Common use of Revoca del contributo Clause in Contracts

Revoca del contributo. La Regione Sardegna, qualora accerti inadempienze a carico del Beneficiario, provvede a contestare l’inadempienza, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine; decorso infruttuosamente il predetto termine, dispone gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo e dichiara l’eventuale decadenza dell’intervento. A seguito dell’eventuale dichiarazione di decadenza dell’intervento, il Responsabile dell’Azione, in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., dandone comunicazione al Responsabile dell’Accordo (CRP), comunica al Beneficiario l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento. La revoca del sostegno finanziario concesso interviene nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell’osservanza delle condizioni individuate dal presente disciplinare, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Sardegna le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione. E’ facoltà della Regione, inoltre, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente punto nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario.

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Revoca del contributo. La Regione Sardegna, qualora accerti inadempienze a carico del Beneficiario, provvede a contestare l’inadempienza, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine; decorso infruttuosamente il predetto termine, dispone gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo e dichiara l’eventuale decadenza dell’intervento. A seguito dell’eventuale dichiarazione di decadenza dell’intervento, il Responsabile dell’Azione, in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., dandone comunicazione al Responsabile dell’Accordo (CRP), comunica al Beneficiario l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento. La revoca del sostegno finanziario concesso interviene nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell’osservanza delle condizioni individuate dal presente disciplinare, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Sardegna le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione. E’ facoltà della Regione, inoltre, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente punto nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario. La data del disciplinare coincide con l'ultima sottoscrizione digitale.

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Revoca del contributo. La Regione Sardegna, qualora accerti inadempienze a carico del Beneficiario, provvede a contestare l’inadempienza, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine; decorso infruttuosamente il predetto termine, dispone gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo e dichiara l’eventuale decadenza dell’intervento. A seguito dell’eventuale dichiarazione di decadenza dell’intervento, il Responsabile dell’Azione, in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/90 n.241/90 e s.m.i., dandone comunicazione al Responsabile dell’Accordo (CRP), comunica al Beneficiario l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento. La revoca del sostegno finanziario concesso interviene nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell’osservanza delle condizioni individuate dal presente disciplinare, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Sardegna le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione. E’ facoltà della Regione, inoltre, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente punto nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario.

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