Common use of RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO Clause in Contracts

RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO. In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente, l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l’Aderente, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alla Compagnia, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - La Copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo - Con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente, verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell’assicurazione) L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1

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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa

RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO. In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del Contratto di Mutuo stipulato con il ContraenteContraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l’Aderente/Assicurato, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alla Compagniaalle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - La Copertura la copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo Mutuo; - Con con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell’assicurazione) .). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.111.1.

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Samples: Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa

RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO. In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente, l’assicurazione l'assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l’Aderentel'Aderente, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alla Compagnia, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - La Copertura cesserà e l’assicurazione l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo - Con riferimento all’assicurazione all'assicurazione cessante, all’Aderenteall'Aderente, verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell’assicurazionedell'assicurazione) L’importo L'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1

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Samples: Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa