COMITATO AZIENDALE Clausole campione

COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 22 comma 11. Composizione, compiti e modalità di funzionamento del Comitato sono definite dagli Accordi regionali. 2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 3. Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 38; b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 40, comma 4; c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3; d) variazione degli ambiti di scelta; e) individuazione delle zone disagiate; f) individuazione delle zone carenti ordinarie; g) scelte in deroga agli ambiti territoriali; h) concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3 lett. e) dell’art. 18 4. Il parere obbligatorio del comitato aziendale deve essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende espresso positivamente. 5. Inoltre il Comitato aziendale è preposto alla definizione degli Accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo o da Accordi regionali o aziendali. 6. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato aziendale. 7. E’ facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Azienda è costituito un Comitato composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale. 2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Azienda. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti. 3. Il Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato. 4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato. 5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale. 6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione. 7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale. 8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe. 9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe. 10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a: a) formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale; b) monitorare l’applicazione dell’Accordo Attuativo Aziendale; c) monitorare il funzionamento delle AFT e delle forme organizzative multiprofessionali. 11. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per...
COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Azienda è costituito un Comitato composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale, titolari di un numero di deleghe non inferiore al 5% a livello aziendale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale. 2. Il Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato. 3. La composizione, l’attività e le modalità generali di funzionamento del Comitato sono definite a livello regionale. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Attuativi Aziendali. 4. L’attività del Comitato è principalmente orientata a: a) formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale; b) monitorare l’applicazione dell’Accordo Attuativo Aziendale; c) monitorare il funzionamento delle AFT e delle UCCP. 5. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività del Comitato.

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  • Comitato dei garanti Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

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