Licenziamenti collettivi Clausole campione

Licenziamenti collettivi. Quando in Istituti con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti in 120 giorni per i motivi di cui al presente punto, si applicherà la normativa del punto precedente, dopo aver esperito la procedura di cui alla legislazione vigente. Gli Istituti, perciò, devono:
Licenziamenti collettivi. Dichiarazione a verbale
Licenziamenti collettivi. Il difficile rapporto tra la legge n. 223/91 e l’art. 7, comma 4 bis, della legge n. 38 del 2008.
Licenziamenti collettivi. La voce riguarda i licenziamenti per riduzione del personale che sono regolati dall'Accordo interconfederale 05/05/1965 e dalle successive norme legislative. Le disposizioni possono elencare i criteri, le spettanze economiche e le modalità attraverso le quali si esplica tale forma di cessazione del rapporto di lavoro. Nella contrattazione decentrata le disposizioni relative ai licenziamenti collettivi per riduzione del personale - attuati in riferimento all'Accordo interconfederale 05/05/1965 ed alle successive norme legislative - esplicitano in particolare criteri, modalità e numero dei lavoratori interessati.
Licenziamenti collettivi. (art. 1, commi 44-46)
Licenziamenti collettivi. Il D.Lgs 23/2015 art 10 prevede l’applicazione, in caso di violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, dell’art 3 comma 1 della stessa legge così come modificata dalla Legge di conversione del Decreto Dignità: pertanto anche in questo caso scatterà un indennizzo pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 6 ed un massimo di 36.
Licenziamenti collettivi. Riguardo la disciplina dei licenziamenti collettivi, è stato ritenuto che nel caso sia ravvisabile in un gruppo d‟imprese un unico centro d‟imputazione dei rapporti di lavoro, si debba fare riferimento a tutte le imprese 138 X. Xxxxxxxx, Unica società in forma di gruppo: una lucida analisi del giudice di merito, in Riv.Giur.Lav. 2002, II, 313. 139 Cass. 16 maggio 2003, n.7717, in Giust Civ.Mass., 2003, n. 5; Trib. Milano, 14 marzo 2003, in D&L, 2003, 780. 140 Cass. 24 marzo 2003 n. 4274 in Dir.Lav., II, 81; Cass., 19 giugno 1998, n. 6137, in Notiz.Giur.Lav.1999, 228; Trib. Milano, 24 marzo 1998 in 141 Cass. 29 novembre 1993, n. 11801. 142 Cass. 21 settembre 2010, n.19931, in X.Xx., 2010, I, 3325. del gruppo per l‟accertamento dei requisiti dimensionali e quantitativi stabiliti dall‟art. 24 della L. n. 223/1991, per l‟applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi da essa dettata143. Di conseguenza, in ipotesi di più di cinque licenziamenti contestuali nelle imprese del gruppo, troverà applicazione la normativa di cui alla L. n. 223 del 1991, e la mancata applicazione dell‟iter procedurale previsto dall‟art. 4 di detta legge comporterà l‟inefficacia dei licenziamenti comminati, per quanto disposto dall‟art. 5, comma 3144.
Licenziamenti collettivi. Inadempimento di uno Stato – Artt. 1, 6 e 7 della direttiva n. 98/59/CE – Nozione di “licenziamento collettivo” – Regime di licenziamenti per assimi- lazione – Trasposizione incompleta (X. Xxxxx. 12 ottobre 2004 in causa C-55/02, Commissione c. Repubblica portoghese) [586]. — Art. 141 CE – Direttiva n. 75/117/CEE – Xxxxxxxxx n. 76/207/CEE – Xxxxxxxxx n. 86/378/CEE – Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile – Parita` di retribuzione – Nozione – Sussidio di transizione (Uber- bru¨ ckungsgeld) previsto da un accordo d’impresa – Accordo sociale concluso in occasione di un’operazione di ristrutturazione dell’impresa – Prestazione concessa ai lavoratori che abbiano raggiunto una determinata eta` al momento del loro licenziamento – Erogazione della prestazione a partire da un’eta` diversa in base al sesso dei lavoratori licenziati – Considerazione dell’eta` pensionabile stabilita con legge dal diritto nazionale, diversa in base al sesso (X. Xxxxx. 9 dicembre 2004 in causa C-19/02, Xxxxxx) [585]. – Sussistenza (Cass. 26 maggio 2004 n. 10157) [463]. xii Indice Analitico – Necessita` di prova specifica – Esclusione – Risarcibilita` in via equitativa – Sussistenza (Cass. 26 maggio 2004 n. 10157) [463].
Licenziamenti collettivi. (artt. 4 e 24 L.223/91) PROCEDURA DI MOBILITA’ COME SI CALCOLA?
Licenziamenti collettivi. (artt. 4 e 24 L.223/91) PROCEDURA DI MOBILITA’ ACCORDO O MANCATO ACCORDO Lettera con cui si comunica il recesso