Consenso dell'Assicuratore Clausole campione

Consenso dell'Assicuratore. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Saranno indennizzabili a titolo di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Xxxxx di difesa autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.
Consenso dell'Assicuratore. L’ASSICURATO non dovrà ammettere o assumere alcuna responsabilità, concludere alcun accordo, acconsentire ad alcun giudizio senza il preventivo consenso scritto dell’ASSICURATORE.
Consenso dell'Assicuratore. Pena la perdita del diritto all’indennizzo, la PERSONA ASSICURATA non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell’ASSICURATORE (il consenso non potrà essere irragionevolmente negato). Soltanto le PERDITE conseguenti RICHIESTE DI RISARCIMENTO in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della Polizza potranno essere accolte in garanzia.
Consenso dell'Assicuratore. Art. 6.1 LIMITE DI INDENNIZZO
Consenso dell'Assicuratore. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato xxxxxxx o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione
Consenso dell'Assicuratore. Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario (fatta eccezione per le Spese di emergenza di cui al paragrafo 2.3) senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore. Soltanto le Richieste di risarcimento in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della presente polizza potranno essere accolte in garanzia.
Consenso dell'Assicuratore. L’Assicuratore potrà concordare la transazione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato qualora la ritenga vantaggiosa per qualsiasi Assicurato, previa autorizzazione scritta dell’ Assicurato in questione (che non potrà essere negata senza ragione). Qualora un qualsiasi Assicurato non fornisca o neghi il proprio consenso per tale transazione, la responsabilità dell’Assicuratore per tutte le Perdite Pecuniarie riferibili a tale Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato sarà limitata all’importo per il quale l’Assicuratore avrebbe potuto definire in via transattiva la Richiesta di Risarcimento o l’Evento Assicurato, sommato ai Costi di Difesa sostenuti fino alla data in cui l’Assicuratore ha formulato per iscritto la proposta di transazione, al netto di un’eventuale coassicurazione e della Franchigia applicabile.
Consenso dell'Assicuratore. 6.4 Consenso dell'Assicurato È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Saranno indennizzabili a titolo di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Xxxxx di difesa autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza. L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le Perdite pecuniarie riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell’eventuale scoperto e della Franchigia applicabile.
Consenso dell'Assicuratore. Pena la perdita della copertura assicurativa prestata dalla presente polizza, l'Assicurato non deve ammettere o assumere qualsivoglia responsabilità, stipulare alcun accordo di transazione, essere acquiescente a qualsivoglia sentenza o sostenere alcun costo di difesa o farsi carico degli importi di cui alla Sezione III - Condizioni particolari di assicurazione garanzia 2.4 - Ripristino dei Dati o alla garanzia 2.7 - Monitoraggio del profilo creditizio e dell'identità, né degli importi per i quali è richiesto il consenso senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore (che non dovrà essere irragionevolmente negato o procrastinato). Saranno indennizzabili solo le perdite imputabili a passività, liquidazioni e sentenze derivanti da richieste di risarcimento difese ai sensi del presente contratto o altri eventi assicurati gestiti in conformità con la presente polizza. L'osservanza di un obbligo legale di dare avviso di un'effettiva o potenziale violazione della Legislazione Privacy non sarà considerato un'ammissione di responsabilità ai fini della presente clausola.
Consenso dell'Assicuratore. Laddove l’assicurato sia obbligato in base alla presente polizza a richiedere il consenso dell’assicuratore, quest’ultimo non potrà irragionevolmente rifiutare, ritardare o negare detto consenso.