Rischio locativo. Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
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Rischio locativo. Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civilecivile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, locazione causati da Incendio od o altro evento garantito, garantito dalla presente sezione “Incendio e danni ai beni” nei limiti della somma assicurata a questo titoloindicata in Polizza, fermo quanto previsto dall’articolo 1907 del Codice Civileda intendersi allo stato d’uso.
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Rischio locativo. Se l’Assicurato il Contraente/Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Compagnia l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Rischio locativo. Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civilecivile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, locazione causati da Incendio od o altro evento garantito, garantito dalla presente sezione “Incendio e Danni ai beni” nei limiti della somma assicurata a questo titoloindicata in Polizza, fermo quanto previsto dall’articolo 1907 del Codice Civileda intendersi allo stato d’uso.
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Rischio locativo. Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civilecivile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, locazione causati da Incendio od o altro evento garantito, garantito dalla presente sezione “Incendio e Danni ai beni” nei limiti della somma assicurata a questo titoloindicata in Polizza, fermo quanto previsto dall’articolo 1907 del Codice Civileda intendersi allo stato d’uso.
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