Fondo di Solidarietà. 4.1 I lavoratori che, nell’esercizio delle proprie funzioni, causino un danno alle Società del Gruppo FS Italiane, sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
Fondo di Solidarietà. 3.1 I lavoratori che, nell’esercizio delle proprie funzioni, causino un danno alle Società del Gruppo FS, sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
Fondo di Solidarietà. Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto 12 del Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983, sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori e al loro versamento al Fondo o presso istituti di credito.
Fondo di Solidarietà. Al fine di garantire adeguate forme di prestazioni a sostegno del reddito alle imprese che applicano il presente CCNL, le Parti si prefiggono l’obiettivo di costituire un Fondo di solidarietà così come previsto dalla vigente normativa. Qualora tale entità non venga creata, la CONFDIPENDENTI e la CONFIP intendono conseguire lo scopo precedentemente enunciato siglando una convenzione con un Fondo di solidarietà già operante. Le Parti si prefiggono l’obiettivo di costituire un Fondo integrativo di assistenza sanitaria e qualora tale entità non venga creata, la CONFDIPENDENTI e la CONFIP intendono conseguire lo scopo precedentemente enunciato siglando una convenzione con un Fondo integrativo di assistenza sanitaria già operante. Le imprese che applicheranno il presente C.C.N.L. e che non verseranno la relativa contribuzione dovuta al Fondo stesso si renderanno responsabili della perdita, da parte dei lavoratori, delle relative prestazioni contravvenendo ad un obbligo di natura contrattuale. Le Parti si prefiggono l’obiettivo di costituire un Fondo per il welfare e qualora tale entità non venga creata, la CONFDIPENDENTI e la CONFIP intendono conseguire lo scopo precedentemente enunciato siglando una convenzione con un Fondo per il welfare già operante. Per ciò che attiene l’ammontare della contribuzione dovuta al Fondo dalle aziende aderenti e dai relativi lavoratori, si rinvia a quanto contenuto nel regolamento del Fondo stesso. Le imprese che applicheranno il presente C.C.N.L. e che non verseranno la relativa contribuzione dovuta al Fondo stesso non potranno godere dei servizi erogati dal Fondo. Nell'ipotesi di sottoscrizione di accordi di secondo livello, aventi ad oggetto l'introduzione in azienda di specifiche azioni di welfare, l'adesione al Fondo per il welfare sarà obbligatoria.
Fondo di Solidarietà. A far data 1° giugno 2 5 viene istituito un Fondo di Solidarietà, a favo- re dei lavoratori per i quali sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro e l’impossibilità oggettiva di ricollocazione nel settore, in quanto dichiarati non idonei allo svolgimento della mansione specifica, in applica- zione dell’art. 5, della Legge n. 3 /197 e le aziende non abbiano avuto la possibilità di adibirli ad una mansione alternativa, equivalente e compatibi- le con lo stato di salute. Il Fondo di Solidarietà, soggetto ad apposito Regolamento che sarà pre- disposto da parte della Commissione paritetica del settore porfido entro il mese di settembre 2 5, sarà operativo dall’anno 2 6. Il Fondo di Solidarietà verrà alimentato dai lavoratori del settore con un contributo pari allo ,1% della paga sindacale mensile della categoria di appartenenza, calcolato per 12 mensilità e dalle imprese, con un contributo prelevato dalla quota già a loro carico, di cui all’art. 8 del Regolamento della Commissione Paritetica (Problemi salute ed ambiente) del presente contratto. Tali quote confluiranno su un conto corrente specifico denominato “Fondo di solidarietà”, gestito dalla Commissione Paritetica. In base ai risultati di adesione ottenuti nel 2 5 e della liquidità disponi- bile al 31 dicembre 2 5 il Fondo, nei termini indicati dal Regolamento e fino ad esaurimento della disponibilità, provvederà ad individuare per gli aventi diritto una somma forfettaria una tantum calcolata in relazione all’an- zianità di permanenza nel settore ed ai versamenti individuali al Fondo. tuzione. Cubetti a macchina esclusi 4/6 1, Cubetti a macchina 4/6 1,335 Cubetti a mano 1,75 Cubetti a macchina misure fisse 1,18 Binderi a mano 1,1666 Bugnato a mano 2,9166 Piastrelle a macchina con imbancatura 1,5217 Piastrelle a macchina senza imbancatura 1,937 Piastrelle a mano con imbancatura 2,3333 Piastrelle a mano senza imbancatura 2,588 Piastrelle a macchina imbancate a file distinte per misura 1,34 Piastrelle a macchina con imbancatura misure fisse 1,7956 Piastrelle a macchina senza imbancatura misure fisse 1,296 Piastrelle a macchina imbancate a file distinte per misure fisse 1,5812 Cordoni da 1,4462 Cordoni da 1,5151 Cordoni da 1,5765 Cordoni da 1,6431 Cordoni da 1,7676 Cordoni da 2,231 Cordoni da 2,5 Materiali tranciati - Binderi ,875 Gradini da ,7772 Gradini da ,7772 Gradini da ,7772 Gradini da ,7772 Gradini da ,7772 Gradini da ,7772 Cordolo a spacco da ,318 Cordolo a spacco da ,318 Cordolo a spacco...
Fondo di Solidarietà. Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà di cui all'art. 12 dell'accordo ministeriale del 22 gennaio 1983, sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le aziende provvederanno, secondo modalità da definirsi tra le parti, mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontarie dei lavoratori e al loro versamento al Fondo o presso istituti di credito. In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'accordo di rinnovo 19 settembre 1997 della parte economica biennale del c.c.n.l. del settore pelli e cuoio, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue: - il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sul minimo conglobato afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità; - per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore; - la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982; - la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28 aprile 1993, sarà calcolata in misura pari al 2% del minimo conglobato annuo (13 mensilità), da detrarre dal t.f.r. annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982. Protocollo Regolamento del lavoro a domicilio Le parti si impegnano a rendere operativa la possibilità di contribuzione al Fondo di previdenza complementare - FONDAPI - per i lavoratori a domicilio.
Fondo di Solidarietà. Sempre al fine di addivenire al corretto equilibrio degli organici del settore secondo i dimensionamenti definiti, le Parti, tenendo conto delle risultanze della call to action, valuteranno entro il mese di gennaio 2023 il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A., per la gestione delle risorse in eccedenza, impegnandosi sin d’ora, qualora condiviso, ad attivare le relative procedure di legge e a definire le Intese di dettaglio finalizzate all’individuazione delle modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni. * * * Nei confronti del personale che versi in condizioni di oggettiva necessità e di particolare disagio l’Azienda valuterà la possibilità di inserimento prioritario in percorsi di ricollocazione e riqualificazione professionale al front end degli Uffici Postali e nell’ambito del Progetto Insourcing secondo quanto previsto al precedente punto c). * * *
Fondo di Solidarietà. È un intervento previsto dal Piano di Zona per far fronte a situazioni di emergenza sociale che i Comuni si trovano a dover affrontare e che comportano elevati costi (inserimenti in Comunità di minori, sfratti esecutivi…) definite da apposito Regolamento. Tale regolamento è approvato dall'Assemblea dei Sindaci. I destinatari del Fondo sono i Comuni, che possono annualmente presentare la richiesta di finanziamento per i progetti previsti dal regolamento.
Fondo di Solidarietà. Le parti concordano di sopprimere l’Art. 21 del CCNL 24 maggio 2004 in quanto superato da successive normative di carattere nazionale.
Fondo di Solidarietà. Al fine di garantire adeguate forme di prestazioni a sostegno del reddito alle imprese che applicano il presente CCNL, le Confederazioni CIFA, Fedarcom, Conf.S.A.L., Fesica-Confsal e Confsal-Fisals rinnovano il reciproco impegno a procedere alla costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale, così come previsto dalla vigente normativa, e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo entro 180 giorni dall’entra in vigore del presente CCNL.