Revoca e sospensione del certificato qualificato. 28
5.3.1 Modalità per la sospensione del certificato Disposable 29 5.4 Strumenti e modalità per l’apposizione della firma 29 STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE Data 22/05/2019
Revoca e sospensione del certificato qualificato. Nonostante l’esiguo periodo di validità del certificato Disposable, ove applicabili restano valide le procedure già descritte nel Manuale Operativo del Certificatore.
Revoca e sospensione del certificato qualificato. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 del Codice, il certificato qualificato è revocato o sospeso dal certificatore, ove quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave privata o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme elettroniche qualificate o digitali.
2. Il certificatore conserva le richieste di revoca e sospensione per lo stesso periodo previsto all'art. 32, comma 3, lettera j) del codice.
Revoca e sospensione del certificato qualificato. La sospensione o revoca del certificato avviene nel rispetto degli articoli da 22 a 29 del [05], determina la fine della validità prima della scadenza naturale e invalida eventuali firme apposte successivamente al momento della pubblicazione della lista di revoca che contiene il riferimento a tale certificato. La pubblicazione della lista è attestata mediante adeguato riferimento temporale apposto dal Certificatore. Le liste di revoca e sospensione (CRL) sono pubblicate nel registro dei certificati con periodicità stabilita dall’art. 18, comma 4, della [08] e successive modificazioni. Il Certificatore può anticipare l’emissione della CRL in circostanze particolari. La data della pubblicazione della lista, asseverata da un riferimento temporale, è riportata nel Giornale di Controllo del Certificatore, dove sono annotate sospensioni, revoche e riattivazione dei certificati. La revoca e la sospensione del certificato qualificato determinano la revoca e la sospensione di tutti gli altri certificati presenti sul dispositivo di firma. La sospensione del certificato comporta la non validità delle firme generate durante il periodo di sospensione salvo che lo stato di sospensione non sia stato annullato come previsto dall'art.24 comma 4bis del CAD. Nel caso in cui si proceda alla revoca di un certificato in stato di sospensione, la revoca decorre dalla data di inizio della sospensione.