COMITATO AZIENDALE Clausole campione

COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 22 comma 11. Composizione, compiti e modalità di funzionamento del Comitato sono definite dagli Accordi regionali. 2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 3. Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 38; b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 40, comma 4; c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3; d) variazione degli ambiti di scelta; e) individuazione delle zone disagiate; f) individuazione delle zone carenti ordinarie; g) scelte in deroga agli ambiti territoriali; h) concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3 lett. e) dell’art. 18 4. Il parere obbligatorio del comitato aziendale deve essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende espresso positivamente. 5. Inoltre il Comitato aziendale è preposto alla definizione degli Accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo o da Accordi regionali o aziendali. 6. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato aziendale. 7. E’ facoltà della parte pubblica e delle ▇▇.▇▇. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Azienda è costituito un Comitato composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale. 2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Azienda. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti. 3. Il Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato. 4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato. 5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale. 6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione. 7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale. 8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe. 9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe. 10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a: a) formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale; b) monitorare l’applicazione dell’Accordo Attuativo Aziendale; c) monitorare il funzionamento delle AFT e delle forme organizzative multiprofessionali. 11. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per...
COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Azienda è costituito un Comitato composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale, titolari di un numero di deleghe non inferiore al 5% a livello aziendale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale. 2. Il Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato. 3. La composizione, l’attività e le modalità generali di funzionamento del Comitato sono definite a livello regionale. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Attuativi Aziendali. 4. L’attività del Comitato è principalmente orientata a: a) formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale; b) monitorare l’applicazione dell’Accordo Attuativo Aziendale; c) monitorare il funzionamento delle AFT e delle UCCP. 5. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività del Comitato.