Common use of Ricostituzione del rapporto di lavoro Clause in Contracts

Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturati. 3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, ed al mantenimento del possesso dei requisiti per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro). 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatimaturate. 3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigenteall’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro). 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’artE’ confermata la disapplicazione dell’art. 26 (Ricostituzione 59 del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018DPR 761/1979.

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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia si sia interrotto il rapporto per effetto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute dimissioni può richiedere, entro cinque 5 anni dalla data di cessazione delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nell’area e profilo rivestiti al momento delle dimissioninella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilonell’ente, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatial momento delle dimissioni. 32. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporalitemporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 3. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria/area, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, ed al mantenimento del possesso dei requisiti per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigentenella dotazione organica dell’ente. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro). 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 201814.09.2000 come integrato dall’art. 17 del CCNL del 5.10.2001.

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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedererichiedere alla stessa Azienda o Ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda L’Azienda o ente Ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente dirigente è ricollocato nell’area ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema fascia di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profiloesclusività iniziale, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatimaturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 3. Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l’Azienda o Ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 (Tipologie d’ incarico), 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure), 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure). 4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendentedirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 45. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni nella dotazione organica dell’Azienda o Ente, Ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigenteall’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 56. Qualora il dipendente dirigente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 34 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento 10.2.2004 Area IV e Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Trattamento di fine rapporto di lavororapporto). 67. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’artE’ confermata la disapplicazione dell’art. 26 (Ricostituzione 59 del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018DPR 761/1979.

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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatimaturate. 3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigenteall’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi ricongiunzione e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro)46. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce È disapplicato l’art. 26 (Ricostituzione 59 del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018DPR 761/1979.

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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbia abbiano interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiederepossono richiedere alla stessa Azienda o Ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda L'Azienda o ente Ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente dirigente è ricollocato nell’area e profilo rivestiti al momento delle dimissioniricollocato, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione previa stipulazione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilocontratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione iniziale, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatimaturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 3. Al dirigente, l'Azienda o Ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 e dall'art. 71. 4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendentedirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione dell'Unione Europea. 45. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda nella dotazione organica dell'Azienda o Ente, Ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione l'assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione all'accertamento dell'idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro)salute. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’artÈ confermata la disapplicazione dell'art. 26 (Ricostituzione 59 del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018DPR 761/1979.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbia abbiano interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiederepossono richiedere alla stessa Azienda o Ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda L’Azienda o ente Ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente dirigente è ricollocato nell’area e profilo rivestiti al momento delle dimissioniricollocato, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione previa stipulazione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilocontratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione iniziale, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatimaturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 3. Al dirigente, l’Azienda o Ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall’art. 70 e dall’art. 71. 4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendentedirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 45. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni nella dotazione organica dell’Azienda o Ente, Ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione all’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro)salute. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’artÈ confermata la disapplicazione dell’art. 26 (Ricostituzione 59 del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018DPR 761/1979.

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Ricostituzione del rapporto di lavoro. (art. 21 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 59 dpr 761/79) 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedererichiedere alla stessa azienda, entro cinque due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento accoglimento, il dipendente dirigente è ricollocato nell’area e profilo rivestiti al momento delle dimissioniricollocato, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione previa stipulazione del rapporto di lavorocontratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica iniziale. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profiloiniziale, con esclusione dei differenziali retributivi della retribuzione individuale di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. anzianità (R.I.A.) a suo tempo eventualmente maturatimaturata, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 3. Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda può conferire un incarico ai sensi dell’art. 78, comma 1. 4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendentedirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi Paesi dell’Unione Europea. 45. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigenteall’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 56. Qualora il dipendente dirigente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove previsto. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro)98. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Collective Labor Agreement

Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatimaturate. 3. La stessa facoltà facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigenteall’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro). 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’artE’ confermata la disapplicazione dell’art. 26 (Ricostituzione 59 del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018DPR 761/1979.

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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato I dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi che abbia abbiano interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiederepossono richiedere alla stessa Azienda o Ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda L’Azienda o ente Ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente dirigente è ricollocato nell’area e profilo rivestiti al momento delle dimissioniricollocato, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione previa stipulazione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilocontratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione iniziale, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatimaturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 3. Al dirigente, l’Azienda o Ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall’art. …. (Tipologie d’ incarico),e…. (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali – criteri e procedure). 4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendentedirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 45. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni nella dotazione organica dell’Azienda o Ente, Ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione all’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro)salute. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’artE’ confermata la disapplicazione dell’art. 26 (Ricostituzione 59 del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018DPR 761/1979.

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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatimaturate. 3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigenteall’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi ricongiunzione e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento (Trattamento di fine rapporto di lavoro)) CCNL integrativo 20 settembre 2001. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’artE’ confermata la disapplicazione dell’art. 26 (Ricostituzione 59 del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018DPR 761/1979.

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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatimaturate. 3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigenteall’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento 2001 (Trattamento di fine rapporto di lavoro). 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’artE’ confermata la disapplicazione dell’art. 26 (Ricostituzione 59 del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018DPR 761/1979.

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Samples: CCNL Sanità Pubblica

Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato I dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi che abbia abbiano interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiederepossono richiedere alla stessa Azienda o Ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda L’Azienda o ente Ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente dirigente è ricollocato nell’area e profilo rivestiti al momento delle dimissioniricollocato, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione previa stipulazione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilocontratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione iniziale, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatimaturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 3. Al dirigente, l’Azienda o Ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall’art. 70 (Tipologie d’ incarico) e dall’art. 71 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali – criteri e procedure). 4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendentedirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 45. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni nella dotazione organica dell’Azienda o Ente, Ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione all’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro)salute. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’artÈ confermata la disapplicazione dell’art. 26 (Ricostituzione 59 del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.DPR 761/1979. Capo II‌

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali retributivi economici di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturati. 3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, ed al mantenimento del possesso dei requisiti per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro). 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam professionalità e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatimaturate. 3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, ed al mantenimento del possesso dei requisiti requisiti52 per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigentexxxxxxx00. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro). 6. E’ confermata la disapplicazione dell’art. 59 del DPR 761/1979. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto rappor- to di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento accoglimen- to il dipendente è ricollocato nell’area nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato applica- to nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturatimaturate. 3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni am- ministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione dell’U- nione Europea. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente cor- rispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigenteall’accertamento dell’i- doneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte fat- te salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento 2001(Trattamen- to di fine rapporto di lavoro). 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’artE’ confermata la disapplicazione dell’art. 26 (Ricostituzione 59 del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018DPR 761/1979.

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