RISULTATI CONSEGUITI Clausole campione

RISULTATI CONSEGUITI. Nella sezione che segue sono riportati i risultati delle attività diverse dall’attività di sottoscrizione e dall’attività di investimento, analizzate nelle sezioni precedenti. I dati riportati nella tabella e nei commenti che seguono illustrano il confronto con l’esercizio 2017, ricostruito includendo i dati relativi a Uniqa Assicurazioni S.p.A., Uniqa Previdenza S.p.A. e Uniqa Life S.p.A. al fine di rendere omogenea la comparazione della nuova realtà di Italiana Assicurazioni al 31 dicembre 2018. Il risultato delle altre attività (determinato come differenza tra il saldo delle voci “Altri proventi” e “Altri oneri” del bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali) è negativo ed ammonta a 1.645 migliaia di euro; la composizione della voce e il confronto con l’esercizio precedente sono riportati nella tabella che segue: (in migliaia di euro) 2018 2017 Variazione Recuperi da terzi di spese e oneri amministrativi 18.155 20.628 −2.473 Prelievi da fondi di accantonamento 9.449 11.371 −1.922 Altri 3.695 2.828 867 Oneri amministrativi e spese per conto terzi 18.155 20.628 −2.473 Accantonamenti a fondi 11.680 9.417 2.263 Altri 3.109 740 2.369 Totale altri proventi netti −1.645 4.042 −5.687 Il risultato dell’attività straordinaria (determinato come differenza tra il saldo delle voci “Proventi straordinari” e “Oneri straordinari” del bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali) è negativo e ammonta a 17.142 migliaia di euro (saldo negativo di 451 migliaia di euro alla chiusura dell’esercizio precedente). Tra gli oneri straordinari si segnalano gli oneri per Fondo di Solidarietà (15.462 migliaia di euro) relativi allo stanziamento al Fondo Oneri Futuri della previsione di spesa relativa all’attuazione dell’Accordo Quadro siglato con le parti sindacali in data 7 marzo 2018, nell’ambito del progetto di ristrutturazione e riorganizzazione del Gruppo, conseguente all’ingresso delle Società Uniqa Assicurazioni S.p.A., Uniqa Previdenza S.p.A. e Uniqa Life S.p.A. in Reale Group. Si segnala che, al 31 dicembre 2018, non risultano attivi contratti di leasing significativi.
RISULTATI CONSEGUITI. La presente sezione illustra le informazioni circa ricavi, utili e perdite nel periodo di riferimento per ogni categoria degli investimenti del Bilancio di Solvibilità. Si segnala in particolare, che la voce “Utili e perdite netti” è determinata come differenza tra il valore di vendita o di rimborso e il fair value Solvency II alla fine del precedente periodo di riferimento, mentre la voce “Utili e perdite non realizzati” è determinata come differenza, per le attività non vendute né scadute nel periodo di riferimento, tra il fair value Solvency II alla fine del periodo e l’analogo valore alla chiusura dell’esercizio precedente. I dati riportati nella tabella che segue illustrano il confronto con l’esercizio 2017, ricostruito includendo i dati relativi a Uniqa Assicurazioni S.p.A., Uniqa Previdenza S.p.A. e Uniqa Life S.p.A. al fine di rendere omogenea la comparazione della nuova realtà di Italiana Assicurazioni al 31 dicembre 2018. Nella tabella che segue si riporta il dettaglio, per classe di attività, dei proventi netti realizzati dalla Compagnia: Dividendi/interessi/affitti Xxxxx e perdite netti Utili e perdite non realizzati 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Titoli di Stato 102.062 106.328 −7.693 −8.795 −95.289 −83.827 Obbligazioni societarie 20.927 21.583 −3.349 −1.301 −36.552 4.368 Strumenti di capitale 5.189 2.575 −433 431 −5.104 60.382 Organismi di investimento collettivo 2.708 3.644 39 10.008 −38.070 18.028 Obbligazioni strutturate 5.138 6.083 6.615 573 −3.471 1.930 Xxxxxx garantiti 107 0 −15 0 −70 0 Contante e depositi 20 38 −1 −1 0 0 Mutui ipotecari e prestiti 203 585 0 0 0 0 Immobili 431 410 62 0 867 −10.880 Altri investimenti 0 0 0 0 0 0 Futures 0 0 0 0 0 0 Opzioni call 0 0 −243 0 −1.900 0 Opzioni put 0 0 0 0 0 0 Swaps 0 10 0 −3 0 −4 Forwards 0 0 0 0 0 0 Derivati sui crediti 0 0 0 0 0 0 Nell’ambito dei costi sopportati dalla Compagnia, l’ammontare delle spese di gestione degli investimenti, riportato nel QRT S.05.01, è pari a 2.415 migliaia di euro per le Aree di attività (Lob) Danni e a 6.105 migliaia di euro per le Aree di attività (Lob) Vita (importi rispettivamente pari a 3.025 migliaia di euro per le Aree di attività Danni e a 9.330 migliaia di euro per le Aree di attività Vita alla chiusura dell’esercizio precedente). Segnaliamo infine che, in ottemperanza al Regolamento Ivass n. 24 del 6 giugno 2016, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, la Società non ammette investimenti in cartolarizzazioni e che non si rileva...
RISULTATI CONSEGUITI. (V.M.P. 10) 1. esperienza acquisita (anzianità) 2. apporto individuale
RISULTATI CONSEGUITI. 3.1 minimo 0 3.2 mediocre 5 3.3 sufficiente 10 3.4 buono 15 3.5 massimo 20 TOTALE 0 20 100 Data * Xxxx xxxxxxx da Ufficio Personale
RISULTATI CONSEGUITI. Si rapporta il punteggio assegnato alle seguenti percentuali : Categoria “ B “ e “ C “ Limitata puntualità della risposta, di apporto in termini di responsabilità e di autonomia 20% Sufficiente puntualità della risposta, di apporto in termini di responsabilità e di autonomia 60% Rilevante puntualità della risposta, di apporto in termini di responsabilità e di autonomia 100% Categoria “ D “ Limitato apporto in termini di responsabilità e di autonomia, di tenacia e di tensione al risultato 20% Sufficiente apporto in termini di responsabilità e di autonomia, di tenacia e di tensione al risultato 60% Rilevante apporto in termini di responsabilità e di autonomia, di tenacia e di tensione al risultato 100%

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  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati 9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. 9.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. 9.3 Tutti i dati derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine. 9.4 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). 9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

  • DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.