RICORSI GIURISDIZIONALI. 16.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
RICORSI GIURISDIZIONALI. 1) I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
RICORSI GIURISDIZIONALI. I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall’art. 204 del Codice e qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. Lazio Roma. Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del Codice, si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di ROMA.
RICORSI GIURISDIZIONALI. 1) I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall’art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. Abruzzo L’Aquila.
RICORSI GIURISDIZIONALI. CAPO II ‐ RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE
RICORSI GIURISDIZIONALI. I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall’art. 204 del Codice. Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che l’Ente fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Firenze.
RICORSI GIURISDIZIONALI. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere successivamente alla sottoscrizione del contratto non risolvibili in via amichevole tra il Direttore del CNR-IMAA ed il soggetto incaricato, sarà competente il Foro di Potenza.
RICORSI GIURISDIZIONALI. I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall’art. 204 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l’Ente fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.
RICORSI GIURISDIZIONALI. 1) I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dal ’art. 204 del Codice.
RICORSI GIURISDIZIONALI. 6.6 Denunce al Mediatore europeo