Revoca dell’affidamento del servizio Clausole campione

Revoca dell’affidamento del servizio. 14.1 L’affidamento oggetto del presente contratto di servizio potrà essere revocato da parte di ARTI per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l’affidamento non più idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico sotto il profilo dell’economicità, dell’effi- cienza o dell’efficacia.
Revoca dell’affidamento del servizio. 14.1 L’affidamento del servizio oggetto del presente contratto di servizio potrà esse- re revocato da parte di ARTI per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l’affidamento non più idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico sotto il profilo dell’economicità, dell’efficienza o dell’efficacia. 14.2 L’affidamento del servizio oggetto del presente contratto di servizio potrà al- tresì essere revocato da parte di ARTI se per circostanze sopravvenute viene meno il rispetto dei seguenti presupposti: - la totale partecipazione pubblica; - l’operare della società F.I.L. S.R.L. esclusivamente con gli enti costituenti ed af- fidanti.
Revoca dell’affidamento del servizio. 1. Il Comune di Venezia può revocare, con specifico provvedimento amministrativo, l’affidamento del servizio pubblico di informazione e accoglienza turistica, recedendo unilateralmente dal presente contratto di servizio: ▪ in caso di grave, comprovata e continuata inadempienza da parte di VELA S.p.A. alle obbligazioni di cui al presente contratto di servizio, previa contestazione dei fatti a VELA S.p.A.; ▪ qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse. 2. Su richiesta del Comune di Venezia, VELA S.p.A. deve comunque assicurare la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato secondo le condizioni del presente contratto di servizio fino al subentro effettivo nella gestione di un nuovo gestore. 3. In caso di inadempimento di VELA S.p.A. o di interruzione o sospensione del servizio, e per l'esecuzione degli interventi necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio affidato, il Comune può sostituirsi alla Società, con rivalsa per le spese sostenute.
Revoca dell’affidamento del servizio. 1. L’affidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.------------
Revoca dell’affidamento del servizio. L’affidamento del servizio oggetto del presente contratto potrà essere revocato da parte della Provincia per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l’affidamento non più idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico sotto il profilo dell’econo- micità, dell’efficienza o dell’efficacia. L’affidamento del servizio oggetto del presente contratto potrà altresì essere re- vocato da parte della Provincia se per circostanze sopravvenute viene meno il rispetto dei seguenti presupposti: - la totale partecipazione pubblica; - l’operare della società Asel srl esclusivamente con gli enti costituenti ed af- fidanti.

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  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.