RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA Clausole campione

RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA. Garanzia operante solo se viene opzionato il livello di copertura MBA Top.
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA. Nel caso in cui l’Assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata o ritardata partenza della nave dal primo porto di imbarco superiore al numero di ore indicato nella relativa Condizione Particolare di Assicurazione, la Società rimborserà la quota di partecipazione al viaggio pagata. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: Sezione H - Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza - art. H1.
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA. La garanzia non opera per fatti conosciuti o avvenuti o per scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. Sono altresì esclusi: gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio Assicurato e/o dolo e colpa grave dell’organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti. L’Assicurato si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura.
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA. Per la Sezione H - Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 5 giorni dalla data del rientro.
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA. La garanzia opera in alternativa alla garanzia F – “RITARDATA PARTENZA” e prevede il rimborso nei limiti dei massimali indicati di seguito della quota di partecipazione o dei singoli servizi di viaggio acquistati e non goduti al netto delle quote di iscrizione e/o assicurazione. La garanzia viene attivata nel caso in cui l’Assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata o della nave/traghetto dal primo porto di imbarco, superiore a 18 ore complete, rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato ufficialmente dall’organizzatore del viaggio o dall’Operatore Turistico all’Assicurato, fino al giorno precedente la partenza. La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi/rilasciati al Contraente/Assicurato così come risulterà dall’estratto conto di Prenotazione. Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: € 500,00. Massimale per evento in caso di evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza: € 1.000,00 PERDITA DEL VOLO/NAVE/TRAGHETTO La Società, nel caso di una qualsiasi causa o evento documentabile che colpisca l’Assicurato direttamente o un suo famigliare, socio contitolare o del diretto superiore, che determini il ritardato arrivo sul luogo di partenza, rimborsa il 50% del maggior costo di riprotezione sostenuto per la modifica o il costo di acquisto di nuovi biglietti di viaggio sostitutivi, resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio programmato comunque con il massimo del 50% del valore del viaggio programmato ed entro il limite massimo per persona ed evento indicato nella tabella che segue. Massimale per persona, per viaggio, per evento e per anno assicurativo fino a: Mondo intero: € 500,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 400,00 Europa: € 200,00
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA. Ad integrazione delle Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni, la garanzia non opera per fatti conosciuti o avvenuti o per scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. Sono altresì esclusi: - gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio Assicurato e/o dolo e colpa grave dell’organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; - i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti.
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA. L’Assicurato si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura.
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA. L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 5 giorni dalla data del rientro attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; • in alternativa via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; • in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 20, 20099, SESTO SAN XXXXXXXX (MI); • in alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: • descrizione dettagliata dell’avvenimento; • cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN; • operativo Voli; • copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti.
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA. Condizioni sempre valide.
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA. Per la Sezione H - Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza, l’individuazione del momento di