IL MEDIATORE Clausole campione

IL MEDIATORE. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia. Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto dell’ODM, é designato dall’ODM - tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco - secondo il prevalente criterio di rotazione, tenendo conto anche della specifica competenza professionale e dell’esperienza nelle materie e questioni trattate E’ facoltà dell’Organismo nominare più di un mediatore. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'ODM. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all’accettazione dell’incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'ODM. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore. L'ODM provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’ODM. In ogni caso il mediatore non può astenersi dall’incarico ricevuto senza motivazione e comunque non più di tre volte in un biennio pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco. Sarà consentito da parte dell’ODM il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lett. b) D.L. 145/11, anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l’aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio Organismo e presso gli Organismi dell’Unione Lombarda. Al fine di garantire il tirocinio assistito, né il mediatore designato, né le parti, ...
IL MEDIATORE. Il mediatore aiuta le parti a trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Egli non svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia. Il mediatore è designato tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco, che viene formato a seguito di domanda di iscrizione. La sua indicazione può avvenire con l’accordo delle parti, in caso contrario il mediatore è scelto da ABC Mediazione, tenendo conto di specifiche competenze professionali ed eventuali competenze tecniche richieste dalla natura della controversia. Il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle apposite norme di legge. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori (All. 2). In ogni caso, la comunicazione di accettazione dell’incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti. Il mediatore deve informare direttamente l’ODM ed eventualmente le parti dell’affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell’imparzialità dell’attività svolta. Per le controversie di particolare complessità o che necessitano di specifici pareri tecnici, il Mediatore ha facoltà di richiedere l’assistenza e il parere di un esperto indipendente, previo consenso delle parti e a loro spese. Le parti possono richiedere all’ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell’istanza l’ODM nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche la Segreteria alla comunicazione al precedente. L’ODM provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’ODM medesimo. Qualora l’incarico di m...
IL MEDIATORE. 1. Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente. 2. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. 3. Il mediatore, se non indicato congiuntamente dalle parti, é designato secondo rotazione dal Presidente dell'ODM tra i nominativi inseriti negli appositi Elenchi distinti per materie o aree giuridiche (formati a seguito delle competenze dichiarate dal mediatore al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'ODM) seguendo i principi di cui al successivo art. 4 bis. 4. In caso di mancata conciliazione per mancata adesione di una delle parti, il mediatore svolge gratuitamente la propria prestazione professionale e, dopo il deposito del verbale in segreteria, ha diritto di vedersi assegnata la prima mediazione utile in deroga al principio di rotazione di cui al comma precedente. 5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, o in ogni altro caso in cui sia necessario e/o opportuno, il Presidente, su istanza del primo mediatore designato, può nominare uno o più mediatori ausiliari o uno o più co-mediatori. La nomina di mediatori ausiliari o di co-mediatori non comporta alcun aumento dell'indennità di mediazione. 6. I requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi dei mediatori sono stabiliti nello statuto dell'ODM. 7. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico per conciliatori dell'Unione Internazionale Avvocati del 25.1.2003 (allegato al presente regolamento) e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall' ODM e dal DM180/2010 frequentando corsi di formazione e di aggiornamento secondo i tempi e le modalità individuati dall'ODM stesso nel rispetto delle indicazioni ministeriali. 8. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. 9. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'ODM. 10. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione della sua designazione, se intende accettare l'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento dell'Unione Internazionale Avvocati già ind...
IL MEDIATORE. Il mediatore è il professionista, abilitato ai sensi della normativa vigente, a svolgere il procedimento di mediazione disciplinato dal D. Lgs 28/2010, ed esperto in tecniche di negoziazione e mediazione, in possesso di una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento biennale, acquisito presso un ente di formazione in base all’art 18 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011, che, nel biennio di aggiornamento, decorrente dalla sua iscrizione, abbia partecipato ad almeno 20 casi di mediazione in forma di tirocinio assistito. A tal fine l’Organismo è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito previsto dall’art 4 co. 3 lettera b del DM 145/2011. Il Mediatore presta l’attività in favore delle parti con imparzialità, neutralità, informalità e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e delle nome contenute nel presente regolamento. dell’Associazione Xx.Xxx.Xx. – Mediazione, Dialogo, Relazione - xxx.xx-xxx-xx.xx iscritto al n. 375 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all’art. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n° 180 Il mediatore non decide la controversia, ma deve con le sue capacità e competenze aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente regolamento può formulare una proposta a norma dell’art. 11 del D. Lgs 28/2010.
IL MEDIATORE. 1. All’elenco dell’Organismo di Mediazione possono essere iscritti esclusivamente Avvocati appartenenti all’Ordine di Savona. 2. I requisiti per l’iscrizione nell’elenco sono stabiliti dal Consiglio dell’Ordine in conformità 3. Costituisce in ogni caso requisito per l’iscrizione nell’elenco il possesso da parte del mediatore di polizza assicurativa contro la responsabilità professionale estesa anche all’attività di mediazione, con un massimale di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila euro). 4. L’Ordine, stabilita l’opportunità di procedere all’accreditamento di mediatori, definisce i criteri e le modalità per procedere in tal senso nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. L’accreditamento del Mediatore presso l’Organismo avverrà con delibera del Consiglio dell’Ordine. Ogni valutazione in merito all’opportunità di procedere all’iscrizione dei mediatori è riservata al COA; la presentazione di un’eventuale domanda pertanto non dà diritto ad ottenere l’accreditamento. 5. I mediatori devono prestare la loro opera con riferimento alle loro specifiche competenze e svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio dell’Ordine e depositato presso la Segreteria per la consultazione; essi, inoltre, devono mantenere gli standards qualitativi richiesti dal Consiglio dell’Ordine, frequentando i corsi di formazione nonché i corsi e/o seminari di aggiornamento organizzati dallo stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati. Il Consiglio dell’Ordine si riserva la facoltà, nel rispetto degli standards minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dall’elenco dei mediatori.
IL MEDIATORE. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
IL MEDIATORE. Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi. Egli si impegna a rispettare le norme del presente Regolamento e del Codice Etico, garantendo la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità mediante dichiarazione scritta.
IL MEDIATORE. 1. L’attività di mediazione è svolta da mediatori iscritti nell’elenco dell’Organismo di mediazione. L’elenco è custodito presso la sede dell’Organismo di Mediazione. 2. All’elenco dell’Organismo di mediazione possono essere iscritti esclusivamente avvocati appartenenti all’Ordine degli Avvocati di Genova o magistrati togati in congedo che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal Consiglio dell’Ordine, ai sensi del comma successivo. 3. I requisiti per l’iscrizione nell’elenco sono stabiliti dal Consiglio dell’Ordine su proposta della Commissione per la Mediazione dell’Organismo, in conformità a quelli previsti dalla normativa vigente. Il mediatore deve essere in regola con gli obblighi formativi (formazione permanente continua Reg. C.N.F. 13-7-07), non avere riportato sanzioni
IL MEDIATORE. Obbligatorietà della valutazione degli aspiranti mediatori.

Related to IL MEDIATORE

  • Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:

  • SOPRALLUOGO Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente procedimento è FACOLTATIVO. L’appuntamento per effettuare il sopralluogo potrà essere prenotato previa richiesta tramite mail all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx oppure al n. 0376-679255. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento che gli verrà rilasciato a conferma dell’effettuato sopralluogo, il quale dovrà essere scansionato, allegato e firmato digitalmente. Ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere eseguito esclusivamente: • da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica; • da un dipendente dell’offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio (voucher) di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015; • da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile. Sempre ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo: • in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dall’operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice; • in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve es- sere eseguito da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui all’ar- ticolo 80, comma 3, del Codice, • in caso di Consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all’impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l’esecuzione almeno dei lavori della categoria pre- valente; • nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composi- zione dell’offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopral- luogo si avrà come non eseguito; • nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che par- tecipano in concorrenza tra di loro. • Il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell’attestazione.

  • SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • RIMBORSO SPESE MEDICHE Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato; c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato; e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

  • Servizi aggiuntivi Unitamente al Servizio App Mobile e SDK e/o al Servizio Applicativi Saas, il Cliente potrà richiedere i servizi aggiuntivi disciplinati nei paragrafi che seguono.

  • Prestazioni aggiuntive Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie: a) Soccorso stradale La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.