Risoluzione anticipata. Il Comune potrà esercitare il diritto di risolvere anticipatamente la presente convenzione nei casi e con gli effetti previsti dall’art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006. Nei casi di cui all’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006, il Comune potrà altresì esercitare il diritto di recesso. Fermo restando quanto previsto agli artt. 6 e 27 della presente convenzione, l’Impresa potrà dichiarare risolta la presente convenzione per fatto e colpa del Comune, comunicando la relativa volontà al Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in cui lo stesso Comune si renda inadempiente al pagamento di due rate consecutive del corrispettivo dovuto. Per effetto dell’intervenuta risoluzione, all’Impresa sarà in tal caso riconosciuto un rimborso di importo pari alla somma tra: • il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall’Impresa; • le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; • un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario; tale indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui la gestione del servizio dovesse passare all’A.T.O. o ad altro organismo analogo previsto dalla legge. La medesima disciplina troverà applicazione in caso di revoca della convenzione per motivi di pubblico interesse o di esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, restando inteso a tale riguardo che l’efficacia della revoca o del recesso sarà condizionata all’integrale versamento da parte del Comune di quanto dovuto all’Impresa a titolo di rimborso.
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Samples: benvenutiasud.altervista.org
Risoluzione anticipata. Il Comune potrà esercitare Le parti concordano che qualora, nel corso dell’affittanza, tutto o parte del fondo subisse una destinazione urbanistica diversa da quella agricola (per provvedimento della compe- tente autorità), il terreno interessato dovrà essere ricon- segnato nella piena e incondizionata disponibilità del loca- tore mediante semplice preavviso di quest’ultimo, non appena ultimato il raccolto e senza alcun diritto a compensi o in- dennizzi per l’anticipato rilascio, in espressa deroga al disposto dell’art.50 legge n.203/82. Nel caso di esproprio per pubblica utilità di tutto o parte del fondo, all’affittuario spetterà invece l’indennizzo pre- visto dalle vigenti norme in materia di espropriazione. In caso di necessità di utilizzazione o sfruttamento del fondo per finalità diverse da quelle agricole, e/o di vendita di una parte del fondo, ancorchè con destinazione agricola, la parte affittuale si impegna a liberare detta parte di fondo, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata, entro il termine della corrente annata agraria, fatto salvo la raccolta dei frutti pendenti, rinunciando sin d’ora all’indennizzo previsto dall’art. 43 della legge 203/82. Re- sta salvo il diritto di risolvere anticipatamente la presente convenzione nei prelazione agraria qualora spettante. In tutti i casi e con gli effetti previsti dall’art. 136 in cui avvenga l’anticipata risoluzione par- ziale del d.lgs. n. 163 del 2006. Nei casi di cui all’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006rapporto, il Comune potrà altresì esercitare contratto d’affitto proseguirà per la residua porzione e il diritto canone di recesso. Fermo restando quanto previsto agli artt. 6 e 27 locazione sarà diminuito proporzionalmente in ragione della presente convenzione, l’Impresa potrà dichiarare risolta la presente convenzione per fatto e colpa del Comune, comunicando la relativa volontà al Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in cui lo stesso Comune si renda inadempiente al pagamento di due rate consecutive del corrispettivo dovuto. Per effetto dell’intervenuta risoluzione, all’Impresa sarà in tal caso riconosciuto un rimborso di importo pari alla somma tra: • il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall’Impresa; • le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza minore superficie a di- sposizione della risoluzione; • un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario; tale indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui la gestione del servizio dovesse passare all’A.T.O. o ad altro organismo analogo previsto dalla legge. La medesima disciplina troverà applicazione in caso di revoca della convenzione per motivi di pubblico interesse o di esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, restando inteso a tale riguardo che l’efficacia della revoca o del recesso sarà condizionata all’integrale versamento da parte del Comune di quanto dovuto all’Impresa a titolo di rimborsoconduttrice.
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Samples: Contratto D’affitto Di Fondo Rustico
Risoluzione anticipata. Il Comune potrà esercitare revoca la concessione e risolve unilateralmente il diritto contratto di risolvere anticipatamente concessione in caso di gravi inadempienze imputabili al concessionario. Sono considerate, a tal fine, gravi inadempienze: il rifiuto di sottoscrivere il contratto nel giorno fissato dal Comune (entro 30 giorni dalla concessione definitiva) la mancata sottoscrizione del verbale di consegna dell’area entro 10 gg. dalla stipula del contratto su invito del Concedente; la mancata realizzazione del chiosco e il mancato ottenimento della sua agibilità entro 120 giorni dalla data del verbale di consegna dell’area; la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (SCIA) entro 120 giorni dalla data del verbale di consegna dell’area; tutti i casi di decadenza e revoca dell’autorizzazione all’esercizio del Pubblico Esercizio previsti dalle norme vigenti, principalmente contenute nel R.D. 773/ l93l e ss. mm. ii. (T.U.L.P.S., si veda in particolare l’art. l00) nel relativo regolamento di attuazione (RD. 635/l940 e ss. mm. ii.); l’omesso pagamento del canone o, fatto salvo quanto espresso all’art. 11 del presente convenzione nei capitolato, ritardi superiori a tre mesi; il venir meno, per qualsiasi ragione ed in qualunque momento, della facoltà del concessionario di concludere contratti/accordi con la pubblica amministrazione. l’accertata violazione degli obblighi di cui al precedente art. 13 del presente capitolato. il fatto che a carico del concessionario o di uno dei soci o amministratori della impresa concessionaria o, se soggetto diverso e non sostituito a semplice richiesta dell’Amministrazione, del preposto all’attività di somministrazione e bevande sia stata emessa una condanna con sentenza passata in giudicata o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per una qualsiasi fattispecie di reato. ln tutti i predetti casi e la risoluzione unilaterale è preceduta da contestazione scritta degli addebiti con gli effetti previsti dall’art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni per adempiere o presentare eventuali discolpe. Nei casi predetti il Comune procede ad incamerare le cauzioni di cui all'articolo 13. Trovano inoltre appIicazione tutte le altre sanzioni pecuniarie sospensive o di altro tipo previste in materia di pubblici esercizi. Il Comune ha inoltre titolo a risolvere unilateralmente il contratto di concessione dell'area in caso di fallimento o sottoposizione a procedure fallimentari/concorsuali del concessionario. Nel caso di revoca dell’attività per le motivazioni suindicate il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto ha speso per la realizzazione del chiosco o per eventuali cauzioni già versate e per eventuali interventi migliorativi di cui all’art. 134 16 del d.lgs. n. 163 del 2006, il Comune potrà altresì esercitare il diritto di recesso. Fermo restando quanto previsto agli artt. 6 e 27 della presente convenzione, l’Impresa potrà dichiarare risolta la presente convenzione per fatto e colpa del Comune, comunicando la relativa volontà al Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in cui lo stesso Comune si renda inadempiente al pagamento di due rate consecutive del corrispettivo dovutocontratto. Per effetto dell’intervenuta risoluzione, all’Impresa sarà in tal caso riconosciuto un rimborso di importo pari alla somma tra: • il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, la riconsegna dell'area si rinvia comunque al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall’Impresa; • le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; • un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario; tale indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui la gestione del servizio dovesse passare all’A.T.O. o ad altro organismo analogo previsto dalla leggeprecedente art. La medesima disciplina troverà applicazione in caso di revoca della convenzione per motivi di pubblico interesse o di esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, restando inteso a tale riguardo che l’efficacia della revoca o del recesso sarà condizionata all’integrale versamento da parte del Comune di quanto dovuto all’Impresa a titolo di rimborso18.
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Risoluzione anticipata. Il Comune potrà esercitare Le parti concordano che qualora, nel corso dell’affittanza, tutto o parte del fondo subisse una destinazione urbanistica diversa da quella agricola (per provvedimento della competente autorità), il terreno interessato dovrà essere riconsegnato nella piena e incondizionata disponibilità del Locatore mediante semplice preavviso di quest’ultimo, non appena ultimato il raccolto e senza alcun diritto a compensi o indennizzi per l’anticipato rilascio, in espressa deroga al disposto dell’art.50 legge n.203/82. Nel caso di risolvere anticipatamente la presente convenzione nei casi e con gli effetti previsti dall’artesproprio per pubblica utilità di tutto o parte del fondo, al Conduttore spetterà invece l’indennizzo previsto dalle vigenti norme in materia di espropriazione. 136 Resta inteso – anche per volere ed interessi espressi del d.lgs. n. 163 del 2006. Nei casi Conduttore – che è facoltà della proprietà, oltre alla motivazione di cui all’artsopra, sin d’ora a questo espressamente autorizzata dal Conduttore, interrompere unilateralmente il contratto anche in via anticipata rispetto la scadenza convenuta. 134 La risoluzione dovrà essere comunicata per raccomandata A/R o PEC entro il 10 agosto per il 10 novembre dell’annata agraria all’epoca in corso. Si precisa che detta condizione – voluta e accettata dalle parti – è stata apposta con l’assistenza e la partecipazione attiva di entrambe le parti sindacali ed è stata uno dei motivi ispiratori per l’accettazione, la stesura e la conclusione del d.lgspresente contratto. n. 163 In tutti i casi in cui avvenga l’anticipata risoluzione parziale del 2006rapporto, il Comune potrà altresì esercitare contratto d’affitto proseguirà per la residua porzione e il canone di locazione sarà diminuito proporzionalmente in ragione della minore superficie a disposizione del Conduttore. Il presente contratto si risolverà di diritto di recesso. Fermo restando quanto previsto agli artt. 6 e 27 della presente convenzione, l’Impresa potrà dichiarare risolta la presente convenzione per fatto e colpa del Comune, comunicando la relativa volontà al Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in cui lo stesso Comune si renda inadempiente al pagamento di due rate consecutive del corrispettivo dovuto. Per effetto dell’intervenuta risoluzione, all’Impresa sarà in tal caso riconosciuto un rimborso di importo pari alla somma tra: • il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall’Impresa; • le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; • un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario; tale indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui la gestione del servizio dovesse passare all’A.T.O. o ad altro organismo analogo previsto dalla legge. La medesima disciplina troverà applicazione in caso di revoca della convenzione morte del Conduttore, per motivi di pubblico interesse o di esercizio cui il fondo dovrà essere rilasciato al termine dell’annata agraria in corso al momento del diritto di recesso da parte decesso. A discrezione del Comune, restando inteso a tale riguardo che l’efficacia della revoca o del recesso sarà condizionata all’integrale versamento da parte del Comune di quanto dovuto all’Impresa a titolo di rimborsoLocatore potrà essere stipulato un nuovo contratto con gli aventi causa.
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Risoluzione anticipata. Il Comune potrà esercitare La locatrice si riserva il diritto di risolvere anticipatamente la il contratto di noleggio nei seguenti casi: a) mancato pagamento da parte del cliente della fattura mensile entro i termini di cui al punto 7 del presente convenzione nei contratto; b) sequestri giudiziari o esecuzioni forzate sui beni di proprietà del cliente; c) messa in liquidazione, dichiarazione di fallimento o sottomissione a procedure concorsuali in genere dell’impresa cliente per qualsiasi motivo; d) mancato rispetto da parte del cliente degli obblighi sanciti in tema di utilizzo e manutenzione dell’autoveicolo; f) in tutti i casi e non conformi alle condizioni sancite con gli effetti previsti dall’art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006il presente accordo. Nei casi disciplinati dal presente articolo e previa formale comunicazione di cui all’artrisoluzione con effetto immediato, anche a mezzo telefax, la locatrice potrà rientrare in possesso di tutti gli autoveicoli locati, anche se in presenza di opposizione o contestazione, sia essa giudiziale o meno del cliente senza necessità di alcun preavviso. 134 Resta inteso che per l’eventuale periodo intercorrente tra la data di risoluzione del d.lgs. n. 163 del 2006contratto e l’effettiva riconsegna dell’autoveicolo, il Comune potrà altresì esercitare il diritto di recesso. Fermo restando quanto previsto agli artt. 6 e 27 della presente convenzione, l’Impresa potrà dichiarare risolta la presente convenzione per fatto e colpa del Comune, comunicando la relativa volontà al Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in cui lo stesso Comune si renda inadempiente cliente sarà tenuto al pagamento di due rate consecutive del corrispettivo dovuto. Per effetto dell’intervenuta risoluzione, all’Impresa sarà in tal caso riconosciuto un rimborso di importo pari alla una somma tra: • il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall’Impresa; • le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; • un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagnodanni, pari al 10% (dieci canone di locazione, per cento) del valore delle opere ancora ogni mese o porzione di mese. Il cliente autorizza espressamente ed anticipatamente l’Autonetwork S.r.l. per mezzo dei suoi dipendenti o di terzi da eseguire ovvero essa incaricati , ad accedere nei locali ove si trovano gli autoveicoli di proprietà della parte del servizio ancora stessa e rimuoverli, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie o natura, sollevando nel contempo la locatrice da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario; tale indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui la gestione del servizio dovesse passare all’A.T.O. qualsiasi responsabilità per lucro cessante e/o ad altro organismo analogo previsto dalla leggedanno emergente. La medesima disciplina troverà applicazione in Il cliente è tenuto a comunicare il luogo ove si trova l’autoveicolo. In caso di revoca risoluzione anticipata a richiesta della convenzione locatrice il cliente dovrà pagare, dopo un minimo di 12 canoni, una penale pari ad ulteriori 6 canoni oltre al deposito cauzionale, esclusi eventuali costi aggiuntivi per motivi di pubblico interesse o di esercizio del diritto di recesso da parte del Comuneritardi, restando inteso a tale riguardo che l’efficacia della revoca o del recesso sarà condizionata all’integrale versamento da parte del Comune di quanto dovuto all’Impresa a titolo di rimborsosolleciti. Spese legali e quant’altro.
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Samples: www.autonetwork.info