Responsabilità contrattuale Clausole campione

Responsabilità contrattuale. La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell’altra parte contrattuale.
Responsabilità contrattuale. È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati
Responsabilità contrattuale. (i) qualsiasi responsabilità volontariamente assunta dall’ASSICURATO o qualsiasi penale contrattuale, come definita ai sensi del Codice Civile Italiano; o
Responsabilità contrattuale. Qualsiasi Danno derivante da:
Responsabilità contrattuale. Responsabilità extra contrattuale:
Responsabilità contrattuale. Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso la Alfatest srl risponderà per danni a persone o a cose derivanti dall'uso del prodotto fornito. La responsabilità non si estenderà in ogni caso ai danni indiretti, non prevedibili e comunque al di fuori delle ipotesi per cui possa operare la garanzia sul prodotto. Alfatest s.r.l. non sarà in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni dovuti a ritardo o annullamento delle consegne causate da eventi che esulino dal suo controllo. In particolare, in caso di incendio, guerra, terremoto, alluvione o di interruzioni per cause a Lei non imputabili
Responsabilità contrattuale. Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso il Fornitore risponderà per danni a persone o a cose derivanti dall’uso del prodotto fornito. La responsabilità non si estenderà in ogni caso ai danni indiretti, non prevedibili e comunque al di fuori delle ipotesi per cui possa operare la garanzia sul prodotto. Il Fornitore si riserva di apportare ai prodotti eventuali implementazioni e migliorie tecniche e/o estetiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei beni forniti e la loro utilizzabilità secondo le specifiche alla base dell’ordine, ne rendano più sicuro ed agevole il funzionamento. Tali difformità non potranno dar luogo alla risoluzione del contratto di fornitura.
Responsabilità contrattuale. Qualsiasi responsabilità che, non sussistendo a sensi di legge, l’Assicurato si sia assunto mediante contratto.
Responsabilità contrattuale. La prova dell’adempimento grava sul debitore .
Responsabilità contrattuale. Se l inadempimento è colposo e non doloso , è limitato ai soli danni che erano prevedibili.