AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY Clausole campione

AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY. Identificare la o le autorità di controllo competenti ai sensi della clausola 13 Identify the competent supervisory authority/ies in accordance with Clause 13 1. Misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali: 1. Measures of pseudonymisation and encryption of personal data: Pseudonimizzazione e anonimizzazione Laddove i dati personali non siano direttamente necessari per le attività, deve essere definito e messo in atto un metodo per l’anonimizzazione o la pseudonimizzazione.
AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY. Identificare la o le autorità di controllo competenti conformemente alla clausola 13 Fare riferimento al Garante per la protezione dei dati personali del Paese dell’ISTITUZIONE: xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxx/xxxxx- edpb/members_en Identify the competent supervisory authority/ies in accordance with Clause 13 Please refer to the Data Protection Authority of the country of INSTITUTION: xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxx/xxxxx- edpb/members_en MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI NOTA ESPLICATIVA: TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES INCLUDING TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THE SECURITY OF THE DATA EXPLANATORY NOTE: Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in termini specifici (e non generici). Si veda anche la nota esplicativa nella prima pagina dell’appendice, in particolare riguardo alla necessità di indicare chiaramente quali misure si applicano a ciascun trasferimento/insieme di trasferimenti. Descrizione delle misure tecniche e organizzative messe in atto dal o dagli importatori (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. The technical and organisational measures must be described in specific (and not generic) terms. See also the general comment on the first page of the Appendix, in particular on the need to clearly indicate which measures apply to each transfer/set of transfers. Description of the technical and organisational measures implemented by the data importer(s) (including any relevant certifications) to ensure an appropriate level of security, taking into account the nature, scope, context and purpose of the processing, and the risks for the rights and freedoms of natural persons.
AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY. Identificare la o le autorità di controllo competenti conformemente alla clausola 13: Autorità Garante per la protezione dei dati personali Identify the competent supervisory authority/ies in accordance with Clause 13: Italian Data Protection Authority 1. Organizzazione della sicurezza delle informazioni; Politiche e standard di sicurezza delle informazioni. L'importatore di dati deve mantenere un'organizzazione aziendale per la sicurezza delle informazioni responsabile della gestione del proprio programma di sicurezza delle informazioni. L'organizzazione per la sicurezza delle informazioni è responsabile di: a. Esecuzione di valutazioni periodiche dei rischi per la sicurezza in loco di (i) strutture, sistemi e applicazioni di elaborazione delle informazioni dell'importatore di dati. b. Fornire consulenza al team di gestione esecutiva dell'importatore di dati e al suo consiglio di amministrazione in merito al programma di sicurezza delle informazioni dell'importatore di dati, ai rischi potenziali e ai piani di mitigazione. c. Promulgare e mantenere politiche, procedure e standard di sicurezza delle informazioni ragionevoli e appropriati progettati per garantire adeguatamente la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati dall'importatore di dati. Tali politiche, procedure e standard includeranno, a titolo esemplificativo, quelli progettati per proteggere i dati personali elaborati da postazioni remote, comprese le strutture o le sedi di telelavoro dei dipendenti.
AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY. Identificare la o le autorità di controllo competenti conformemente alla clausola 13: Garante per la protezione dei dati personali Xxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 – Xxxx Identify the competent supervisory authority/ies in accordance with Clause 13: Italian Data Protection Authority Xxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 – Xxxx 1. Organizzazione della sicurezza delle informazioni; Politiche e standard di sicurezza delle informazioni. L'importatore di dati deve mantenere un'organizzazione aziendale per la sicurezza delle informazioni responsabile della gestione del proprio programma di sicurezza delle informazioni. L'organizzazione per la sicurezza delle informazioni è responsabile di: 1. Organization of Information Security; Information Security Policies and Standards. The data importer shall maintain a corporate Information Security organization that is responsible for managing its information security program. The Information Security organization shall be responsible for: a. Esecuzione di valutazioni periodiche dei rischi per la sicurezza in loco di (i) strutture, sistemi e applicazioni di elaborazione delle informazioni dell'importatore di dati. a. Performing periodic onsite security risk assessments of (i) the data importer’s information processing facilities, systems, and applications. b. Fornire consulenza al team di gestione esecutiva dell'importatore di dati e al suo consiglio di amministrazione in merito al programma di sicurezza delle informazioni dell'importatore di dati, ai rischi potenziali e ai piani di mitigazione.

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  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.