Ripartizione del danno. Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi del presente Capitolato di polizza, ovvero: a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dal Capitolato di polizza, la Compagnia terrà indenni gli Assicurati solamente: a) per le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’Art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso. Se gli Assicurati e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Indagini allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legali o Spese per presenziare ad Indagini che sono state attribuite al Danno coperto. Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia non giungono ad un accordo sulla ripartizione cosi’ come sopra definita: a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato, b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall’arbitrato; c) Xxxxx restando la facoltà degli assicurati di ricorrere alla giustizia ordinaria, qualora gli assicurati ne facciano richiesta, la risoluzione della controversia potrà essere risolta tramite arbitrato. Il Collegio Xxxxxxxxx deciderà secondo diritto e sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della città ove ha sede la Contraente. L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà nella Città ove ha sede la Contraente e si svolgerà in lingua italiana. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Xxxxxxxx venga concordata, o stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente. La ripartizione o l’anticipo di Spese Legali o di Spese per presenziare ad Indagini rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxx.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione
Ripartizione del danno. Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi del presente Capitolato di polizza, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dal presente Capitolato di polizza, la Compagnia l’Assicuratore terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’Art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso. Se gli Assicurati e la Compagnia l’Assicuratore concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Indagini allora la Compagnia l’Assicuratore anticiperà quelle Spese Legali o Spese per presenziare ad Indagini che sono state attribuite al Danno coperto. Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia l’Assicuratore non giungono ad un accordo sulla ripartizione cosi’ così come sopra definita:
a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia l’Assicuratore anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall’arbitrato;
c) Xxxxx fermo restando la facoltà degli assicurati Assicurati di ricorrere alla giustizia ordinaria, qualora gli assicurati ne facciano richiesta, la risoluzione della controversia potrà essere risolta tramite arbitrato. Il Collegio Xxxxxxxxx deciderà secondo diritto e sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia dall’Assicuratore e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della città ove ha sede la Contraente. L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà nella Città ove ha sede la Contraente e si svolgerà in lingua italiana. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Xxxxxxxx venga concordata, o stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente. La ripartizione o l’anticipo di Spese Legali o di Spese per presenziare ad Indagini rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxx.. L’Assicuratore Agenzia delle entrate-Riscossione Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e l’Assicuratore dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Ripartizione del danno. Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi del presente Capitolato di polizza, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dal Capitolato di polizza, la Compagnia l’Assicuratore terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’Art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso. Se gli Assicurati e la Compagnia l’Assicuratore concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Indagini allora la Compagnia l’Assicuratore anticiperà quelle Spese Legali o Spese per presenziare ad Indagini che sono state attribuite al Danno coperto. Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia l’Assicuratore non giungono ad un accordo sulla ripartizione cosi’ così come sopra definita:
a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia l’Assicuratore anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall’arbitrato;
c) Xxxxx fermo restando la facoltà degli assicurati Assicurati di ricorrere alla giustizia ordinaria, qualora gli assicurati ne facciano richiesta, la risoluzione della controversia potrà essere risolta tramite arbitrato. Il Collegio Xxxxxxxxx deciderà secondo diritto e sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia dall’Assicuratore e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della città ove ha sede la Contraente. L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà nella Città ove ha sede la Contraente e si svolgerà in lingua italiana. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Xxxxxxxx venga concordata, o stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente. La ripartizione o l’anticipo di Spese Legali o di Spese per presenziare ad Indagini rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxx.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione
Ripartizione del danno. (i) L'Assicuratore non ha alcuna obbligazione in base alla presente polizza in relazione ai costi di difesa sostenuti dalla società, o a qualsiasi sentenza emessa contro la società o qualsiasi accordo extragiudiziale stipulato dalla società, o alcuna obbligazione in merito al risarcimento di perdite derivanti da qualsiasi responsabilità legale che la società ha nei confronti del terzo ricorrente. Di conseguenza, in relazione a:
(a) i costi di difesa sostenuti da;
(b) qualsiasi composizione extragiudiziale congiunta effettuata da; e/o:
(c) qualsiasi sentenza, passata in giudicato, di condanna per responsabilità solidale contro: la società e qualsiasi Assicurato, la società e l'Assicurato e l'Assicuratore si impegnano ad adoperarsi al meglio delle loro possibilità per un'equa e corretta ripartizione degli importi tra la società e l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle rispettive esposizioni legali e finanziarie e dei relativi benefici ottenuti dall'Assicurato e dalla società.
(ii) Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di Sinistri parzialmente risarcimento coinvolga sia rischi coperti ai sensi del presente Capitolato di polizza, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti dalla polizza che rischi non coperti, oppurei costi di difesa ed i costi connessi con sentenze di condanna e/o accordi extragiudiziali verranno ripartiti in modo equo e corretto tra la società, l'Assicurato ed Assicuratore, tenendo conto delle relative esposizioni legali e finanziarie attribuibili alle materie coperte ed alle materie non coperte in base alla presente polizza.
b(iii) avanzati sia nei confronti Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo in merito all'importo dei costi di uno solo o di più Assicuratidifesa che, sia nei confronti di soggetti non garantiti dal Capitolato di in base alla presente polizza, la Compagnia terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini a loro carico devono essere anticipati all'Assicurato, l'Assicuratore anticiperà una somma pari all'importo che l'Assicuratore stesso dichiarerà essere equo e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’Art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni)corretto, e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso. Se gli Assicurati e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Indagini allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legali o Spese per presenziare ad Indagini che sono state attribuite al Danno coperto. Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia finché non giungono ad venga raggiunto un accordo sulla ripartizione cosi’ come sopra definita:
a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall’arbitrato;
c) Xxxxx restando la facoltà degli assicurati di ricorrere alla giustizia ordinaria, qualora gli assicurati ne facciano richiesta, la risoluzione della controversia potrà essere risolta tramite arbitrato. Il Collegio Xxxxxxxxx deciderà secondo diritto e sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della città ove ha sede la Contraente. L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà nella Città ove ha sede la Contraente e si svolgerà in lingua italiana. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Xxxxxxxx venga concordatacifra differente, o non venga stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini connesse a quel Sinistro, anche se una cifra differente in precedenza si erano ripartite diversamente. La ripartizione o l’anticipo base alle disposizioni di Spese Legali o di Spese per presenziare ad Indagini rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxxquesta polizza ed alle leggi applicabili.
Appears in 1 contract
Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile
Ripartizione del danno. Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi del presente Capitolato di polizza, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dal presente Capitolato di polizza, la Compagnia l’Assicuratore terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’Art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso. Se gli Assicurati e la Compagnia l’Assicuratore concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Indagini allora la Compagnia l’Assicuratore anticiperà quelle Spese Legali o Spese per presenziare ad Indagini che sono state attribuite al Danno coperto. Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia l’Assicuratore non giungono ad un accordo sulla ripartizione cosi’ così come sopra definita:
a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia l’Assicuratore anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall’arbitrato;
c) Xxxxx fermo restando la facoltà degli assicurati Assicurati di ricorrere alla giustizia ordinaria, qualora gli assicurati ne facciano richiesta, la risoluzione della controversia potrà essere risolta tramite arbitrato. Il Collegio Xxxxxxxxx deciderà secondo diritto e sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia dall’Assicuratore e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della città ove ha sede la Contraente. L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà nella Città ove ha sede la Contraente e si svolgerà in lingua italiana. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Xxxxxxxx venga concordata, o stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente. La ripartizione o l’anticipo di Spese Legali o di Spese per presenziare ad Indagini rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxx.. L’Assicuratore Agenzia delle entrate-Riscossione Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e l’Assicuratore dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Appears in 1 contract
Ripartizione del danno. (i) L'Assicuratore non ha alcuna obbligazione in base alla presente polizza in relazione ai costi di difesa sostenuti dalla Società, o a qualsiasi sentenza emessa contro la Società o qualsiasi accordo extragiudiziale stipulato dalla Società, o alcuna obbligazione in merito al risarcimento di perdite derivanti da qualsiasi responsabilità legale che la Società ha nei confronti del terzo ricorrente. Di conseguenza, in relazione a:
(a) i costi di difesa sostenuti da;
(b) qualsiasi composizione extragiudiziale congiunta effettuata da; e/o:
(c) qualsiasi sentenza, passata in giudicato, di condanna per responsabilità solidale contro: la Società e qualsiasi Assicurato, la Società e l'Assicurato e l'Assicuratore si impegnano ad adoperarsi al meglio delle loro possibilità per un'equa e corretta ripartizione degli importi tra la Società e l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle rispettive esposizioni legali e finanziarie e dei relativi benefici ottenuti dall'Assicurato e dalla Società.
(ii) Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di Sinistri parzialmente risarcimento coinvolga sia rischi coperti ai sensi del presente Capitolato di polizza, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti dalla polizza che rischi non coperti, oppurei costi di difesa ed i costi connessi con sentenze di condanna e/o accordi extragiudiziali verranno ripartiti in modo equo e corretto tra la Società, l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle relative esposizioni legali e finanziarie attribuibili alle materie coperte ed alle materie non coperte in base alla presente polizza.
b(iii) avanzati sia nei confronti Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo in merito all'importo dei costi di uno solo o di più Assicuratidifesa che, sia nei confronti di soggetti non garantiti dal Capitolato di in base alla presente polizza, la Compagnia terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini a loro carico devono essere anticipati all'Assicurato, l'Assicuratore anticiperà una somma pari all'importo che l'Assicuratore stesso dichiarerà essere equo e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’Art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni)corretto, e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso. Se gli Assicurati e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Indagini allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legali o Spese per presenziare ad Indagini che sono state attribuite al Danno coperto. Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia finché non giungono ad venga raggiunto un accordo sulla ripartizione cosi’ come sopra definita:
a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall’arbitrato;
c) Xxxxx restando la facoltà degli assicurati di ricorrere alla giustizia ordinaria, qualora gli assicurati ne facciano richiesta, la risoluzione della controversia potrà essere risolta tramite arbitrato. Il Collegio Xxxxxxxxx deciderà secondo diritto e sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della città ove ha sede la Contraente. L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà nella Città ove ha sede la Contraente e si svolgerà in lingua italiana. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Xxxxxxxx venga concordatacifra differente, o non venga stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini connesse a quel Sinistro, anche se una cifra differente in precedenza si erano ripartite diversamente. La ripartizione o l’anticipo base alle disposizioni di Spese Legali o di Spese per presenziare ad Indagini rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxxquesta polizza ed alle leggi applicabili.
Appears in 1 contract
Ripartizione del danno. Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi del presente Capitolato di polizza, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dal presente Capitolato di polizza, la Compagnia l’Assicuratore terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’Art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso. Se gli Assicurati e la Compagnia l’Assicuratore concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Indagini allora la Compagnia l’Assicuratore anticiperà quelle Spese Legali o Spese per presenziare ad Indagini che sono state attribuite al Danno coperto. Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia l’Assicuratore non giungono ad un accordo sulla ripartizione cosi’ così come sopra definita:
a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia l’Assicuratore anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall’arbitrato;
c) Xxxxx fermo restando la facoltà degli assicurati Assicurati di ricorrere alla giustizia ordinaria, qualora gli assicurati Assicurati ne facciano richiesta, la risoluzione della controversia potrà essere risolta tramite arbitrato. Il Collegio Xxxxxxxxx deciderà secondo diritto e sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia dall’Assicuratore e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della città ove ha sede la Contraente. L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà nella Città ove ha sede la Contraente e si svolgerà in lingua italiana. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Xxxxxxxx venga concordata, o stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente. La ripartizione o l’anticipo di Spese Legali o di Spese per presenziare ad Indagini rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxx.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Services Agreement
Ripartizione del danno. Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi del presente Capitolato di polizzadella Polizza, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dal Capitolato di polizzadalla Polizza, la Compagnia terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini di Rappresentanza Legale a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti e per i quali gli stessi non abbiano diritto a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’Art. 1298 c.c. (contribuzione o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico indennizzo da parte di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regressoresponsabili. Se gli Assicurati e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Indagini di Rappresentanza Legale allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legali o Spese per presenziare ad Indagini di Rappresentanza Legale che sono state attribuite al Danno coperto. Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia non giungono ad un accordo sulla ripartizione cosi’ così come sopra definita:
a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini di Rappresentanza Legale sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall’arbitratodall'arbitrato;
c) Xxxxx restando la facoltà degli assicurati di ricorrere alla giustizia ordinariaCompagnia, qualora se gli assicurati Assicurati ne facciano richiestafanno domanda, sottoporrà la risoluzione della controversia potrà essere risolta tramite relativa alla ripartizione ad arbitrato. Il II Collegio Xxxxxxxxx deciderà secondo diritto e Arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della città ove ha sede la Contraente. L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà nella Città ove ha sede la Contraente e si svolgerà in lingua italiana. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Xxxxxxxx venga concordata, o stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente. La ripartizione o l’anticipo di Spese Legali o di Spese per presenziare ad Indagini rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxx.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Ripartizione del danno. Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi del presente Capitolato di polizzadella Polizza, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dal Capitolato di polizzadalla Polizza, la Compagnia terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini di Rappresentanza Legale a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’Artdell’art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso. Se gli Assicurati e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Indagini di Rappresentanza Legale allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legali o Legalio Spese per presenziare ad Indagini di Rappresentanza Legale che sono state attribuite al Danno coperto. Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia non giungono ad un accordo sulla ripartizione cosi’ così come sopra definitadefinita neanche tramite la procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010:
a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o Legalio le Spese per presenziare ad Indagini di Rappresentanza Legale sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall’arbitrato;
c) Xxxxx restando la facoltà degli assicurati di ricorrere alla giustizia ordinariaCompagnia, qualora se gli assicurati Assicurati ne facciano richiestafanno domanda, sottoporrà la risoluzione della controversia potrà essere risolta tramite relativa alla ripartizione ad arbitrato. Il Collegio Xxxxxxxxx deciderà secondo diritto e Arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della città ove ha sede la Contraentedi Milano. L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà nella Città ove ha sede la Contraente a Milano e si svolgerà in lingua italiana. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitraliLa decisione del Collegio Arbitrale si intenderà definitiva, quale che sia l’esito dell’arbitratovincolante e inappellabile per la Compagnia e/o gli Assicurati. Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Xxxxxxxx di Rappresentanza Legale venga concordataconcordata o raggiunta tramite la procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, o stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, tale ripartizione verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini di Rappresentanza Legale connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente. La ripartizione o l’anticipo di Spese Legali o di Spese per presenziare ad Indagini di Rappresentanza Legale rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxx.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Ripartizione del danno. L'Assicuratore non ha alcuna obbligazione in base al presente Capitolato tecnico in relazione ai costi di difesa sostenuti dalla Contraente, o a qualsiasi sentenza emessa contro la Contraente o qualsiasi accordo extragiudiziale stipulato dalla Contraente, o alcuna obbligazione in merito al risarcimento di perdite derivanti da qualsiasi responsabilità legale che la Contraente ha nei confronti del terzo ricorrente. Di conseguenza, in relazione a:
(a) i costi di difesa sostenuti da;
(b) qualsiasi composizione extragiudiziale congiunta effettuata da; e/o:
(c) qualsiasi sentenza, passata in giudicato, di condanna per responsabilità solidale contro: la Contraente e qualsiasi Assicurato, la Contraente e l'Assicurato e l'Assicuratore si impegnano ad adoperarsi al meglio delle loro possibilità per un'equa e corretta ripartizione degli importi tra la Contraente , l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle rispettive esposizioni legali e finanziarie e dei relativi benefici ottenuti dall'Assicurato e dalla Contraente. Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di Sinistri parzialmente risarcimento coinvolga sia rischi coperti ai sensi del dal presente Capitolato di polizzatecnico, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti che rischi non coperti, oppure
b) avanzati sia nei confronti i costi di uno solo difesa ed i costi connessi con sentenze di condanna e/o di più Assicuratiaccordi extragiudiziali verranno ripartiti in modo equo e corretto tra la Contraente, sia nei confronti di soggetti l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle relative esposizioni legali e finanziarie attribuibili alle materie coperte ed alle materie non garantiti dal Capitolato di coperte in base alla presente polizza, la Compagnia terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini . Nel caso in cui non si riesca a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’Art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso. Se gli Assicurati e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Indagini allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legali o Spese per presenziare ad Indagini che sono state attribuite al Danno coperto. Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia non giungono ad raggiungere un accordo sulla ripartizione cosi’ come sopra definita:
a) in merito all'importo dei costi di difesa che, in base al presente Capitolato tecnico, devono essere anticipati all'Assicurato, l'Assicuratore anticiperà una somma pari all'importo che l'Assicuratore stesso dichiarerà essere equo e corretto, finché non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese venga raggiunto un accordo per presenziare ad Indagini sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall’arbitrato;
c) Xxxxx restando la facoltà degli assicurati di ricorrere alla giustizia ordinaria, qualora gli assicurati ne facciano richiesta, la risoluzione della controversia potrà essere risolta tramite arbitrato. Il Collegio Xxxxxxxxx deciderà secondo diritto e sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della città ove ha sede la Contraente. L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà nella Città ove ha sede la Contraente e si svolgerà in lingua italiana. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Xxxxxxxx venga concordatacifra differente, o non venga stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini connesse a quel Sinistro, anche se una cifra differente in precedenza si erano ripartite diversamente. La ripartizione o l’anticipo base alle disposizioni di Spese Legali o di Spese per presenziare ad Indagini rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxxquesta polizza ed alle leggi applicabili.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy