Rhywedd Clausole campione

Rhywedd. Mae Tabl STU-4 yn nodi’r ceisiadau yn ôl y rhywiau.
Rhywedd. Mae Tabl STU-4 yn nodi’r ceisiadau fesul rhyw. Ceisiadau yn ôl Rhywedd yn YDDS yn 2018/19 Gwryw Benyw Anhysbys 0.1% TABL STU-4 Ffynhonnell: Ffynonellau mewnol Mae’r cydbwysedd rhwng y rhywiau o ran ceisiadau’n adlewyrchu proffil rhywedd cyffredinol y sefydliad fel y’i dangosir gan dabl STU-5. At ei gilydd, mae proffil rhywedd y Drindod Dewi Sant wedi bod yn sefydlog dros yr ychydig flynyddoedd academaidd diwethaf. Mae proffil rhywedd y Drindod Dewi Sant yn unol â ffigurau cyfartalog Cymru (myfyrwyr gwrywaidd: 43.2% ~ 43.6%; myfyrwyr benywaidd: 56.7% ~ 56.3%) a’r cyfartaledd cenedlaethol yn y DU (57.1% - myfyrwyr benywaidd a 42.7% myfyrwyr gwrywaidd). Mae’r Athrofeydd a’r Adran Farchnata’n cydweithio’n agos i fynd i’r afael ag anghydbwysedd rhywedd o ran y myfyrwyr a dderbynnir ar gyfer meysydd pwnc penodol. Proffil rhywedd myfyrwyr YDDS yn 2018/19 Arall .1% 0.1% Gwryw 44.9% 43.2% Benyw 55.1% 56.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 2017/18 2018/19 TABL STU-5 Ffynhonnell: HESA Mae Tabl STU-6 yn dangos y math o radd fesul rhyw. Mae’r canrannau’n weddol debyg ac nid oes unrhyw wahaniaeth sylweddol rhwng y mathau o raddau a astudir gan fyfyrwyr benywaidd neu wrywaidd. Math o radd fesul rhywedd yn YDDS yn 2018/19 Gwryw 3.3% 3.0% 2.2% 47.0% 30.6% 5.8% Benyw 10.2% 6.0% 45.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% Israddedig arall Gradd uwch (ymchwil) Ȏl‐raddedig arall Gradd Sylfaen Gradd uwch (a addysgir) Gradd gyntaf 9.1% 35.4% 2.0% ` TABLE STU-6 Ffynhonnell: HESA Yn yr un modd, fel y dangosir gan dabl STU-7, nid oes unrhyw wahaniaethau sylweddol rhwng canrannau myfyrwyr gwrywaidd a benywaidd sy’n astudio yn ôl dull amser llawn neu ran- amser. Mae’r canrannau rhan amser ychydig yn uwch yn y Drindod Dewi Sant ar gyfer myfyrwyr gwrywaidd a benywaidd o’u cymharu â chyfartaledd cyffredinol y DU. E.e. benywaidd rhan amser: 22.5% ~ 22.2% a gwrywaidd rhan amser: 20.8% ~ 19.4%. Mae hyn yn adlewyrchu pwyslais y Drindod Dewi Sant ar ehangu mynediad a’r oedran cyfartalog wrth ddechrau (gweler adran 3.2.3). Yn achos myfyrwyr gwrywaidd a benywaidd yn y Drindod Dewi Sant, mae’r dull astudio amser llawn wedi cynyddu (o 78% yn 2017/18 i 79.2% yn 2018/19 i fyfyrwyr gwrywaidd ac o 74.1% (2016/17) i 77.5% (2018/19) i fyfyrwyr benywaidd. Mae hyn yn cadarnhau’r duedd gyffredinol tuag at astudio amser llawn. Dull astudio yn ôl rhywedd yn YDDS yn 2018/19 79.2% Amser llawn
Rhywedd. Yn 2017/18 y dadansoddiad o ran rhywedd staff y Drindod Dewi Sant yw 58% o fenywod a 42% o ddynion, sy’n unol â chanlyniadau’r ddwy flynedd ddiwethaf. Mae proffil rhywedd cyffredinol y Drindod Dewi Sant yn fras yn unol â phroffil cyffredinol staff sy’n gweithio mewn addysg uwch yn y DU (54.2% yn fenywaidd a 45.8% yn wrywaidd) ac yng Nghymru (54.6% yn fenywaidd a 45.4% yn wrywaidd). Mae cyfran y staff academaidd benywaidd o’u cymharu â’r staff academaidd gwrywaidd yn y Drindod Dewi Sant yn 56% yn fenywaidd a 46% yn wrywaidd sy’n uwch na ffigur y DU sef 45.7% a 54.3% yn eu tro. 305 Anacademaidd 450 335 Academaidd 415 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Gwrywaidd Benywaidd TABL STFf-10; Ffynhonnell: HESA
Rhywedd. Nifer y staff yn YDDS yn 2018/19 yn ôl rhywedd a marciwr academaidd

Related to Rhywedd

  • SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003: a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia. b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive. c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale. d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate. e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità. f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale. g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse. h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza. i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.

  • RIMBORSO SPESE MEDICHE Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato; c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato; e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

  • AVVERTENZE È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l’offerta non potrà più essere ritirata. • Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata è possibile entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Disciplinare, presentare una nuova offerta. • La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara (Bando di gara, schema di Accordo Quadro, ecc.) con rinuncia ad ogni eccezione.

  • Collaudi L’articolo 15 della Convezione originaria è integralmente sostituito come segue: 1. Tutte le opere, attrezzature ed impianti, realizzati in attuazione del PII dovranno essere sottoposti a collaudo tecnico, amministrativo e contabile a carico del soggetto Attuatore. Il collaudo tecnico- amministrativo-contabile dovrà accertare la regolarità delle opere stesse e delle costruzioni rispetto alle previsioni del Programma, la loro conformità ai rispettivi Permessi di Costruire e autorizzazioni/nulla osta, la rispondenza alle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, nonché la corrispondenza del costo delle opere eseguite agli importi previsti dai computi metrici estimativi con le modalità previste al successivo comma 2, oltre che le verifiche di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 10 della presente convenzione. 2. Il collaudo tecnico-amministrativo-contabile dovrà svolgersi in corso d’opera e ad ultimazione delle opere secondo le seguenti modalità e procedure: • il collaudatore, o i collaudatori per più tipologie di opere, sarà/saranno indicati e/o nominati dal Comune di Bergamo nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, pubblicità e rotazione, e sarà/saranno incaricati dai proprietari/lottizzanti/soggetti attuatori con i quali verrà regolato il rapporto per la prestazione professionale a carico degli stessi proprietari/lottizzanti/soggetti attuatori. Il relativo disciplinare di incarico dovrà richiamare le modalità e le tempistiche della prestazione professionale secondo quanto previsto dalla presente Convenzione; • le visite e le operazioni di collaudo in corso d’opera saranno effettuate con la cadenza che si riterrà adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato, saranno suddivise secondo l’organizzazione di cantiere e si svolgeranno con regolarità per tutto il corso degli stessi. Ai fini delle verifiche tecnico-amministrative-contabili il collaudatore potrà richiedere tutta la documentazione tecnico-contabile necessaria all’espletamento del suo incarico; • in caso di irregolarità o difetti, sarà indicato il termine per porvi rimedio; • entro 180 giorni, dalla data di ultimazione delle opere di cui sopra, comunicata dal direttore dei lavori, ovvero entro un anno nei casi di particolare complessità, sarà redatto collaudo finale. I proprietari/lottizzanti/soggetti attuatori, per sé e i loro aventi causa, si impegnano a consegnare al collaudatore, entro la data fissata per la visita di collaudo, i certificati di conformità e di regolare esecuzione ed i collaudi a prova di tutti gli impianti tecnici realizzati, copia di tutte i Permessi di Costruire rilasciati, i disegni esecutivi di tutte le opere realizzate, gli atti amministrativi, di contabilità finanziaria e quant’altro riterrà necessario per l’espletamento dei suoi compiti. Sono a carico dei proprietari/lottizzanti/soggetti attuatori tutte le spese tecniche nonché ogni altro onere relativo alle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo-contabile.