Common use of Risoluzione contrattuale Clause in Contracts

Risoluzione contrattuale. 1. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dei contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: a) rilevanti motivi di ordine pubblico; b) constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offerta; c) abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore; d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; e) accertata intossicazione alimentare, determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta appaltatrice, salva ogni ulteriore responsabilità; f) reiterati episodi di incuria igienica; g) apertura di una procedura di fallimento, o altra procedura concorsuale, a carico della ditta appaltatrice, salvo le eccezioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016; h) condanna definitiva per un delitto che comporti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; i) cessione dell'attività ad altri; j) reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contrattuale; k) reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla ditta dal capitolato o dal contratto, reiterato impiego di personale non idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile; l) mancata reintegrazione della cauzione definitiva; m) violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy. 2. In detti casi il Comune, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell’art. 1454 del C.C., oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Comune dei danni da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo appalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione contrattuale. 1Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art108 del d.lgs. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono motivo per la risoluzione dei contrattoclausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispeciecod. civ.: a) rilevanti motivi di ordine pubblicoil subappalto non autorizzato; b) constatazione la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offertaLegge 13 agosto 2010 n. 136; c) abbandono del servizio, salvo che per forza maggioreil mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa; d) inosservanza delle norme la violazione del divieto di legge relative cessione del contratto di cui al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettiviprecedente par. 21; e) accertata intossicazione alimentarel’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. In tutti i casi summenzionati il Consiglio regionale ha la facoltà, determinata da condotta colposa previa comunicazione espressa al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’aggiudicatario medesimo, di procedere all’incameramento della garanzia definitiva, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che il Consiglio regionale stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Consiglio regionale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni dedotte in contratto. In caso di mancata erogazione delle prestazioni contrattuali ovvero di reiterato esito negativo delle verifiche di conformità di cui al paragrafo 17, il Consiglio regionale può risolvere il contratto fatti salvi l’ulteriore danno e/o dolosa da parte della ditta appaltatricel’esecuzione in danno. Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, salva ogni ulteriore responsabilità; f) reiterati episodi di incuria igienica; g) apertura di una procedura di fallimento, o altra procedura concorsuale, a carico della ditta appaltatrice, salvo il responsabile dell’esecuzione svolge le eccezioni attività di cui all’artai commi 3 e 4 dell’art. 110 108 del D.LgsD.lgs. 50/2016; h) condanna definitiva per un delitto che comporti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; i) cessione dell'attività ad altri; j) reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contrattuale; k) reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla ditta dal capitolato o dal contratto, reiterato impiego di personale non idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile; l) mancata reintegrazione della cauzione definitiva; m) violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy. 2. In detti casi il Comune, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell’art. 1454 del C.C., oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Comune dei danni da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo appalto.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Risoluzione contrattuale. 1Come si evince dall’art.18 del Capitolato d’Oneri, in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi contrattuali, il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte dell’Amministrazione comunale, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile. Oltre a quanto genericamente previsto dall'artTrascorso il termine dato nella diffida, senza che l’Aggiudicatario abbia provveduto ad adempiere il contratto, questo si intende risoluto di diritto. 1453 L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 del Codice Civile per i nei casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dei contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecieseguito indicati: a) rilevanti motivi di ordine pubblicoritardo nell’avvio del servizio per cause non imputabili al Comune; b) constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offertasospensione ingiustificata del servizio; c) abbandono omesso invio al Servizio Tributi nei termini di cui all’art. 6, comma 9, ribaditi all’art. 7, comma 1, dell’elenco del personale impegnato nel servizio, salvo che per forza maggiorein osservanza dell’obbligo di cui al medesimo articolo del presente capitolato; d) inosservanza delle norme omessa comunicazione al Servizio Tributi, nei termini di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivicui all’art. 7, comma 1 del nominativo del Funzionario Responsabile del Tributo; e) accertata intossicazione alimentare, determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte omesso invio della ditta appaltatrice, salva ogni ulteriore responsabilitàpolizza assicurativa alla cui stipula l’aggiudicatario è tenuto a norma del presente capitolato; f) reiterati episodi omessa sostituzione, a richiesta del Comune, del personale impegnato nel servizio, a seguito di incuria igienicaaccertamento di inadeguatezza professionale; g) apertura mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure previste dal presente capitolato; h) danni agli utenti del servizio o a terzi dovuti a comportamenti dolosi o gravemente negligenti del personale dell’aggiudicatario; i) cumulo di almeno tre penalità applicate ai sensi dell’art. 20 del presente Capitolato; j) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto di cui all’art.22 del presente Capitolato; k) sopravvenuto verificarsi a carico dell’aggiudicatario di una procedura delle condizioni la cui sussistenza, a norma dell’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., esclude il possesso dei requisiti di fallimentoordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici; l) omesso rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010; m) omessa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine dato dall’Amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni; n) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento approvato con Deliberazione di G.M. n.171 del 25/03/2014, ai sensi dell’art.2, comma 2, del Codice medesimo; o) mancato rispetto, in ogni momento in costanza di rapporto contrattuale, dei valori costituenti gli elementi valutativi di tipo quantitativo indicati dall’Aggiudicatario nell’offerta tecnica da questo proposta; p) omessa effettuazione della manutenzione straordinaria, o altra procedura concorsualeomessa rendicontazione, a carico della ditta appaltatrice, salvo le eccezioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/20168, comma 1, nei termini ivi stabiliti; hq) condanna negli altri casi di risoluzione espressamente previsti dal presente Capitolato; Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione comunale dichiari all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, la volontà di valersi della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva per un delitto da parte del Comune, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti dell’Aggiudicatario inadempiente. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune avrà diritto di assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero di aggiudicare l'appalto nell’ordine ai soggetti che comporti l’incapacità seguono in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a contrarre con la Pubblica Amministrazione; i) cessione dell'attività ad altri; j) reiterata applicazione carico del primo Aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di penalità legge per i casi di inadempienza contrattuale; k) reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla ditta dal capitolato o dal contratto, reiterato impiego di personale non idoneo a garantire fatti che hanno motivato la regolare esecuzione del servizio, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile; l) mancata reintegrazione della cauzione definitiva; m) violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacyrisoluzione. 2. In detti casi il Comune, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell’art. 1454 del C.C., oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Comune dei danni da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo appalto.

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Samples: Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Accertamento E Di Riscossione

Risoluzione contrattuale. 1. Oltre Nel caso in cui: - il tesoriere non rispetti in maniera puntuale e precisa quanto previsto dalla presente convenzione, dal regolamento di contabilità e dalle norme vigenti in materia, - il tesoriere interrompa parzialmente o totalmente il servizio senza giustificati motivi - si siano succedute almeno 5 applicazioni di penali - si siano verificate le condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 (artt. 108 co 1 e 2 e altri) l'amministrazione comunale, con motivato provvedimento deliberativo previo contraddittorio tra le parti, potrà rescindere in ogni tempo la presente convenzione, addebitando gli eventuali danni subiti. 2. In ogni caso la presente convenzione sarà risolta con effetto immediato da parte del comune qualora l'altro contraente sia dichiarato fallito, qualora sia ammesso alla procedura di concordato fallimentare o concordato preventivo, qualora sia ammesso alla liquidazione coatta amministrativa. 3. La risoluzione anticipata della presente convenzione consentirà all'Amministrazione di affidare a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi terzi il servizio di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dei contratto, tesoreria ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: a) rilevanti motivi di ordine pubblico; b) constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offerta; c) abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore; d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; e) accertata intossicazione alimentare, determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta appaltatrice, salva ogni ulteriore responsabilità; f) reiterati episodi di incuria igienica; g) apertura di una procedura di fallimento, o altra procedura concorsuale, a carico della ditta appaltatrice, salvo le eccezioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e di escutere la cauzione definitiva fermo restando la richiesta di risarcimento per il maggior danno subito e l'applicazione delle penali maturate. In caso risoluzione anticipata non spetta al tesoriere alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio ed il tesoriere avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 4. Il recesso da parte della stazione appaltante è disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016;. L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto. In tal caso al tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio. h) condanna definitiva 5. In caso di risoluzione della convenzione o di recesso, il Tesoriere, ricevuta la notifica, è obbligato a tutto quanto previsto dal precedente art. 9, e a proseguire nella prestazione del servizio di Tesoreria fino all'indicazione del nuovo Tesoriere da parte dell'Ente. 6. Qualora nel corso della durata della convenzione siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 per un delitto il servizio di tesoreria o per le prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente chiederà al Tesoriere di adeguarsi ai parametri di tali convenzioni che comporti l’incapacità a contrarre con dovessero risultare più favorevoli all'Ente. In caso di mancata accettazione da parte del Tesoriere di modificare le condizioni economiche della convenzione al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999, l'Ente tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la Pubblica Amministrazione; i) cessione dell'attività ad altri; j) reiterata applicazione facoltà di penalità per i casi di inadempienza contrattuale; k) reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla ditta dal capitolato o recedere dal contratto, reiterato impiego di personale previa formale comunicazione al contraente con preavviso non idoneo inferiore a garantire la regolare esecuzione del servizio, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile; l) mancata reintegrazione della cauzione definitiva; m) violazione del segreto d’ufficio quindici giorni e della tutela della privacy. 2. In detti casi il Comune, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell’art. 1454 del C.C.previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Comune dei danni da questo patiti in ragioni decimo delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo appaltoprestazioni non ancora eseguite.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria Comunale

Risoluzione contrattuale. 1La risoluzione del contratto si verifica di diritto in caso di violazione degli obblighi di cui ai precedenti artt. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art3 e 5 del presente contratto. 1453 del Codice Civile per i casi Il Conduttore prende, quindi, atto e conviene che il presente contratto è stipulato con patto di inadempimento alle obbligazioni contrattualirisoluzione espressa, costituiscono motivo per la risoluzione dei contratto, di cui il Locatore potrà avvalersi ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispeciecodice civile quando il Conduttore: a) rilevanti motivi 1. Si serva dell'alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello convenuto di ordine pubblicoabitazione e comunque usi l'alloggio o le pertinenze in modo difforme dalla destinazione; b) constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offerta2. Apporti modificazioni all'alloggio o alle pertinenze senza preventiva autorizzazione del Locatore, fatto salvo il risarcimento del danno; c) abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore; d) 3. Sia responsabile di grave e reiterata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettividel regolamento condominiale o dell'autogestione ove esistente; e) accertata intossicazione alimentare4. Abbia una morosità nel pagamento del canone, determinata spese di autogestione e oneri accessori superiore a quattro mesi, salvo quanto previsto dal c. 3 dell’art. 22 della L.R. n. 10/96 e successive modificazioni; 5. Non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato, salva autorizzazione del Locatore, giustificata da condotta colposa gravi motivi; 6. Non abbia prodotto la documentazione reddituale nei termini di legge; 7. Adibisca l'alloggio ad attività illecite; 8. Abbia superato di tre volte per due anni consecutivi il limite di reddito previsto per l'accesso agli alloggi di E.R.P., puntualizzando che in tale circostanza il reddito dei figli non viene computato; 9. Non ottemperi alle disposizioni impartite del Locatore nei casi di risanamento e recupero di fabbricati e/o dolosa da parte della ditta appaltatrice, salva ogni ulteriore responsabilitàmessa a norma degli impianti; f) reiterati episodi di incuria igienica; g) apertura di una procedura di fallimento, 10. Violi le norme del presente atto o altra procedura concorsuale, a carico della ditta appaltatrice, salvo le eccezioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016; h) condanna definitiva per un delitto che comporti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; i) cessione dell'attività ad altri; j) reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contrattuale; k) reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli comunque si dimostri inadempiente agli obblighi derivanti alla ditta dal capitolato o dal contratto, reiterato impiego di personale non idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile; l) mancata reintegrazione della cauzione definitiva; m) violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacyposti dallo stesso. 2. In detti casi il Comune, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell’art. 1454 del C.C., oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Comune dei danni da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo appalto.

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Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Abitativo

Risoluzione contrattuale. 1Il contratto sottoscritto relativamente a ciascun Lotto posto a base di gara, potrà essere risolto ai sensi dell’art. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 1456 e ss del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattualiprevia dichiarazione da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria, costituiscono motivo per la risoluzione dei contrattocon lettera Raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le nei seguenti fattispeciecasi: a) rilevanti motivi di ordine pubblicoin qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”; b) constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offertafrode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; c) abbandono violazione delle norme in materia di cessione del servizio, salvo che per forza maggiorecontratto e dei crediti; d) inosservanza delle norme cessazione dell'attività oppure in caso di legge relative al personale dipendente concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e mancata applicazione dei contratti collettividi conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; e) accertata intossicazione alimentare, determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta appaltatrice, salva ogni ulteriore responsabilitàqualora la Ditta aggiudicataria ceda in subappalto la fornitura senza la preventiva approvazione; f) reiterati episodi qualora la mancata esecuzione totale o parziale o le carenze nell’esecuzione della fornitura si siano verificate per più di incuria igienicauna volta e in caso di decorrenza del termine massimo stabilito in contratto per lo svolgimento del servizio stesso; g) apertura di una procedura di fallimento, o altra procedura concorsuale, a carico della ditta appaltatrice, salvo le eccezioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016; h) condanna definitiva per un delitto che comporti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; i) cessione dell'attività ad altri; j) reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contrattuale; k) reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla ditta dal capitolato o dal contratto, reiterato impiego di personale non idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile; l) mancata reintegrazione della cauzione definitivaeventualmente escussa entro i termini prescritti dalle Committenti; mh) violazione nei casi previsti dall’art.3 della Legge n. 136 del segreto d’ufficio e della tutela della privacy. 213/08/10. In detti casi caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali (almeno n°3) debitamente comunicate dalla Committente alla Ditta aggiudicataria, la prima potrà risolvere il Comunecontratto “ipso facto et jure”, previa diffida ad adempieremediante semplice dichiarazione stragiudiziale inviata a mezzo fax, comunicata ai sensi dell’art. 1454 con conseguente incameramento del C.C.deposito cauzionale definitivo fatta salva la richiesta di ulteriori danni, oltre a ritenere riservandosi la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto procedere all’attribuzione della fornitura alla Ditta che segue nella graduatoria di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Comune dei danni aggiudicazione. Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Committente rispetto a quelle previste dal Contratto risolto. Esse sono prelevate dal relativo deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in eventuali crediti della Ditta aggiudicataria. Nel caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia minore spesa nulla compete alla Ditta aggiudicataria inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di nuovo appaltodisdetta anticipata del contratto da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

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Samples: Capitolato Tecnico

Risoluzione contrattuale. 1. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi La risoluzione opererà nel caso di inadempimento alle delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dei contrattocontrattuali da parte del concessionario, ai sensi dell'artdegli artt. 1456 1453 e 1454 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: a) rilevanti motivi di ordine pubblico; b) constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offerta; c) abbandono del servizioc.c., salvo in ogni caso il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Comune ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione il verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi: - grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali - impiego di personale con professionalità non conforme a quanto indicato nel presente capitolato - cessione del contratto o sub appalto dei servizi - sospensione o interruzione dei servizi da parte del gestore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; d, come indicato all’art. 19 - caso di perdita della titolarità delle autorizzazioni o licenze o iscrizione alla Federazione sportiva nazionale di riferimento - gravi inadempienze all’attuazione del programma di manutenzione del campo di calcio in erba artificiale, come da regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – FIGC – edizione 28 novembre 2013 (documento allegato al presente capitolato sotto la lettera “B”) inosservanza - mancato rispetto della concessione operativa a favore delle norme scuole secondarie locali - esercizio di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione attività diverse da quelle ammesse, senza la preventiva autorizzazione del Comune - cessazione dell’attività, fallimento del concessionario oppure scioglimento dello stesso - violazione, da parte del concessionario o da parte di persone ad esso collegate (es. dipendenti – soci – volontari ecc.), degli obblighi imposti dal D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei contratti collettivi; edipendenti pubblici) accertata intossicazione alimentare, determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte delle disposizioni integrative che potranno essere emanate nel periodo di valenza della ditta appaltatrice, salva ogni ulteriore responsabilità; f) reiterati episodi concessione. La risoluzione contrattuale fa sorgere in capo al Comune il diritto di incuria igienica; g) apertura di una procedura di fallimento, o altra procedura concorsuale, a carico affidare l’esecuzione del servizio al soggetto che segue in graduatoria. La risoluzione anticipata della ditta appaltatrice, salvo le eccezioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016; h) condanna definitiva per un delitto che comporti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; i) cessione dell'attività ad altri; j) reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contrattuale; k) reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla ditta dal capitolato o dal contratto, reiterato impiego di personale non idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile; l) mancata reintegrazione concessione comporterà l’incameramento della cauzione definitiva; m) violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy. 2. In detti casi il Comune, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell’art. 1454 del C.C., oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento al Comune dei danni da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le conseguenti, compresi i maggiori spese costi che il Comune dovesse l’Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo appaltofare eseguire i servizi da altro soggetto.

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Samples: Concession Agreement