Documentazione e conformità. (a) Ciascuna parte deve essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi che le incombono a norma delle presenti clausole. In particolare, l’importate conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità.
(b) Su richiesta, l’importatore mette tale documentazione a disposizione dell’autorità di controllo competente.
(a) L’importatore, se del caso con l’assistenza dell’esportatore, tratta qualunque richiesta di informazioni e richiesta ricevute da un interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei suoi diritti in virtù delle presenti clausole senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazioni o richiesta. L’importatore adotta le misure adeguate per agevolare tali ri- chieste di informazioni, richieste e l’esercizio dei diritti dell’interessato. Tutte le informazioni fornite all’interessato sono in forma intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
(b) In particolare, su richiesta dell’interessato, e gratuitamente, l’importatore:
(i) conferma all'interessato se i dati personali che lo riguardano sono o meno oggetto di trattamento e, in caso affermativo, fornisce una copia di tali dati e le informazioni di cui all’allegato I; se i dati personali sono stati o saranno oggetto di un trasferimento successivo, fornisce informazioni circa i destinatari o le catego- rie di destinatari (se del caso al fine di fornire informazioni significative) a cui i dati personali sono stati o saranno trasferiti, la finalità di tali trasferimenti successivi e il loro motivo in conformità della clausola 8.7; e fornisce informazioni sul diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo conformemente alla clausola 12(c) punto(i);
(ii) rettifica i dati inesatti o incompleti dell'interessato;
(iii) cancella i dati personali dell'interessato se tali dati sono o sono stati trattati in violazione di una delle pre- senti clausole, garantendo i diritti del terzo beneficiario, o se l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento.
(c) Qualora l'importatore tratti i dati personali per finalità di marketing diretto, cessa il trattamento per tali finalità se l'interessato si oppone.
(d) L'importatore non prende alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati per- sonali trasferiti (di seguito "decisione automatizzata"), che produca effetti giuridici che riguardano l'inte- ress...
Documentazione e conformità. (a) Le Parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti Clausole.
(b) L'esportatore dei dati deve mettere a disposizione dell'importatore dei dati tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in virtù delle presenti Clausole, così come per consentire e contribuire alle verifiche. X/X Le Parti devono prestarsi reciproca assistenza per rispondere alle richieste degli interessati ai sensi della legge locale applicabile all'importatore dei dati o, per il trattamento dei dati da parte dell'esportatore dei dati nell'UE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
(a) L'importatore dei dati deve informare gli interessati in modo trasparente e facilmente accessibile (mediante comunicazione individuale o sul proprio Sito web) in merito a un punto di contatto autorizzato addetto alla gestione tempestiva degli eventuali reclami ricevuti dagli interessati.
Documentazione e conformità