RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. La presente garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.11 lett. h) delle Condizioni di Assicurazione, vale per l’Invali- dità totale e permanente da Infortunio derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni, Contratto Di Assicurazione Vita E Danni
RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. La presente garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.11 lett. h) delle Condizioni di Assicurazione3.2 “Esclusioni e precisa- zioni” punto d), vale per l’Invali- dità l’invalidità totale e permanente da Infortunio derivante infortunio deri- vante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione esclu- sione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
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Samples: Condizioni Generali
RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. La presente garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.11 lett. h) delle Condizioni di Assicurazione, vale per l’Invali- dità l’Inabilità temporanea totale e permanente da Infortunio infortunio o malattia derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
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RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. La presente garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.11 lett. h) delle Condizioni di Assicurazione, vale per l’Invali- l’invali- dità totale e permanente da Infortunio infortunio derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
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