RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo da parte del Fornitore, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora: - sia accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 e 19. Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché Ausl prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo da parte del Fornitore, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora: - sia accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 e 19. - il Fornitore ponga in essere condotte riconducibili a forme di c.d. “dumping contrattuale” e non applichi i principi previsti dall’art. 30, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché Ausl prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo da parte del Fornitore, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora: - sia accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 e 19; - il Fornitore ponga in essere condotte riconducibili a forme di c.d. “dumping contrattuale” e non applichi i principi previsti dall’art. 30, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché Ausl prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo da parte del Fornitore, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora: - sia accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14all’art.13; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; 12 - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 16 e 1918. Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché Ausl prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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