Bestiame Clausole campione

Bestiame. Si stima il valore degli animali in base alla specie, razza, fascia d’età e destinazione d’uso. L’ammontare del danno si determina in base al Valore Commerciale dell’animale al giorno del Sinistro deducendo da detto valore il costo di recupero della carcassa.
Bestiame il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.
Bestiame. Gli animali da cortile (conigli e avicoli in genere), i bovini, gli equini, i suini, gli ovini, i caprini, gli struzzi, le api, sia sottotetto o all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o agrituristica o sui pascoli e sulle strade che ivi conducono.
Bestiame. La Società si obbliga ad indennizzare, sino a concorrenza della somma assicurata, i danni da furto e rapina al bestiame, esclusi animali da cortile e api, posto sottotetto in stalle o all’aperto in appositi recinti nell’ambito dell’Azienda agricola.
Bestiame. Per ciascun bovino o equino Limite € 5.000,00 Per ciascun suino, ovino, caprino o struzzo Limite € 2.000,00 Per animali da cortile Limite € 1.200,00 Sezione “Furto” Garanzia base Limite di indennizzo Franchigia/Scoperto Per tutte le garanzie ove non specificatamente disciplinato Franchigia € 250,00 Atti vandalici commessi dai ladri Limite 30% massimo di € 15.000,00 per sinistro Guasti cagionati dai ladri Fino alla concorrenza di € 2.500,00
Bestiame. Animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, pollame, conigli.
Bestiame. Avicoli, cunicoli, bovini, equini, ovini, caprini, suini; animali di allevamenti in batteria, purché di proprietà dell’Assicurato ed allevati per uso personale o per scopi commerciali entro i confini dell’Azienda Agricola assicurata, a condizione che ricorrano le circostanze per considerare l’Allevamento Zootecnico a carattere non industriale.
Bestiame è il valore effettivo al momento del sinistro, in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali; in riferimento alle strutture è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell’area. In riferimento ai Macchinari e agli Impianti è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate; è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall’azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri: - per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall’azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all’entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione; - per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell’azienda: il costo iniziale, sostenuto dall’azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all’intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all’età effettiva della pianta rispetto all’intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all’azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest’ultimo. Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché: - gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti en...
Bestiame. Si assicura, a Primo rischio assoluto e nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, il Bestiame ricoverato negli appositi locali dell’Azienda Agricola per l’ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate. L’Assicurazione è prestata unicamente per gli allevamenti che producono reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Sono esclusi: cavalli da corsa e da concorso, animali da pelliccia e Allevamenti in batteria. L’Assicurazione del Bestiame prevede lo Scoperto del 10% della somma assicurata totale con il minimo di € 1.000.
Bestiame gli animali bovini, equini, ovini, suini e da cortile con il limite di risarcimento per singolo capo pari a: - Euro 8.000,00 per equini; - Euro 2.500,00 per bovini, ovini e suini; - Euro 250,00 per altri animali da cortile. Sono esclusi animali da pelliccia, animali esotici e volatili. - Archivi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; - Modelli: modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni e simili; i prodotti agricoli di largo consumo, destinati all’alimentazione (quali ad esempio: granturco, granaglie battute, semi in genere), nonché anticrittogamici e fertilizzanti, legna da ardere e legname in genere (anche all’aperto nelle aree di pertinenza dell’Azienda);