RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo da parte del Fornitore, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora: - sia accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 e 19. Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché Ausl prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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Samples: Contract for the Regulation of Supply Relationships for Healthcare Services, Contract for the Regulation of Supply Relationships for Outpatient Specialist Services, Contract for the Regulation of Supply Relationships for Outpatient Specialist Services
RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo da parte del Fornitore, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora: - sia accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 e 19. - il Fornitore ponga in essere condotte riconducibili a forme di c.d. “dumping contrattuale” e non applichi i principi previsti dall’art. 30, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché Ausl prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, contratto può essere oggetto di risoluzione da parte dell’ASP in caso di inadempimento al presente accordo gravi inadempienze da parte dell’ aggiudicatario, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza dell’ aggiudicatario al complesso degli impegni assunti, di verificata perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste delle rispettive qualifiche professionali, ovvero accertata insufficienza o insussistenza delle attrezzature o dei beni di cui era stata concordata la piena disponibilità da parte dell’aggiudicatario, previa diffida dell’adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
2. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Fornitorecodice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il costituiscono motivo per la risoluzione del contratto è risolto di dirittoper inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.cdel Codice Civile le seguenti ipotesi:
a) in caso di cancellazione dell’aggiudicatari, se Cooperativa sociale, dal rispettivo Albo Regionale ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara
b) messa in liquidazione dell’aggiudicatario;
c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
d) per motivi di pubblico interesse;
e) impiego di personale non dipendente dell’aggiudicatario;
f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
g) interruzione non motivata del servizio;
h) subappalto del servizio.
3. In ognuna delle ipotesi sopra previste, qualora: - sia accertata l’esistenza l’ASP non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento di infiltrazioni mafiose maggiori danni.
4. la risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta da parte della Prefettura o dell’ASP all’aggiudicatario, con tutte le conseguenze di legge che la struttura sia soggetta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - terzi in danno dell’aggiudicatario e salva l’applicazione e salva l’applicazione delle penali prescritte.
5. 1 ‘aggiudicatario può risolvere il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia contratto, nel caso del manifestarsi di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio per cause condizioni non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione di patti di integrità previste che comportano eccessiva onerosità delle prestazioni e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo per il verificarsi di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna eventi straordinari.
6. In caso di inadempienza del committente si applicano le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni disposizioni del codice civile in materia di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 e 19. Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché Ausl prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigentevigenti.
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RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto L’amministrazione Comunale si riserva di procedere alla risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento. - Le ipotesi di risoluzione del contratto di servizio sono le seguenti:
a) Inadempienza del servizio da parte della Ditta, salvo i casi di forza maggiore;
b) Gravi o ripetute violazioni dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relative al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigenteservizio o alle modalità di esecuzione dello stesso, in caso come da capitolato, con particolare riferimento alle condizioni di inadempimento al presente accordo sicurezza degli utenti;
c) Contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del Fornitorepersonale della Ditta appaltatrice, gravemente lesivo per gli utenti stessi e i loro familiari;
d) Mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al presente capitolato o delle condizioni che offerte in sede di gara ne hanno determinato l’aggiudicazione;
e) Reiterata violazione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi di lavoro;
f) Reiterata violazione dell’obbligo di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro;
g) Cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
h) Ogni altra inadempienza, qui non esplicitamente contemplata, o circostanza che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto. Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), d), g) la risoluzione diventa senz’altro efficace decorsi sette giorni dalla comunicazione della relativa volontà da parte dell’Amministrazione Comunale. In tutti gli altri casi sarà intimata per iscritto la diffida ad adempiere entro un termine prestabilito e comunque non oltre quindici giorni; trascorso inutilmente detto termine, il contratto è risolto risoluto di diritto. E’ comunque fatta salva l’azione civile per il risarcimento degli eventuali danni. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c.qualora sia riconosciuta l’opportunità della soppressione del servizio, qualora: - sia accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio oppure ne venga sospeso lo svolgimento per cause di forza maggiore e non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione sia possibile ripristinarlo in condizioni di patti sicurezza o certezza di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo continuità, si può dar luogo alla risoluzione dell’appalto. La ditta appaltatrice incorre nello scioglimento di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole diritto del contratto nel caso:
(a) di accesso scioglimento, cessazione e fallimento della Ditta,
(b) di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget perdita anche di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia uno solo dei requisiti di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca idoneità. La risoluzione anticipata del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva. Inoltre il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e verificarsi di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 e 19. Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l’Azienda procede con suddette comporta grave inadempimento e quindi grave errore, pertanto la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressaditta aggiudicataria non potrà partecipare alle gare indette dal Comune di Capoterra per i prossimi cinque anni. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché Ausl prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative - L’Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto ai sensi del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale2° comma dell’art. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal 1373 del Codice Civile esenza che la Ditta aggiudicataria nulla possa pretendere, in generale, previa comunicazione da notificarsi alla Ditta stessa con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data dalla normativa vigentequale diviene operativo il recesso. L’Amministrazione potrà altresì rescindere il presente contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in In caso di inadempimento inadempimento, oltre all’applicazione delle penali di cui al presente accordo da parte del Fornitoreprecedente articolo, la Stazione Appaltante assegna alla Ditta aggiudicataria un termine non inferiore a 15 giorni solari e consecutivi per porre fine all’inadempimento. Decorso infruttuosamente tale termine, la Stazione Appaltante ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto è risolto di dirittofornitura. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1456 c.ccod..civ., qualora: - sia accertata l’esistenza a tutto rischio della Ditta aggiudicataria, senza assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di infiltrazioni mafiose ricevimento, nei seguenti casi:
1. qualora le penalità irrogate superino il 10% dell’importo affidato;
2. qualora la Ditta aggiudicataria non intenda sottostare alle penalità;
3. qualora la Ditta aggiudicataria non provveda alla reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Prefettura o dell’Stazione Appaltante(art. 11);
4. qualora la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento Ditta aggiudicataria violi le disposizioni di cui all’art. 14 (anche interdittivo o cautelare"Subappalto") derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa e art. 15 ("Divieto di cessione del contratto e cessione del credito – Modificazioni soggettive dell’appaltatore");
5. qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperi alle leggi in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione rapporti di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso lavoro, assunzioni e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residentiretribuzioni, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità continuità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende correttezza contributiva e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazionefiscale. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 e 19. Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché Ausl prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà In caso di risoluzione previste dal Codice Civile edel contratto l'Stazione Appaltante procederà ad incamerare definitivamente la cauzione prestata, in generale, dalla normativa vigentenonché a procedere nei confronti della Ditta aggiudicataria per il risarcimento dell'ulteriore danno.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio L’Amministrazione comunale potrà richiedere la risoluzione del contratto nei termini e modalità indicate nell’art. 108 del D. Leg.vo n. 50/2016 fatto salvo quanto previsto ai sensi della normativa vigentecommi 1, 2 e 4 dell’art.107 del D. Leg.vo n. 50/2016 in caso materia di inadempimento al presente accordo da parte sospensione dell’esecuzione del Fornitore, il contratto è risolto di diritto, contratto. Inoltre ai sensi dell’art. 1456 c.c.C.C. ha facoltà di risolvere anticipatamente in qualsiasi momento il rapporto contrattuale, qualora: - sia accertata l’esistenza previa costituzione in mora, in caso di infiltrazioni mafiose da parte apertura di procedure concorsuali a carico della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelareimpresa appaltatrice, nonché in caso di inadempienza di una delle seguenti condizioni:
a) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione interruzione del servizio per cause non dovute a salvi i casi di forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste maggiore comunque imprevisti ed imprevedibili per i pazienti residentiquali, rispettando le giustificazioni addotte dall'affidatario, non siano state ritenute valide dalla stazione appaltante;
b) apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizio o a carico della ditta capogruppo nel caso di raggruppamento di imprese;
c) mancata richiesta anticipata di subingresso di altra ditta in entrambi i casi i budget caso di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione cessione o affitto d’azienda;
d) cessazione dell’attività del prestatore del servizio, mancata osservanza delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il norme relative al subappalto;
e) mancato rispetto dell’inizio delle indicazioni previste attività nei termini previsti, sospensione ingiustificata del servizio;
f) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
g) reiterate e gravi disfunzioni nell’effettuazione del servizio;
h) Perdita dei requisiti previsti dall’art. 10 del presente CSA
i) non disponibilità o messa in servizio dei mezzi come specificato all’articolo12 del presente CSA;
j) mancato reintegro della cauzione definitiva di cui all’articolo 24;
k) ogni altro caso espressamente previsto nel CSA. Per la costituzione in mora, l'Amministrazione Comunale provvede a livello nazionalecontestare l'inadempimento all'affidatario, regionale dando, se del caso, un termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto o date dall’Azienda AUSL della Romagna dal capitolato speciale. Scaduto il termine stabilito senza che l'affidatario abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune revocherà l'aggiudicazione o darà atto dell'intervenuta risoluzione del contratto. A seguito dell’anticipata risoluzione del rapporto, l’Amministrazione comunale potrà procedere ad incamerare la cauzione definitiva per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri somma necessaria a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 e 19. Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienticoprire i danni patiti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché Ausl prenda la possibilità di agire in carico giudizio per chiedere i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative maggior danno in caso si insufficienza della cauzione. L'affidatario è comunque tenuto a garantire la prosecuzione del fabbisogno sanitarioservizio, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile eprezzo stabilito nel contratto, in generale, dalla normativa vigentefino all'atto del subentro del nuovo affidatario.
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Samples: Capitolato Speciale Per Servizio Di Trasporto Scolastico
RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo da parte del Fornitore, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora: - sia accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14all’art.13; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; 12 - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 16 e 1918. Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché Ausl prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo da parte del Fornitore, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora: - sia accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 e 19; - il Fornitore ponga in essere condotte riconducibili a forme di c.d. “dumping contrattuale” e non applichi i principi previsti dall’art. 30, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché Ausl prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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Samples: Contract for the Regulation of the Supply of Dental Specialist Services