RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 L’Istituto concorda con il Partecipante un programma di tirocinio chiaramente definito prima che lo studente si rechi all’estero (Learning Agreement for Traineeships). Al termine del periodo di lavoro all’estero, l’Impresa ospitante deve rilasciare al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta, utilizzando la sezione “After the Mobility” del Learning Agreement for Traineeships (“Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise”). 9.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo e delle procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà al Partecipante il riconoscimento accademico completo dell’eventuale tirocinio curricolare effettuato presso l’Impresa ospitante a fronte della presentazione della documentazione di cui all’art. 8. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Impresa ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento. 9.3 Il Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureato, non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
Appears in 2 contracts
Samples: Erasmus Traineeship Agreement, Erasmus Traineeship Agreement
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 L’Istituto concorda con il Partecipante un programma di tirocinio chiaramente definito prima che lo studente si rechi all’estero (Learning Agreement for Traineeships). Al termine del periodo di lavoro all’estero, l’Impresa ospitante deve rilasciare al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta, utilizzando la sezione “After the Mobility” del Learning Agreement for Traineeships (“Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise”).
9.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo contratto e delle procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà al Partecipante il riconoscimento accademico completo dell’eventuale del tirocinio curricolare effettuato presso l’Impresa ospitante a fronte della presentazione della documentazione di cui all’art. 8ospitante. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Impresa ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.
9.3 Il Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureato, non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
Appears in 1 contract
Samples: Erasmus Traineeship Agreement
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 10.1 L’Istituto concorda con la/il Partecipante un programma di studio/tirocinio chiaramente definito prima che lo studente la/il Partecipante si rechi all’estero (Learning Agreement for TraineeshipsAgreement). Al termine del periodo di lavoro all’esterostudio/tirocinio all'estero, l’Impresa l’Istituto ospitante deve rilasciare alla/al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo sia l’attestato di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta, utilizzando la sezione “After the Mobility” del Learning Agreement for Traineeships (“Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise”)partecipazione sia il Transcript of Records.
9.2 10.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo contratto e delle che siano completate tutte le procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà alla/al Partecipante il riconoscimento accademico completo dell’eventuale tirocinio curricolare effettuato delle attività formative svolte presso l’Impresa l’Istituto ospitante a fronte della presentazione della documentazione come parte integrante del proprio corso di cui all’art. 8studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se la/ il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Impresa dall’Istituto ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimentoimposte dagli Istituti partecipanti.
9.3 10.3 La/Il Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureato, Partecipante non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
Appears in 1 contract
Samples: Liberatoria Per Studenti in Mobilità Internazionale
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 L’Istituto concorda con la/il Partecipante un programma di studio/tirocinio chiaramente definito prima che lo studente la/il Partecipante si rechi all’estero (Learning Agreement for TraineeshipsAgreement). Al termine del periodo di lavoro all’esterostudio/tirocinio all'estero, l’Impresa l’Istituto ospitante deve rilasciare alla/al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo sia l’attestato di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta, utilizzando la sezione “After the Mobility” del Learning Agreement for Traineeships (“Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise”)partecipazione sia il Transcript of Records.
9.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo contratto e delle che siano completate tutte le procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà alla/al Partecipante il riconoscimento accademico completo dell’eventuale tirocinio curricolare effettuato delle attività formative svolte presso l’Impresa l’Istituto ospitante a fronte della presentazione della documentazione come parte integrante del proprio corso di cui all’art. 8studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se la/ il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Impresa dall’Istituto ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimentoimposte dagli Istituti partecipanti.
9.3 La/Il Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureato, Partecipante non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
Appears in 1 contract
Samples: Liberatoria
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 L’Istituto concorda con la/il Partecipante un programma di studio/tirocinio chiaramente definito prima che lo studente la/il Partecipante si rechi all’estero (Learning Agreement for TraineeshipsAgreement). Al termine del periodo di lavoro all’esterostudio/tirocinio all'estero, l’Impresa l’Istituto ospitante deve rilasciare alla/al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo sia l’attestato di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta, utilizzando la sezione “After the Mobility” del Learning Agreement for Traineeships (“Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise”)partecipazione sia il Transcript of Records.
9.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo contratto e delle che siano completate tutte le procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà alla/al Partecipante il riconoscimento accademico completo dell’eventuale tirocinio curricolare effettuato delle attività formative svolte presso l’Impresa l’Istituto ospitante a fronte della presentazione della documentazione come parte integrante del proprio corso di cui all’art. 8studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se la/ il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Impresa dall’Istituto ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimentoimposte dagli Istituti partecipanti.
9.3 La/Il Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureato, Partecipante non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio short mobility all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
Appears in 1 contract
Samples: Liberatoria
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 L’Istituto concorda con il Partecipante un programma di tirocinio chiaramente definito prima che lo studente Studente si rechi all’estero (Learning Agreement for Traineeships). Al termine del periodo di lavoro all’estero, l’Impresa ospitante deve rilasciare al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta, utilizzando la sezione “After the Mobility” del Learning Agreement for Traineeships (“Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise”).
9.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo contratto e delle procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà al Partecipante il riconoscimento accademico completo dell’eventuale del tirocinio curricolare effettuato presso l’Impresa ospitante a fronte della presentazione della documentazione di cui all’art. 8ospitante. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Impresa ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.
9.3 Il Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureatoneolaureto, non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
Appears in 1 contract
Samples: Erasmus Traineeship Agreement
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 L’Istituto concorda con la/il Partecipante un programma di studio/tirocinio chiaramente definito prima che lo studente la/il Partecipante si rechi all’estero (Learning Agreement for TraineeshipsAgreement). Al termine del periodo di lavoro all’esterostudio/tirocinio all'estero, l’Impresa l’Istituto ospitante deve rilasciare alla/al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo sia l’attestato di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta, utilizzando la sezione “After the Mobility” del Learning Agreement for Traineeships (“Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise”)partecipazione sia il Transcript of Records.
9.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo contratto e delle che siano completate tutte le procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà alla/al Partecipante il riconoscimento accademico completo dell’eventuale tirocinio curricolare effettuato delle attività formative svolte presso l’Impresa l’Istituto ospitante a fronte della presentazione della documentazione come parte integrante del proprio corso di cui all’art. 8studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se la/ il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Impresa dall’Istituto ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimentoimposte dagli Istituti partecipanti.
9.3 La/Il Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureato, Partecipante non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio short all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
Appears in 1 contract
Samples: Liberatoria Per Studenti in Mobilità Internazionale
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 L’Istituto L'Istituto concorda con il Partecipante Beneficiario un programma di tirocinio chiaramente definito prima che lo studente Studente si rechi all’estero all'estero (Learning Agreement for TraineeshipsTraineeship). Al termine del periodo di lavoro all’esteroall'estero, l’Impresa ospitante deve rilasciare al Partecipante Beneficiario un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta, utilizzando la sezione “After the Mobility” del svolta in accordo con il Learning Agreement for Traineeships Traineeship (“Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise”Transcript of Work).
9.2 L’UniversitàL'Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo contratto e delle procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà al Partecipante Beneficiario il riconoscimento accademico completo dell’eventuale del tirocinio curricolare effettuato presso l’Impresa l'Impresa ospitante a fronte della presentazione della documentazione come parte integrante del proprio corso di cui all’art. 8studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se il Partecipante Beneficiario non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Impresa dall'Impresa ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.
9.3 Il PartecipanteBeneficiario, nel caso in cui non sia un neolaureatoneolaureto, non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all’estero all'estero e dell’ottenimento dell'ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività dell'attività svolta.
Appears in 1 contract
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 10.1 L’Istituto concorda con la/il Partecipante un programma di studio/tirocinio chiaramente definito prima che lo studente la/il Partecipante si rechi all’estero (Learning Agreement for TraineeshipsAgreement). Al termine del periodo di lavoro all’esterostudio/tirocinio all'estero, l’Impresa l’Istituto ospitante deve rilasciare alla/al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo sia l’attestato di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta, utilizzando la sezione “After the Mobility” del Learning Agreement for Traineeships (“Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise”).partecipazione sia il
9.2 10.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo contratto e delle che siano completate tutte le procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà alla/al Partecipante il riconoscimento accademico completo dell’eventuale tirocinio curricolare effettuato delle attività formative svolte presso l’Impresa l’Istituto ospitante a fronte della presentazione della documentazione come parte integrante del proprio corso di cui all’art. 8studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se la/ il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Impresa dall’Istituto ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimentoimposte dagli Istituti partecipanti.
9.3 10.3 La/Il Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureato, Partecipante non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
Appears in 1 contract
Samples: Liberatoria Per Studenti in Mobilità Internazionale