Comitato Ristretto Clausole campione

Comitato Ristretto. Prima di confrontarsi nel Comitato dei Territori, i Comuni e LRH si impegnano a riunirsi (anche informalmente mediante video o tele conferenza) in un comitato ristretto (il “Comitato Ristretto”) che dovrà svolgersi almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data fissata per la riunione del Comitato dei Territori. Nel corso di tale Comitato Ristretto, i Comuni e LRH si impegnano a negoziare in buona fede la condivisione di un orientamento comune in merito alle materie di cui al precedente Articolo 6.1 per poi discuterne in sede di Comitato dei Territori alla presenza dei rappresentanti di tutti i Soci Pattisti di volta in volta designati ai sensi del precedente Articolo 6.2. Resta altresì inteso che il Comitato Ristretto si riunirà anche in tutte le altre ipotesi previste nel presente Patto ed ogni qualvolta i Comuni e LRH lo ritengano opportuno.
Comitato Ristretto. Il comitato composto dal Vice Presidente Esecutivo, Xxxxxxx Xxxxxxxx, dall’Amministratore Delegato, Xxxxxxx Xxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxxxx, ovvero, in sua assenza, da Xxxxxxxx Xxxxxxx ovvero, in sua assenza, da Xxxxxxxx Xxxx in qualità di rappresentanti di NHS, 21 Investimenti S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Coordinatore Banca IMI. dell’Offerta Globale Co-Sponsor Banca IMI e SG Securities Milano.
Comitato Ristretto. Il Comitato Aziendale Europeo può eleggere al proprio interno un Comitato Ristretto composto da 3 membri. Il Comitato Ristretto si incontrerà due mesi prima con la Direzione Centrale al fine di organizzare la riunione annuale. Il Comitato Ristretto potrà farsi assistere da un rappresentante dell’EFFAT. In situazioni eccezionali, così come previste dal D.Lgs. 74/2002, che interessino il Gruppo a livello comunitario, potrà aver luogo una riunione aggiuntiva a quella annuale del Comitato Ristretto. Il Comitato Ristretto e la Direzione Centrale del Gruppo Autogrill, valutate le circostanze, potranno congiuntamente decidere la convocazione del CAE in seduta straordinaria.
Comitato Ristretto. 1. (EMENDATO) Il CAE nomina tra i suoi componenti un Comitato Ristretto, composto da 7 Rappresentanti dei Lavoratori in aggiunta al Presidente. ▪ (AGGIUNTO) Sino alla nomina del nuovo Comitato Ristretto, l’Azienda interloquirà per tramite del Select Committee uscente, che rimarrà quindi in carica ad interim fino al primo Incontro Ordinario utile all’elezione. 2. (NON EMENDATO) I componenti del Comitato Ristretto dovranno rappresentare almeno 4 Paesi diversi.
Comitato Ristretto. Il Comitato Aziendale Europeo può eleggere al proprio interno un Comitato Ristretto composto da 5 membri. Il Comitato Ristretto è assistito da un rappresentante dell’EFFAT. Il Comitato Ristretto si incontra ogniqualvolta concordato con la Direzione Centrale ed EFFAT, comunicando con congruo anticipo data e luogo dell’incontro ai partecipanti. In situazioni eccezionali, così come previste dalla Direttiva 2009/38/CE, che interessino il Gruppo a livello comunitario, potranno avere luogo riunioni eccezionali del Comitato Ristretto. Il Comitato Ristretto e la Direzione Centrale del Gruppo Autogrill, valutate le circostanze, potranno congiuntamente decidere la convocazione del CAE in seduta straordinaria. Sarà garantita la traduzione simultanea nelle lingue dei Paesi presenti agli incontri e al termine sarà redatto un verbale che, tradotto nelle predette lingue e in quelle ulteriori previste nell’allegato C, sarà successivamente inviato ai delegati CAE.
Comitato Ristretto. I rappresentanti dei lavoratori in seno al CAE devono avere il diritto di eleggere un Comitato ristretto costituito esclusivamente di rappresentanti dei lavoratori. Il Comitato ristretto è responsabile dell’ordinaria amministrazione del CAE nell’intervallo delle riunioni. Il Comitato ristretto ha il diritto di indire delle riunioni plenarie o parziali senza la presenza della direzione, e di fruire dell’assistenza di servizi di interpretariato simultaneo per le sue riunioni. (Altre denominazioni possibili di questo comitato sono il “Comitato direttivo”, il “Praesidium”, etc.). L’accordo CAE deve definire le attribuzioni e le responsabilità del Comitato ristretto, e prevedere come minimo le seguenti disposizioni: • Esamina e decide con la direzione il luogo, l’ordine del giorno e l’articolazione della riunione plenaria. • D’intesa con la direzione, esamina e approva i verbali e le dichiarazioni della riunione plenaria del CAE. • Il Comitato ristretto deve avere la facoltà di tenere riunioni ordinarie finanziate dall’azienda. • Deve essere informato e consultato in tempo utile dalla direzione, specie nel periodo intercorrente tra due riunioni ufficiali, qualora si configurino delle questioni di rilevanza transnazionale. • Il diritti dei membri del Comitato ristretto derivano dall’accordo e dal mandato conferito dal CAE nel suo complesso. • Per quanto possibile, la composizione del Comitato ristretto deve rappresentativa dei vari settori di attività dell’impresa e dei paesi in cui è presente.
Comitato Ristretto. Il Comitato Ristretto dei Sindaci è presieduto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci ed è costituito da: Assessore ai Servizi Sociali della Comunità Montana, nonché dai sindaci o assessori delegati ai servizi sociali dei comuni di Pescorocchiano, Borgorose,Fiamignano, Xxxxxxxx Salto, e dal Direttore del Distretto RI/4 dell’Azienda Sanitaria Locale, o loro delegati. Al Comitato Ristretto partecipa stabilmente il Coordinatore dell’Ufficio di Piano. Il Comitato svolge tutte le funzioni d’indirizzo strategico e di controllo (politico) del Piano di Zona, non demandate alla Conferenza dei Sindaci. In particolare: - Predispone la proposta di documento programmatico annuale del Piano di Zona da sottoporre all’approvazione del Comitato dei Sindaci; - Approva i progetti operativi elaborati sulla base degli indirizzi programmatici indicati nel Piano di Zona, individuando le risorse da destinare; - Verifica il raggiungimento degli obiettivi del piano avvalendosi delle informazioni relative alle fasi di avanzamento dei lavori, alle problematiche emerse e ai risultati trasmessi dall’Ufficio di Piano con il quale opera in stretto coordinamento; - Adotta eventuali soluzioni o interventi correttivi delle azioni di piano sulla base delle indicazioni provenienti dall’Ufficio di Piano; - Definisce e approva i protocolli d’intesa e convenzioni con altri soggetti non partecipanti all’accordo di programma; - Individua i progetti che per propria natura o per le contingenti situazioni saranno gestiti con affidamento a terzi, in economia, ovvero in regime di convenzione con altre istituzioni pubbliche coinvolte e le formazioni sociali. Il Comitato è costituito dai sindaci, o loro delegati, dei soli comuni interessati alla L.R. 6/2004, quando ha ad oggetto i progetti in favore dei piccoli comuni .
Comitato Ristretto 

Related to Comitato Ristretto

  • Comitato dei garanti Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condi- zioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipo- tesi di rendimento impiegate.

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

  • Demolizioni Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio. Nel caso di demolizioni totali di fabbricati il volume è da valutare vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto. I materiali di risulta sono di proprietà del Committente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica. Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della profondità effettiva della demolizione.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Nell’ambito delle forme di partecipazione sono previsti specifici Comitati Paritetici presso ciascuna Azienda o Ente con i seguenti compiti: - raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; - individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; - formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; - formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle Aziende o Enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi: - affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; - favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle Aziende o Enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle Aziende o Enti. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Le Aziende o Enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Fallimento dell’appaltatore 1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.