Common use of RICORSO TERZI E/O LOCATARI Clause in Contracts

RICORSO TERZI E/O LOCATARI. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 Codice Civile.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per L’impresa, Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni

RICORSO TERZI E/O LOCATARI. La Società si obbliga a tenere indenne l’AssicuratoAssimoco indennizza, fino alla concorrenza del massimale Massimale convenuto, delle le somme che egli sia l’Assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro Sinistro indennizzabile a termini di polizzaPolizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai Assimoco pagherà il Risarcimento anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali – parziali) dell’utilizzo di dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole agricole, o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stessoMassimale assicurato. - L'Assicurazione non comprende i danni: a) a cose che l’Assicurato l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - ; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - : c) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - ; d) quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - ; e) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Assimoco delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa Assimoco avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàdi Assimoco. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile. Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un Incendio che bruci il Tetto del capannone. L’Incendio si propaga al Tetto del vicino, causando gravi danni. Se ho una Polizza Incendio su Fabbricato, questa mi ripagherà dei danni al mio Tetto e se compresa la presente garanzia anche i danni al Tetto del vicino. È importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti nella Sezione Responsabilità Civile.

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Samples: Assicurazione Multirischi

RICORSO TERZI E/O LOCATARI. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicuratol'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutoprevisto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi terzi, inclusi locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 1020% del massimale stessoconvenuto. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l’Assicurato l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell’Assicurato dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti conseguente ad inquinamento dell’acquadell'acqua, dell’aria o dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l’Assicurato l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitataillimitata, l’amministratore l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all’Assicuratoall'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai controllate, a sensi dell’Art. dell'articolo 2359 del Codice CivileCivile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicuratodell'Assicurato. L’Assicurato L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. l'articolo 1917 del Codice Civile.

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Samples: Lotto 1 Copertura Assicurativa