avente diritto nel se- condo anno precedente a quello dell’evento ed è pari ai cinque dodicesimi dell’80% di tale reddito. Per esempio: se l’evento avviene nell’anno 2017 e il reddito professionale è pari ad Euro 35.600,00 - come da dichiarazione fiscale 2016, periodo d’imposta 2015 - l’indennità ammonterà ad Euro 11.866,67 (Euro 35.600,00 × 80% = Euro 28.480,00 : 12 × 5 = Euro 11.866,67). In ogni caso, l’importo dell’indennità di maternità non può essere inferiore ad un importo minimo fissato annualmente dall’INPS né superiore ad un importo massimo, pari a cinque volte l’indennità minima. L’importo minimo e l’importo massimo sono aggiornati annualmente e sono riportati nella seguente tabella: Anno dell’evento Importo minimo Importo massimo L’indennità di maternità, in quanto sostitutiva del reddito professionale (art. 6, DPR n. 917/86), è sottoposta al medesimo regime fiscale. La domanda di indennità di mater- nità deve essere presentata a partire dal sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 gg. dalla data del parto corredata dei certificati previsti. Il diritto all’indennità opera anche in caso di interruzione di gravidanza. A seconda del periodo in cui avviene l’interruzione di gravidanza – prima del terzo mese di gravidan- za, tra il terzo ed il sesto mese di gravidanza oppure successivamente al sesto mese di gestazione – l’indennità è riconosciuta con importi e modalità diverse. Dottoresse Commercialiste che risultino in possesso della X.Xxx e dell’iscrizione all’Al- bo professionale nel periodo indennizzabile e che abbiano presentato la domanda di iscrizione alla Cassa. Nei casi di cui al punto 2 e 3 l’indennità è esclusa per le Dottoresse Commercialiste alle quali è riconosciuto il diritto alla medesima tutela presso altro ente di previdenza.