RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI Clausole campione

RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI a. La piattaforma prevede che l’accesso sia riservato ai soli utenti che presentano l’istanza di mediazione, alle parti chiamate che hanno aderito all’invito e intendano anch’esse procedere con modalità telematica, nonché al mediatore incaricato e all’eventuale funzionario della segreteria dell’ODM. L’ODM non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.
RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI. La piattaforma prevede che l’accesso sia riservato esclusivamente: - alle parti che presentano l’istanza di mediazione; - alle parti chiamate che hanno aderito all’invito; - agli avvocati delle parti; - ad accompagnatori delle parti, col consenso delle altre; - ad eventuali consulenti tecnici e simili, previo consenso delle parti; - al Notaio incaricato della stesura dell’accordo o di una precedente consulenza diretta alla conclusione dell’accordo, sempre previo consenso delle parti; - a mediatori tirocinanti ai fini della formazione; - al mediatore incaricato; - alla segreteria dell’ODM. L’ODM non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte on line in occasione o per effetto dello svolgimento della videoconferenza. Tutti i soggetti partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 D.lgs. 28/2010, ed è pertanto vietata la registrazione degli incontri di videoconferenza (con esclusione del- le registrazioni effettuate a fini formativi dei mediatori, previo espresso consenso di tutte le parti in mediazione); Il servizio messo a disposizione dall’Organismo di Mediazione dell’Ordine Avvocati di Modena La piattaforma on-line utilizzata dall’Organismo è TEAMS, fatta salva l’ipotesi di utilizzare in futuro sistemi diversi che diano maggiori garanzie di funzionalità e riservatezza. La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. L’accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, e al mediatore designato, e viene effettuato con la seguente modalità: da link diretto e personalizzato, trasmesso via e-mail dalla Segreteria Amministrativa dell’Organismo ai soggetti interessati (parti e avvocati che le assistono) e al mediatore. Il dialogo fra le parti, e fra queste e il mediatore, avviene all’interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto del procedimento di ...
RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI. L’Organismo e ogni singolo mediatore designato si impegnano a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite durante le videoconferenze, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Dal canto suo - al momento dell’apertura del collegamento - il mediatore dovrà sottolineare l’importanza di alcune regole a tutela dell’affidamento che tutti i partecipanti devono avere sulla sicurezza del collegamento e sul rispetto delle norme etiche della privacy. Il mediatore - che sarà anche l’host, ossia il gestore della ODR e del collegamento - dovrà esplicitamente richiamare i partecipanti al rispetto di alcune particolari norme di comportamento che si aggiungono alle ordinarie norme sul rispetto della privacy che si richiamano nel corso di una mediazione in presenza. Egli dovrà quindi richiedere ai partecipanti la dichiarazione e l’impegno a non ammettere nella stanza virtuale altri partecipanti al di fuori di quelli autorizzati a stare in mediazione; a non registrare il contenuto dell’incontro; a mantenere sempre attivi telecamera e microfono nel corso degli incontri online, a segnalare eventuali disguidi o disservizi nella riservatezza delle sessioni riservate. A questo proposito sarà opportuno integrare il documento di impegno alla privacy da sottoporre alla firma dei partecipanti alla mediazione con la dicitura che è fatto espresso divieto di registrare o videoregistrare le sedute di mediazione ed in tal senso parti ed avvocati assumono preciso obbligo e impiego (come da allegato in appresso).
RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI. L’Organismo si impegna, mediante apposita piattaforma telematica predisposta al fine di garantire la sicurezza, a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l’Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web. La procedura di accesso alla piattaforma comporta l’accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio/video/testuali/grafiche, ecc.) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati. La piattaforma dell’Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. In ogni caso, la mediazione secondo le modalità telematiche sarà possibile solo se tutte le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso.

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  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Servizi di telecomunicazioni Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.