Common use of Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati Clause in Contracts

Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati. a) L’importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all’autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un’attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L’importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l’importatore chiede l’adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l’autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell’importatore a norma della clausola 14, lettera e). b) L’importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell’esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell’autorità di controllo competente. [Per il modulo tre: L’esportatore mette la valutazione a disposizione del titolare del trattamento.] c) Quando risponde a una richiesta di comunicazione l’importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un’interpretazione ragionevole della richiesta.

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Samples: Data Processing Agreement, Decisione Di Esecuzione

Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati. (a) L’importatore L'importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all’autorità all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un’attenta un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale interna- zionale e dei principi di cortesia internazionale. L’importatoreL'importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità pos- sibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l’importatore l'importatore chiede l’adozione di provvedimenti provvisori prov- visori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l’autorità l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell’importatore dell'importa- tore a norma della clausola 14, lettera (e). (b) L’importatore L'importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell’esportatoredell'esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell’autorità dell'au- torità di controllo competente. [Per il modulo tre: L’esportatore mette la valutazione a disposizione del titolare del trattamento.] (c) Quando risponde a una richiesta di comunicazione l’importatore l'importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un’interpretazione un'interpretazione ragionevole della richiesta.

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Samples: Clinical Investigation Agreement

Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati. a) L’importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all’autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un’attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L’importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l’importatore chiede l’adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l’autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell’importatore a norma della clausola 14, lettera (e). b) L’importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell’esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell’autorità di controllo competente. [Per il modulo tre: L’esportatore mette la valutazione a disposizione del titolare del trattamento.] c) Quando risponde a una richiesta di comunicazione l’importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un’interpretazione ragionevole della richiesta.

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Samples: Addendum to Economic Convention

Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati. (a) (a) L’importatore accetta di riesaminare dei dati si impegna a verificare la legittimità della richiesta di comunicazionedivulgazione, in particolare il fatto che se essa rientri o meno nei poteri conferiti all’autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un’attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma ai sensi della legislazione normativa del paese Paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma ai sensi del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L’importatoreL’importatore dei dati, alle stesse condizioni, si avvale avvarrà delle possibilità di ricorso. Quando contesta Nel contestare una richiesta, l’importatore chiede dei dati chiederà l’adozione di provvedimenti provvisori misure cautelari affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l’autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica divulgherà i dati personali richiesti fino a quando non sia sarà tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell’importatore a norma dei dati ai sensi della clausola 14, lettera eClausola 14(e). (b) (b) L’importatore dei dati accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione divulgazione e, nella misura consentita dalla legislazione normativa del paese Paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell’esportatoredell’esportatore dei dati. Su Inoltre, su richiesta, la mette metterà a disposizione anche dell’autorità di controllo competente. [Per il modulo treModulo Tre: L’esportatore mette l’esportatore dei dati dovrà rendere disponibile la valutazione a disposizione del al titolare del trattamento].] (c) (c) Quando risponde a una richiesta di comunicazione divulgazione, l’importatore dei dati accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un’interpretazione ragionevole della richiesta.

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Samples: Clinical Trial Agreement