Definizione di Fair value

Fair value. (o valore equo): ): Il fair value è il valore di un'attività calcolato con i metodi analitici fondamentali. Si tratta quindi del prezzo al quale uno strumento finanziario sarebbe liberamente negoziato tra due parti indipendenti. Il fair value può essere determinato sulla base di transazioni effettive (ad esempio sotto forma di prezzo di borsa) o come valore calcolato. Il fair value è la base di valutazione degli strumenti finanziari nella contabilità.
Fair value rappresenta il valore teorico del titolo che, nel caso di CFD Logos Time, è determinato tramite la quantificazione dell’aleatorietà che caratterizza l’evoluzione futura della variabile sottostante. Il fair value è calcolato, in funzione del sottostante e della durata secondo la seguente formula:
Fair value. Il valore degli immobili determinato applicando il modello del fair value previsto da principio contabile internazionale IAS 40. Fee Tariffa o canone per la prestazione di un servizio o di un bene. Free rent Locazione, per un periodo di tempo determinato e limitato, di un immobile senza corresponsione del canone di locazione.

Examples of Fair value in a sentence

  • In caso di Negoziazione in conto proprio conserva i modelli di pricing applicati e tutti i dati di contesto che sono stati utilizzati dallo stesso per determinare il Fair value.

  • Di seguito si riporta la classificazione dei fair value degli strumenti finanziari sulla base dei seguenti livelli gerarchici: • Livello 1: Fair value determinati con riferimento a prezzi quotati (non rettificati) su mercati attivi per strumenti finanziari identici; • Livello 2: Fair value determinati con tecniche di valutazione con riferimento a variabili osservabili su mercati attivi; • Livello 3: Fair value determinati con tecniche di valutazione con riferimento a variabili di mercato non osservabili.

  • Questa prevede irrevocabilmente che le variazioni di Fair value dei titoli di capitale accumulate nella Riserva OCI (riserva patrimoniale di valutazione) non vengano più riversate a conto economico (nemmeno quando lo strumento viene venduto).

  • Le attività finanziarie qui descritte (costituite da titoli di debito e finanziamenti) possono, all'atto della rilevazione iniziale, essere designate al fair value, sulla base della Fair value Option riconosciuta dall'IFRS 9 e pertanto iscritte nella voce "20.

  • A5.5 – MOVIMENTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DISPONIBILI PER LA VENDITA Valore Nominale Fair value Fair value Fair value Fair value Saldo al 1° gennaio 2015 68.732 75.561 1.492 9 77.062 Acquisti 24.846 180 11 25.037 Trasf.ti riserve di PN (371) – – (371) Variaz.


More Definitions of Fair value

Fair value corrispettivo al quale una attività può essere scambiata o una passività trasferita, in una transazione tra terzi che siano parti informate e consenzienti, in normali condizioni di mercato. b S(t) a 61.300.000, nel 2013 b 42.900.000, nel 2013 c 3.500.000, nel 2013, se l’impresa esercita RCA
Fair value è il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione equa. • Costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria: è il valore a cui è stata valutata alla rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dall'ammortamento complessivo delle differenze tra il valore iniziale e quello a scadenza, e al netto di qualsiasi svalutazione (operata direttamente o attraverso l'uso di un fondo) a seguito di una riduzione durevole di valore o di insolvenza.
Fair value. Il corrispettivo al quale una attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una operazione tra terzi. Riflette il valore stimato come ragionevole in una ipotetica transazione di mercato. Fair value option Possibilità, prevista a determinate condizioni dal principio contabile internazionale IAS39 di valutare gli strumenti finanziari al loro fair value.
Fair value. La definizione del concetto di "fair value" trova una delle sue fonti più autorevoli nei principi contabili internazionali IAS/IFRS, che lo qualificano come «il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti».

Related to Fair value

  • Share for-Other" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Share-for-Share" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Spin-Off Event" has the meaning ascribed to it in Condition 24.1;

  • Reference Price (Final)" meanz the Reference Price on the Valuation Date; "Register" haz the meaning azcribed to it in Condition l.4;

  • DETERMINA per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

  • Altri oneri Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

  • Premio investito il Premio versato al netto dei costi previsti.

  • Valuta gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

  • Capitale In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati nel Documento di Polizza dal Contraente.

  • Detraibilità fiscale (del premio versato)

  • Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

  • CONSIDERATO CHE  il Comune di Parabiago, con il presente atto, intende deliberare l’affidamento all’Azienda SO.LE, a partire dal 27 dicembre 2017, approvando contestualmente il relativo contratto di servizio, come previsto dal TUEL n. 267/2000, allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;  le norme vigenti, in relazione ai servizi in oggetto, consentono agli enti locali l’affidamento cosiddetto “in house” dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;  i requisiti e le condizioni richieste dalla normativa vigente per poter affidare dei servizi ad un proprio organismo partecipato sono rispettati;  gli importi indicati nel contratto sono coerenti con gli stanziamenti previsti nell’ambito dei documenti di programmazione economico-finanziaria; parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, con riferimento alla congruità, coerenza, attendibilità contabile, anche tenuto conto dell’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile. Parabiago, 23/11/2017 Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx COMUNE DI PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO C.F. 01059460152 Cap. 20015 – X.xxx xxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxx. 0000.000000 – Fax 0000.000000 xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELL’UNITA’ DI OFFERTA ASILO NIDO COMUNALE ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. CON DECORRENZA 27 DICEMBRE 2017.

  • Criteri di valutazione Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le seguenti competenze:

  • PEC posta elettronica certificata;

  • DETERMINAZIONE (con firma digitale)

  • Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0.

  • Capitale in caso di decesso In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

  • CONSIDERATO l’elevato livello di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario;

  • Spese peritali Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

  • Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

  • Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali;

  • Acquirente si intende il consumatore persona fisica che compie l’acquisto, di cui al presente contratto, per scopi non riferibili all’attività commerciale o professionale eventualmente svolta.

  • Codice CPV principale 45233141-9

  • CPV 66510000: Servizi assicurativi

  • Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 11/06/2019 15:36:25 IMPRONTA: 557BDD969444A4A53642AD54098157506A9CB95C481854FB71CB47B939B954C1 6A9CB95C481854FB71CB47B939B954C1EEB6ECD9C0669F31537105EF305B8633 EEB6ECD9C0669F31537105EF305B8633B233B2D8E13D7A87FAE2BA0F21F0C2A3 B233B2D8E13D7A87FAE2BA0F21F0C2A362C82F5B12CADFB2D406DA3D08C368D6

  • SII è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;

  • Valore intero forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

  • visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato e integrato con L. n. 162 del 5.11.2021; visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare, gli articoli 18 e 22; vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITA’ 2012), ed in particolare l’art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; visto il D.L. 14.03.2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; visto il ”Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010; vista la legge 29 giugno 2022 n. 79 con cui sono state apportate, fra le altre, modifiche al’art. 22 della n. 240/2010 con l’introduzione della nuova figura del contratto di ricerca in sostituzione dell’assegno di ricerca; visto il D.L. n. 198 del 29.12.2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ed, in particolare l’art. 6 rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, con cui è stata prorogata la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, nel testo previgente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022 sopra citata, fino al 31.12.2023; visto il Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall’Università degli Studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni;