Rimborso spese di trasporto. In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell'Assicurato alla struttura sanitaria più idonea con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato e fino alla somma massima di € 500,00 per persona/anno assicurativo. Nel caso in cui il trasporto venga necessariamente attuato mediante elicottero/eliambulanza la somma assicurata si intende elevata ad € 2.000,00 per sinistro/persona/anno assicurativo.
Rimborso spese di trasporto. Il dipendente che, previa autorizzazione dell’azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest’ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennità chilometrica, per autovetture benzina di cc. 1300.
Rimborso spese di trasporto. (Garanzia valida esclusivamente per i titolari di tessere Integrativa “B3” o “D3”) In caso di infortunio indennizzabile a termine di po- lizza, la Società rimborsa all’assicurato, fino alla con- correnza di €. 1.500,00 per anno assicurativo e dietro presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute per il trasporto di primo soccorso, dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura, con l’utilizzo di qualsi- asi mezzo. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 75,00 per sinistro; in caso di Day- Hospital, tale minimo e elevato a € 150,00 per sinistro. Il rimborso viene effettuato dalla Società su presenta- zione, in originale, dei documenti giustificativi, debita- mente quietanzati. A richiesta dell’Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione. La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi, deve essere presentata alla So- cietà, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’ufficio italiano cambi. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, val- gono le norme generali e quelle che regolano l’assicu- razione infortuni.
Rimborso spese di trasporto. (Garanzia valida esclusivamente per i titolari di tessere Integrativa “B3” o “D3”)
Rimborso spese di trasporto. In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell'Assicurato alla struttura sanitaria più idonea con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato e fino alla somma massima di € 500,00 per persona/anno assicurativo. Nel caso in cui il trasporto venga necessariamente attuato mediante elicottero/eliambulanza la somma assicurata si intende elevata ad € 2.000,00 per sinistro/persona/anno assicurativo in Italia ed a Euro 5.500,00 per soccorso avvenuto all’estero. In caso di infortunio non indennizzabile ai termini di polizza, le somma assicurate si intende ridotte rispettivamente di Euro 250,00, di Euro 1.000,00 in Italia ed Euro 2.000,00 all’estero.
Rimborso spese di trasporto. 12.1 Al personale degli uffici di città viene corrisposto l'equivalente dell'abbonamento mensile ai trasporti pubblici di superficie per l'intera rete urbana. Si precisa che, qualora in futuro non fosse possibile separare l’abbonamento ai trasporti pubblici di superficie da quello sotterraneo, verrà accordato l’unico abbonamento globale.
12.2 Al personale degli aeroporti, per il periodo diurno, viene corrisposto l'equivalente dell'abbonamento mensile al trasporto pubblico extra urbano, e l’equivalente dell’abbonamento mensile ai trasporti pubblici di superficie per l’intera rete urbana, ferme restando eventuali condizione di miglior favore. Per
Rimborso spese di trasporto. Il lavoratore che utilizzi il proprio autoveicolo in orario di lavoro, per esigenze dell’impresa, ha diritto al rimborso spese di € 0,25 al Km.
Rimborso spese di trasporto. Prestazioni dal domicilio (solo per CED).
Rimborso spese di trasporto. (Garanzia valida esclusivamente per i titolari di tessere Integrativa “B3” o “D3” ) In caso di infortunio indennizzabile a termine di polizza, la Società rimborsa all’assicurato, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per anno assicurativo e dietro presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute per il trasporto di primo soccorso, dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura, con l’utilizzo di qualsiasi mezzo. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 75,00 per sinistro; in caso di Day-Hospital, tale minimo è elevato a € 150,00 per sinistro. Il rimborso viene effettuato dalla Società su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati.
Rimborso spese di trasporto. Il dipendente che, previa autorizzazione dell'azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest'ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennità chilometrica, per autovetture benzina di cc. 1300.