Fondo di solidarietà. 4.1 I lavoratori che, nell’esercizio delle proprie funzioni, causino un danno alle Società del Gruppo FS Italiane, sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
4.2 La limitazione al risarcimento del danno ai soli casi di dolo o di colpa grave si applica anche alla responsabilità verso le Società del Gruppo FS Italiane che abbiano risarcito il terzo del danno arrecatogli.
4.3 Per il risarcimento alle Società del Gruppo FS Italiane ed ai terzi in caso di colpa grave è previsto l’intervento del Fondo di solidarietà istituito dall’art. 47 del CCNL 18.11.1994, le cui regole di funzionamento e di gestione come disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento vigenti si intendono confermate.
Fondo di solidarietà. Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto 12 del Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983, sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori e al loro versamento al Fondo o presso istituti di credito.
Fondo di solidarietà. Al fine di garantire adeguate forme di prestazioni a sostegno del reddito alle imprese che applicano il presente CCNL, le Parti si prefiggono l’obiettivo di costituire un Fondo di solidarietà così come previsto dalla vigente normativa. Qualora tale entità non venga creata, la CONFDIPENDENTI e la CONFIP intendono conseguire lo scopo precedentemente enunciato siglando una convenzione con un Fondo di solidarietà già operante.
Fondo di solidarietà. 1. Nel caso di Iscritti, nei cui riguardi trovino applicazione gli strumenti previsti dal D.M. n. 158/2000 al titolo "Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale dipendente dalle Imprese di Credito", i connessi Accordi di settore ed eventuali successive modifiche od integrazioni, previo accordo intercorso tra le fonti istitutive, potrà essere consentita la prosecuzione della partecipazione ed il versamento della contribuzione, con esclusione del TFR, prevista dall'accordo stesso, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
Fondo di solidarietà. L’EGATO6 ed il Gestore si impegnano a costituire un fondo di solidarietà da destinarsi ad attività senza scopo di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche in Paesi del Terzo Mondo. Tale fondo sarà costituito: • dallo 0,5% degli introiti tariffari del Gestore che il medesimo verserà all’A.ato6; • da risorse messe a disposizione dall’A.ato6, annualmente definite in sede di bilancio; • da eventuali contributi di altri soggetti pubblici e/o privati; Tali fondi saranno introitati dall’EGATO6 e gestiti da un Comitato di garanzia.
Fondo di solidarietà. È un intervento previsto dal Piano di Zona per far fronte a situazioni di emergenza sociale che i Comuni si trovano a dover affrontare e che comportano elevati costi (inserimenti in Comunità di minori, sfratti esecutivi…) definite da apposito Regolamento. Tale regolamento è approvato dall'Assemblea dei Sindaci. I destinatari del Fondo sono i Comuni, che possono annualmente presentare la richiesta di finanziamento per i progetti previsti dal regolamento.
Fondo di solidarietà. Al fine di garantire adeguate forme di prestazioni a sostegno del reddito alle imprese che applicano il presente CCNL, le Confederazioni CIFA, Fedarcom, Conf.S.A.L., Fesica-Confsal e Confsal-Fisals rinnovano il reciproco impegno a procedere alla costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale, così come previsto dalla vigente normativa, e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo entro 180 giorni dall’entra in vigore del presente CCNL.
Fondo di solidarietà. Sempre al fine di addivenire al corretto equilibrio degli organici del settore secondo i dimensionamenti definiti, le Parti, tenendo conto delle risultanze della call to action, valuteranno entro il mese di gennaio 2023 il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A., per la gestione delle risorse in eccedenza, impegnandosi sin d’ora, qualora condiviso, ad attivare le relative procedure di legge e a definire le Intese di dettaglio finalizzate all’individuazione delle modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni. * * * Nei confronti del personale che versi in condizioni di oggettiva necessità e di particolare disagio l’Azienda valuterà la possibilità di inserimento prioritario in percorsi di ricollocazione e riqualificazione professionale al front end degli Uffici Postali e nell’ambito del Progetto Insourcing secondo quanto previsto al precedente punto c). * * *
Fondo di solidarietà. 1. L’A.ato6 ed il Gestore si impegnano a costituire un fondo di solidarietà da destinarsi ad attività senza scopo di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche in Paesi del Terzo Mondo. Tale fondo sarà costituito:
Fondo di solidarietà. Accoglimento di ulteriori 250 persone tra quelle che avevano già aderito al Fondo precedente, le prime ad essere rimaste fuori. Le finestre di uscita sono previste al 30 giugno e al 31 dicembre 2023.