Ripartizione Clausole campione

Ripartizione. Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell’oggetto della Polizza che fattispecie non rientranti nell’oggetto della Polizza, l’ASSICURATO e l’ASSICURATORE dovranno pervenire a una equa ripartizione dei COSTI DI DIFESA, del DANNO e di qualsiasi accordo giudiziale o stragiudiziale, tenendo conto dei reciproci interessi legali e finanziari nelle sopra indicate fattispecie.
Ripartizione. Eccettuato quanto previsto dall’Articolo 1.2 – Oggetto dell’assicurazione, l’ASSICURATORE non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della SOCIETA’. Conseguentemente, nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell’oggetto della Polizza, sia fattispecie escluse dalla stessa, la SOCIETA’, le PERSONE ASSICURATE e l’ASSICURATORE faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un’equa ripartizione tra gli stessi delle PERDITE e dei COSTI DI DIFESA inerenti alle fattispecie sopra menzionate.
Ripartizione. Ai sensi del comma 2 dell’art. 53 del R.D. 1775/1933 il sovracanone viene ripartito tra i Comuni rivieraschi e le Province tenendo conto delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subìto in conseguenza della derivazione. L’art. 2 della Legge 22 dicembre 1980 n. 925 e s.m.i. stabilisce che il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto degli Enti rivieraschi, ratificato con decreto dell’Agenzia del Demanio, di cui si approva un modello, allegato 2 del presente Regolamento. La Città metropolitana di Roma Capitale definisce nella misura massima del 25% la quota di ripartizione a proprio favore, da definire in accordo con i Comuni rivieraschi di cui in allegato 1, per ogni concessione insistente in tutto o in parte nel proprio territorio. I criteri per la definizione delle percentuali di ripartizione sono i seguenti: a) le quote per i Comuni rivieraschi sono assegnate in misura proporzionale tra gli stessi sulla base dell’estensione territoriale per una quota del 60% e della popolazione nella misura del 40%; b) condizioni economiche degli Enti; c) danno eventualmente subìto in conseguenza della derivazione, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita dall’ente rivierasco
Ripartizione. Ove il Venditore non sia in grado, in qualsiasi momento, di fornire l’intero quantitativo di Merci ordinate dall’Acquirente, ne soddisferà tutti i requisiti prima di ripartire la produzione fra gli altri suoi clienti.

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  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

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  • Altre condizioni particolari La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Condizioni Le Condizioni regolano il Servizio offerto da Vodafone e fruito dal Cliente, mentre non disciplinano l’acquisto o il mantenimento del dispositivo o l’utilizzo della carta SIM. Le presenti Condizioni sono regolate dal diritto italiano.

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.