Prelievi abusivi Clausole campione

Prelievi abusivi. E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore. Tutti i prelievi abusivi sono denunciati e perseguibili a norma di legge. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore, che non siano stati espressamente e preventivamente autorizzati dallo stesso Xxxxxxx. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, sono assoggettati all’applicazione della penali previste dal successivo articolo E.10.2 del presente Regolamento. Oltre al pagamento della penale, l'Utente finale che ha prelevato abusivamente l'acqua è tenuto al pagamento dell'acqua prelevata ed a rimborsare al Gestore tutte le spese causate dal fatto abusivo secondo quanto previsto nell’articolo E.10.2 In conseguenza dell’accertato abuso, il Gestore ha facoltà di sospendere il flusso idrico tramite disattivazione fino all’eliminazione dell’abuso e al pagamento delle somme di cui sopra.
Prelievi abusivi. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore. I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E’ pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati; tali prelievi sono comunque considerati abusivi. Successivamente alla stipula del contratto, qualsiasi modifica delle normative d’uso da parte dell’Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 42 del presente Regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l’erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all’Utente. I prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, - oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente – saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d’uso, moltiplicata per dieci. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.
Prelievi abusivi. E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore se non espressamente autorizzati dallo stesso compresa la riapertura di un misuratore sigillato o l’installazione di raccordi al posto di un misuratore rimosso. I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l’uso dell’acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi. Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e,nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell’utente finale, adeguato alle mutate condizioni. Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio idranti (Art.5 punto 5),saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’Art. 53 del presente Regolamento e saranno fatturati alla tariffa prevista per tale categoria di utenza (Art. 5 “Altro”) moltiplicata per dieci. È fatta salva la facoltà del Gestore di disattivare l’erogazione o risolvere il contratto di fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazioneall’utente finale. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio idranti, determinati da eventi eccezionali o per i controlli periodici dell’impianto e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste non saranno applicate ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’utente finale alla tariffa base per tempo vigente. È, inoltre, rigorosamente vietato: a) prelevare acqua dalle fontane, xxxxxxx e fontanelli pubblici per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei xxxxxxx e dei fontanelli tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua; b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate; c) prelevare a...
Prelievi abusivi. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti solo per le destinazioni indicate nel contratto di somministrazione. È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente I'acqua dalla rete idrica gestita dal gestore. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti se non espressamente autorizzati dallo stesso gestore, nonché l'uso dell'acqua per destinazioni diverse da quelle dichiarate e autorizzate. In particolare è rigorosamente vietato: a) prelevare abusivamente acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli di destinazione o applicare alle bocche delle fontane pubbliche tubi di gomma o d'altro materiale, allo scopo di convogliare l’acqua; b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate; c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade, se non per spegnimento d’incendi. II prelievo dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b) è comunque consentito per uso antincendio.
Prelievi abusivi. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti solo per le destinazioni indicate nel contratto di somministrazione. È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dall’ACKV. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dallo stesso ACKV, nonché l'uso dell'acqua per destinazioni diverse da quelle dichiarate e autorizzate. In tutti i casi in cui si verifichino prelievi abusivi l’ACKV avrà la facoltà di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'Utente. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati alle competenti Autorità e perseguiti a norma di legge.
Prelievi abusivi. 1. Fermo restando che è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio della Provincia, e ferme restando le sanzioni previste all’ art. 57 del presente Regolamento, l’Ufficio con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48 del presente Regolamento, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 2006 sono esaminate previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 56 del presente Regolamento, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico.
Prelievi abusivi. E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica pubblica dei Comuni dell'ATO Umbria3. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore. I prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, oltre che determinare l’applicazione della penalità prevista saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria non saranno applicate.
Prelievi abusivi. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del misuratore o, in assenza dello stesso, se non espressamente autorizzati dal Gestore. Tali prelievi, ferma restando l'eventuale responsabilità civile e penale di colui che li ha operati, saranno fatturati in ragione del doppio del consumo valutato dal Gestore in base a criteri tecnici o di confronto con Utenze analoghe.
Prelievi abusivi. Art. 41 AUTOCLAVE
Prelievi abusivi. E' fatto divieto: a) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinati; b) di prelevare acqua dalle bocche antincendio, se non per spegnimento di incendio, salvo denuncia poi all’ Amministrazione; c) di effettuare prelievi abusivi e manomissioni di tubature e apparecchiature, atti passibili di ammenda e di denuncia alla competente autorità giudiziaria. L'ammenda potrà variare da €. 258,22. fino a €. 516,45. a seconda della gravità dell'abuso, più un quantitativo stimato di acqua prelevata, calcolata per la maggior tariffa al mc.