Riunioni straordinarie e circostanze eccezionali Clausole campione

Riunioni straordinarie e circostanze eccezionali. Qualora si verifichino circostanze eccezionali o si ipotizzino misure che possano incidere notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare in caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o stabilimenti, o anche licenziamenti collettivi, il Comitato ristretto o, ove non esista, il Comitato aziendale europeo ha il diritto di essere informato e consultato. Il Comitato ha il diritto di riunirsi, a sua richiesta, con la direzione centrale per essere informato e consultato (nel senso delle nuove definizioni). La decisione di indire o meno una riunione straordinaria in presenza di circostanze eccezionali è una decisione unilaterale del CAE. Nel caso di una riunione organizzata con il Comitato ristretto, hanno diritto di partecipare i membri del Comitato aziendale europeo eletti o designati dagli stabilimenti e/o dalle imprese direttamente interessati dalle circostanze o dalle misure ipotizzate. Hanno parimenti diritto a partecipare alle riunioni indette, i rappresentanti dei siti direttamente interessati dalle circostanze o dalle misure ipotizzate, anche se non sono membri dei CAE. La consultazione avviene in modo tale da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di riunirsi con la direzione centrale e ottenere una risposta motivata a ogni loro eventuale parere o domanda. La riunione di informazione avviene nei tempi più brevi sulla base di una relazione elaborata dalla direzione centrale. Le informazioni comunicate devono consentire ai rappresentanti dei lavoratori di svolgere una valutazione approfondita delle misure ipotizzate. Durante la riunione, i rappresentanti dei lavoratori e la direzione aziendale provvedono ad accordarsi sulla dinamica operativa della consultazione, e in particolare: la tempistica, la necessaria correlazione con i processi paralleli di informazione, consultazione e negoziazione in corso a livello nazionale o e locale, e il ruolo dell’esperto nell’aiutare i rappresentanti dei lavoratori ad elaborare il loro parere. Sulla base della tempistica concordata, la riunione di consultazione dovrà consentire ai rappresentanti dei lavoratori di interloquire con la direzione e di esprimere la loro posizione. Potrebbe essere utile garantire il diritto ad un’ulteriore riunione, consecutiva alla riunione di consultazione, per consentire alla direzione di rispondere al parere espresso dal CAE (Prescrizioni accessorie, 1 a) della direttiva 2009/38). La direttiva stipula che la consultazione deve avvenire entro un ragionevole periodo di t...

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  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.