Common use of Riposi giornalieri Clause in Contracts

Riposi giornalieri. 4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 4.2 Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. 4.3 I periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre. Nell’ipotesi di cui alla lettera b), il lavoratore è tenuto a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che la lavoratrice non gode nello stesso periodo dei riposi medesimi. 4.4 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. 4.5 Per detti riposi l’azienda anticipa per conto dell’Ente previdenziale erogatore della prestazione un trattamento economico pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi stessi.

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Riposi giornalieri. 4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il (1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 4.2 (2) Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ed in alternativa al padre ad uscire dall’aziendadall'azienda; sono di mezz’ora mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. 4.3 I periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 così come previsto dall’articolo 39 comma 3 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e 4.2 e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre. Nell’ipotesi di cui alla lettera b), il lavoratore è tenuto a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che la lavoratrice non gode nello stesso periodo dei riposi medesimi. 4.4 s.m.i.. In caso di parto plurimo, i periodi plurimo le ore di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddoppiati raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Per i genitori adottivi ed affidatari i riposi si applicano entro il primo anno dell’ingresso del minore nella famiglia. 4.5 (3) Per detti riposi l’azienda anticipa per conto dell’Ente previdenziale erogatore della prestazione un trattamento economico è dovuta dall'INPS un'indennità pari all’intero all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi stessimedesimi. (4) L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 151 del 2001. (5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste all’art. 112 del presente Contratto e da quelle previste sulla tutela del lavoro della donna.

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Riposi giornalieri. 4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 4.2 Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. 4.3 I periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre. Nell’ipotesi di cui alla lettera b), il lavoratore è tenuto a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che la lavoratrice non gode nello stesso periodo dei riposi medesimi. 4.4 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. 4.5 Per detti riposi l’azienda anticipa per conto dell’Ente previdenziale erogatore della prestazione è dovuto un trattamento economico pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi stessi. L’indennità è anticipata, ove previsto, dal datore di lavoro ed in tali casi è portata a conguaglio con gli importi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8 della legge 9.12.1977, n. 903.

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Samples: Contratto Aziendale, Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riposi giornalieri. 4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni L’Ente consentirà alla lavoratrice madre di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madriusufruire, durante il primo anno di vita del bambino, di due periodi di riposo, anche cumulabili, cumulabili durante la giornata, di un’ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando Qualora l’orario giornaliero di lavoro è inferiore della lavoratrice madre sia inferire a sei ore. 4.2 Detti , il periodo di riposo riconosciuto dall’Ente si riduce ad un’ora al giorno. In caso di parto plurimo i periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; suindicati sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. 4.3 I raddoppiati. Tutti i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 e i relativi trattamenti economici al presente articolo, sono riconosciuti riconosciuti, altresì, al padre lavoratore, o al secondo genitore equivalente, nelle seguenti ipotesi: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padrepadre o al secondo genitore equivalente; b) in alternativa alla madre all’ altro genitore, con rapporto di lavoro dipendente, che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre l’altro genitore non sia lavoratrice abbia rapporto di lavoro dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madredell’altro genitore. Nell’ipotesi di cui alla lettera b), il lavoratore è tenuto a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che la lavoratrice non gode nello stesso periodo dei riposi medesimi. 4.4 In caso di parto plurimo, i I periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 al presente articolo, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e 4.2 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. 4.5 Per detti riposi l’azienda anticipa per conto dell’Ente previdenziale erogatore della prestazione un trattamento economico pari all’intero ammontare della retribuzione relativa del lavoro. Sono, altresì, applicabili ai riposi stessisuddetti periodi le disposizioni in materia di contribuzione figurativa.

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Riposi giornalieri. 4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante du- rante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 4.2 Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice lavora- trice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire usu- fruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dipen- denze dei locali di lavoro. 4.3 I periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre. Nell’ipotesi di cui alla lettera b), il lavoratore è tenuto a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 della L. n. 15/1968 come modificato dall’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che la lavoratrice non gode nello stesso periodo dei riposi medesimi. 4.4 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddoppiati raddop- piati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. 4.5 Per detti riposi l’azienda anticipa per conto dell’Ente previdenziale erogatore della prestazione è dovuto un trattamento economico pari all’intero ammontare della retribuzione retribu- zione relativa ai riposi stessi. L’indennità è anticipata, ove previsto, dal datore di lavoro ed in tali casi è portata a conguaglio con gli importi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8 della legge 9.12.1977, n. 903.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riposi giornalieri. 4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 4.2 Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’aziendadall'azienda; sono di mezz’ora mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. 4.3 I periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di cui alla lettera b), il lavoratore è tenuto a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’artdell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che la lavoratrice non gode nello stesso periodo dei riposi medesimi. 4.4 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. 4.5 Per detti riposi l’azienda l'azienda anticipa per conto dell’Ente dell'Ente previdenziale erogatore della prestazione un trattamento economico pari all’intero all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi stessi.

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Riposi giornalieri. 4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 4.2 Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno cia- scuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice la- voratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dipen- denze dei locali di lavoro. 4.3 I periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendentedipen- dente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre. Nell’ipotesi di cui alla lettera b), il lavoratore è tenuto a presentare pre- sentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che la lavoratrice non gode nello stesso periodo dei riposi medesimi. 4.4 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddoppiati e le ore aggiuntive aggiun- tive possono essere utilizzate anche dal padre. 4.5 Per detti riposi l’azienda anticipa per conto dell’Ente previdenziale erogatore della prestazione un trattamento economico pari all’intero ammontare della retribuzione relativa rela- tiva ai riposi stessi.

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