Roaming nazionale Clausole campione

Roaming nazionale. Il roaming nazionale rientra nel capitolo 3 dell’accordo (sezioni da 5 a 11) modificato da accordi supplementari del 20 settembre 2002, 22 gennaio 2003 e 21 maggio 2003.
Roaming nazionale. Ro am ing d i O 2 G er ma ny sul l a r ete d i T - Mo bi le al l’i n ter n o d el l’a r e a di co p e r t u- ra de l 5 0 %
Roaming nazionale. 27. Nessuna ampia condivisione dei siti e/o della RAN è pro- spettata nelle aree per le quali non è prescritta una coper- tura pari al 50 % della popolazione, ove le parti intendono invece installare infrastrutture 3G proprie, e ove la coo- perazione si limiterà all'acquisto di roaming nazionale per grandi volumi di traffico, effettuato mediante commuta- zione di circuito e di pacchetto. VIAG — ma non T-Mobile — si impegna ad acquistare un volume minimo dei pre- detti servizi di roaming da T-Mobile, la quale ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare servizi di roaming da VIAG alle medesime condizioni. 28. Nella sezione 5 sono enunciati i principi fondamentali del roaming nazionale. La clausola 5.3 stabilisce che le parti convengono di non attuare alcuna discriminazione nei confronti degli altri operatori con cui si stipulano accordi di roaming nazionale ed internazionale. Inoltre, nessuna delle parti tratterà i clienti dell'altra in modo meno favo- revole dei propri. Nella clausola 5.6 le parti si impegnano a garantire che la cooperazione nel campo del roaming non limiterà la reciproca concorrenza nel campo dei ser- vizi. 29. La sezione 6 tratta del roaming nazionale da parte di clienti di VIAG sulla rete 3G di T-Mobile. La clausola 6.1 stabilisce che, per la durata dell'accordo, T-Mobile of- frirà a VIAG la possibilità di acquistare servizi di roaming nazionale in grandi volumi. Nel quadro dell'accordo, VIAG si impegna ad avvalersi, pagando un corrispettivo, dei ser- vizi di roaming offerti da T-Mobile, fissando una quantità minima dei servizi richiesti entro tre anni dalla data di lancio dei servizi di roaming 3G (clausola 6.5). Le parti sostengono che, sulla base dell'esperienza di roaming fatta da VIAG con la rete GSM di T-Mobile, tale quantità rap- presenta una porzione molto esigua del fabbisogno di VIAG. La sezione 7 tratta invece del roaming nazionale effettuato dagli utenti di T-Mobile sulla rete 3G di VIAG. In base alla clausola 7.1, T-Mobile ha la possibilità, ma non l'obbligo, di acquistare servizi di roaming di terza genera- zione (3G) da VIAG. Qualora tuttavia T-Mobile decida di acquistare servizi di roaming nazionale da VIAG, anch'essa soggiacerà ai medesimi obblighi previsti per VIAG, ossia acquisto di un quantitativo minimo (clausola 7.4). 30. La sezione 8 definisce delle regole precise circa l'esclusione dal servizio di clienti. La clausola 8.3 stabilisce che la parte che espleta il roaming nazionale ha la facoltà di negare l'uso del...

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  • Livello nazionale (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

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  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

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  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

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