Common use of Salute e sicurezza del lavoro Clause in Contracts

Salute e sicurezza del lavoro. 1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni. 2. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale. 3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i la- voratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il re- ferente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nomina- tivo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguar- dano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei la- voratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente. 4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’ar- ticolo 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, siano adempiuti dall’im- presa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di incarico ne contengono la relativa indicazione. La formazione a carico dell’utilizzatore per la durata di almeno 4 ore, di cui al successivo comma 5, nonché l’addestramento specifico devono essere effettuati all’inizio dell’utiliz- zazione stessa e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa ai sensi del- l’articolo37, comma 4 lett.a) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008. 5. Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’atto dell’avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall’Apl, anche con le modalità di delega di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento. Nell’ambito delle azioni di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all’ac- cordo Stato Regioni, oltre alla formazione generale è ammessa l’attività formativa sui ri- schi specifici per i lavoratori in missione. 6. All’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico, i lavoratori in sommi- nistrazione ricevono, sull’apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla atti- vità produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento, di cui al punto precedente. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tem- pestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 7. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali mo- difiche sono definite dalla Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice. 9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore/trice in somministrazione, ai sensi del- l’articolo 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita a cura del me- dico competente dell’utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) del citato decreto. La documentazione di cui al periodo precedente segue il lavoratore/trice in somministrazione in missioni successive anche alle dipen- denze di più imprese di fornitura. 10. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre. 11. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferi- mento all’azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore/trice. A tale scopo il lavoratore/trice dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all’utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività lavorativa. Qualora nel- l’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavora- tore/trice può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R. Al lavoratore/trice dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore/trice dall’ApL con le previste moda- lità di erogazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Salute e sicurezza del lavoro. 110.4.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso di idoneità tecnica e professionale tale da garantire la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti ai sensi del D. Lgs.81/2008. Si intendono integralmente richiamate Il Fornitore si obbliga altresì ad osservare e a far osservare tutti i mezzi e le disposizione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 cautele finalizzati al contenimento e successive modificazioni. 2. Restano ferme prevenzione dei rischi osservando tutte le disposizioni previste dall’articolo 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 circa gli obblighi norme vigenti in materia di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale. 3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i la- voratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il re- ferente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa e, in generale; sul nomina- tivo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguar- dano il primo soccorsoparticolare, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei la- voratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente. 4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’ar- ticolo 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, siano adempiuti dall’im- presa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di incarico ne contengono la relativa indicazione. La formazione a carico dell’utilizzatore per la durata di almeno 4 ore, norme di cui al successivo comma 5D. Lgs.81/2008, nonché l’addestramento specifico devono essere effettuati all’inizio dell’utiliz- zazione stessa con espressa integrale manleva a favore di Autogrill da ogni e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa ai sensi del- l’articolo37, comma 4 lett.a) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008qualsivoglia responsabilità che dovesse derivare dall'inosservanza delle predette normative. 5. Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’atto dell’avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall’Apl, anche con le modalità di delega di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento. Nell’ambito delle azioni di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all’ac- cordo Stato Regioni10.4.2 Qualora il Fornitore, oltre alla formazione generale è ammessa l’attività formativa fornitura dei Prodotti, sia contrattualmente tenuto a prestare servizi accessori, il Fornitore - in aggiunta a quanto altrove previsto nelle presenti Condizioni Generali ed in applicazione delle normative in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d’opera in materia di salute e sicurezza sui ri- schi specifici luoghi di lavoro - dovrà comunicare ad Autogrill prima dell'inizio dell’esecuzione dei servizi i nominativi del personale che verrà impiegato per i lavoratori in missione. 6. All’atto della stipula la prestazione dei servizi accessori oggetto del contratto nonchè l'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica, della data di lavoro assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni dipendente considerato, nonché del permesso di soggiorno se prescritto. Tale personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, corredato da fotografia del dipendente e contenente le generalità dello stesso e l’indicazione del suo datore di lavoro. Il Fornitore si obbliga a tenere Autogrill completamente manlevata ed indenne - anche dopo la cessazione del contratto – da ogni e qualsivoglia pregiudizio, responsabilità o della lettera onere comunque connesso direttamente o indirettamente al mancato adempimento, da parte del Fornitore o dei suoi eventuali subappaltatori, di incarico, i lavoratori in sommi- nistrazione ricevono, sull’apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla atti- vità produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento, anche uno solo degli obblighi di cui al punto precedente. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni presente articolo, nonché da ogni richiesta che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tem- pestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 7. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa potrà possa essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali mo- difiche sono definite dalla Commissione formulata ad Autogrill dal personale utilizzato per la Salute e la Sicurezza sul Lavoroprestazione dei servizi. 8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice. 9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore/trice in somministrazione, ai sensi del- l’articolo 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita a cura del me- dico competente dell’utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) del citato decreto. La documentazione di cui al periodo precedente segue il lavoratore/trice in somministrazione in missioni successive anche alle dipen- denze di più imprese di fornitura. 10. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre. 11. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferi- mento all’azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore/trice. A tale scopo il lavoratore/trice dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all’utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività lavorativa. Qualora nel- l’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavora- tore/trice può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R. Al lavoratore/trice dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore/trice dall’ApL con le previste moda- lità di erogazione.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Salute e sicurezza del lavoro. 1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 Le Parti, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedo- no all’attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in mate- ria di rischi, infortuni, salute e successive modificazionisicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dipendente o ad esso equiparato, ivi compresi gli studenti, coinvolto nello svolgimento delle attività in Convenzione. 2. Restano ferme Le Parti si scambieranno le disposizioni previste dall’articolo 23 comma 5 informazioni sui rischi connessi allo svolgimento delle attività in convenzione, prima del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individualeloro inizio. 3. In I rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione coopereranno per lo svolgimento di una specifica valutazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 36 all’art. 28 del D.Lgs. n. 81 81/08, dei rischi relativi alle attività svolte. Il documento di valutazione dei rischi elaborato dovrà essere allegato alle Conven- zioni operative che saranno stipulate a valle del 9 aprile 2008 i la- voratori sono informatipresente Accordo quadro o comunque sottoscritto prima dell’avvio dell’attività in colla- borazione. Gli obblighi connessi alle attività formative ed addestrati- ve, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il re- ferente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nomina- tivo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguar- dano il primo soccorsoall’eventuale sorveglianza sanitaria, la lotta antincendio, l’evacuazione fornitura di DPI ai lavorato- ri e gli ulteriori obblighi derivanti dalla citata valutazione dei luoghi rischi sa- ranno ripartiti tra i Datori di lavoro; sulle eventuali mansioni Lavoro secondo lo schema di “Verbale di Cooperazione e Coordinamento” che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei la- voratori incaricati sarà compilato all’atto della stipula di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presenteciascuna convenzione operativa o comunque sottoscritto all’avvio delle attività in collaborazione. 4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’ar- ticolo 23 comma 5 Ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, siano adempiuti dall’im- presa utilizzatrice81/08 e ss.mm.ii., il contratto personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si atterrà in materia di lavoro o la lettera preven- zione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Impianti, attrezzature, mac- chine e strumentazioni, messi a disposizione per l’attività scientifica dalle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di incarico ne contengono la relativa indicazione. La formazione a carico dell’utilizzatore sicu- rezza attualmente vigenti ed essere garantiti da apposita copertura as- sicurativa per la durata di almeno 4 orerischio incendio, di cui al successivo comma 5, nonché l’addestramento specifico devono essere effettuati all’inizio dell’utiliz- zazione stessa furto e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa ai sensi del- l’articolo37, comma 4 lett.a) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008responsabilità civile verso ter- zi. 5. Al fine personale di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela entrambi i contraenti saranno forniti i DPI neces- sari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’atto dell’avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall’Apl, anche con le modalità di delega di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento. Nell’ambito delle azioni di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all’ac- cordo Stato Regioni, oltre alla formazione generale è ammessa l’attività formativa sui ri- schi specifici per i lavoratori in missionestruttura ospitante. 6. All’atto Il personale di ciascuna Parte si atterrà alle disposizioni di emer- genza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e ter- roristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico della stipula del contratto struttura ospitante in quanto proprietario dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria. 7. Qualora il personale delle Parti, nel corso di lavoro o della lettera una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di incarico, i lavoratori in sommi- nistrazione ricevono, sull’apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le informazioni sui rischi generali pericolo per la salute e la sicurezza connessi alla atti- vità produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimentosicurezza, di cui al punto precedente. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tem- pestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 7. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa tale attività potrà essere modificata. I contenuti della nota esplicitata solo previo coordinamento tra le parti, tendente alla valutazione del nuovo ri- schio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e le sue eventuali mo- difiche sono definite dalla Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoroprotezione da adottare. 8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice. 9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore/trice in somministrazione, ai sensi del- l’articolo 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita a cura del me- dico competente dell’utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) del citato decreto. La documentazione di cui al periodo precedente segue il lavoratore/trice in somministrazione in missioni successive anche alle dipen- denze di più imprese di fornitura. 10. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre. 11. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferi- mento all’azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore/trice. A tale scopo il lavoratore/trice dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all’utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività lavorativa. Qualora nel- l’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavora- tore/trice può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R. Al lavoratore/trice dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore/trice dall’ApL con le previste moda- lità di erogazione.

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Samples: Accordo Quadro

Salute e sicurezza del lavoro. 1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazionis.m.i. 2. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 23 35, comma 5 4, del D.LgsD. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 81/2015 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale. 3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i la- voratori lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o oppure la lettera di incaricod’assegnazione o lettera consegnata al lavoratore prima dell’avvio della missione, circa il re- ferente referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nomina- tivo nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguar- dano riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei la- voratori lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente. 4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’ar- ticolo 23 all’articolo 35, comma 5 4, del D.LgsD. Lgs. n. 276 del 10 settembre 200381/2015, siano adempiuti dall’im- presa dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di incarico assegnazione ne contengono la relativa indicazione. La formazione a carico dell’utilizzatore per la durata di almeno 4 ore, di cui al successivo comma 5, nonché l’addestramento specifico devono essere effettuati all’inizio dell’utiliz- zazione dell’utilizzazione stessa e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa ai sensi del- l’articolo37dell’articolo 37, comma 4 lett.a) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008. 5. Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’atto dell’avviamento all'atto dell'avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall’Apldall'Agenzia, anche con le modalità di delega di cui all’articolo 2335, comma 54, del D.LgsD. Lgs. n. 276 del 10 settembre 200381/2015, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento. Nell’ambito Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle azioni in capo all’utilizzatore di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all’ac- cordo all'Accordo Stato Regioni, oltre alla formazione generale è ammessa l’attività l'attività formativa sui ri- schi rischi specifici per i lavoratori in missione. 6. All’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incaricoassegnazione, i lavoratori in sommi- nistrazione somministrazione ricevono, sull’apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla atti- vità attività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento, riferimento di cui al punto precedente3. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tem- pestiva tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 7. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali mo- difiche sono modifiche vengono definite dalla Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice. 9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore/trice in somministrazione, ai sensi del- l’articolo dell’articolo 25, comma 1, lett. e) ed h) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita al lavoratore in somministrazione, a cura del me- dico medico competente dell’utilizzatore dell’utilizzatore, copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) del citato decreto. La documentazione di cui al periodo precedente segue il lavoratore/trice in somministrazione in missioni successive anche alle dipen- denze di più imprese di fornitura. 10. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre. 11. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferi- mento all’azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore/trice. A tale scopo il lavoratore/trice dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all’utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività lavorativa. Qualora nel- l’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavora- tore/trice può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R. Al lavoratore/trice dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore/trice dall’ApL con le previste moda- lità di erogazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Salute e sicurezza del lavoro. 1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni. 2. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all’uso all'uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale. 3. In conformità a quanto previsto dall’articolo dall'art. 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i la- voratori lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il re- ferente dell’impresa referente dell'impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nomina- tivo nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguar- dano riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei la- voratori lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente. 4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’ar- ticolo all'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, siano adempiuti dall’im- presa dall'impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di incarico ne contengono la relativa indicazione. La formazione a carico dell’utilizzatore dell'utilizzatore per la durata di almeno 4 2 ore, quella di cui al successivo all'articolo 14 comma 5, nonché l’addestramento l'addestramento specifico devono essere effettuati all’inizio dell’utiliz- zazione all'inizio dell'utilizzazione stessa e comunque prima dell’inizio dell'inizio effettivo dell’attività dell'attività lavorativa ai sensi del- l’articolo37dell'art.37, comma 4 lett.a) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008. 5. Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’atto dell’avviamento all'atto dell'avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall’Apldall'Apl, anche con le modalità di delega di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 20032, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento. Nell’ambito Nell'ambito delle azioni di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all’ac- cordo Stato Regioniall'accordo stato regioni, oltre alla formazione generale è ammessa l’attività l'attività formativa sui ri- schi specifici specialistica per i lavoratori in missionemissione o in possesso di lettera di assunzione che verranno successivamente inseriti con un contratto di somministrazione. 6. All’atto All'atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico, i lavoratori in sommi- nistrazione somministrazione ricevono, sull’apposito sull'apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1allegato1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla atti- vità attività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento, di cui al punto precedente. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto all'atto della stipula del contratto, l’impresa l'impresa utilizzatrice ne dà tem- pestiva tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell’applicazione dell'applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 7. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, all'allegato * che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali mo- difiche modifiche sono definite dalla Commissione Paritetica Nazionale per la Salute l'Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa dell'impresa utilizzatrice. 9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore/trice lavoratore in somministrazione, ai sensi del- l’articolo dell'art. 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita a cura del me- dico medico competente dell’utilizzatore dell'utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo all'art. 25, comma 1, lett. c) del citato decreto. La documentazione di cui al periodo comma precedente segue il lavoratore/trice lavoratore in somministrazione in missioni successive anche alle dipen- denze dipendenze di più imprese di fornitura. 10. Ai fini dell’applicazione dell'applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del ' art. 4,comma 2,del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco prestato nell'arco di un semestre. 11. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferi- mento all’azione riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore/trice. A tale scopo il lavoratore/trice lavoratore dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all’utilizzatoreall'utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività l'interruzione dell'attività lavorativa. Qualora nel- l’arco nell'arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavora- tore/trice lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R. Al lavoratore/trice lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere dell'onere a carico dell’utilizzatoredell'utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore/trice dall’ApL lavoratore dall'ApL con le previste moda- lità modalità di erogazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Salute e sicurezza del lavoro. 1Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. Si intendono integralmente richiamate 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che quando il personale di una parte si reca presso la sede dell’altra parte per le disposizione attività di ricerca, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria. In particolare: - prima dell’avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività; - i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell’art. 26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 81/08 e successive modificazioni. 2s.m.i . Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature per i conseguenti adempimenti; - se previsto e ai dispositivi di protezione individuale. 3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i la- voratori sono informati, mediante necessario il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il re- ferente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nomina- tivo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguar- dano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei la- voratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente. 4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighipersonale suddetto, di cui all’ar- ticolo 23 comma 5 del D.Lgsverranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell’Ente dal quale dipende. n. 276 del 10 settembre 2003, siano adempiuti dall’im- presa utilizzatrice, L’Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a: - procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d’emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il contratto personale suddetto; - procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente i rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso; - fornire gli eventuali Dispositivi di lavoro o Protezione specifici per le aree e le attività frequentate; - garantire la lettera di incarico ne contengono la relativa indicazione. La formazione a carico dell’utilizzatore dovuta sorveglianza durante le attività per la durata di almeno 4 ore, di cui al successivo comma 5, nonché l’addestramento specifico devono essere effettuati all’inizio dell’utiliz- zazione stessa e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa ai sensi del- l’articolo37, comma 4 lett.a) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008. 5. Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’atto dell’avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall’Apl, anche con le modalità di delega di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento. Nell’ambito delle azioni di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all’ac- cordo Stato Regioni, oltre alla formazione generale è ammessa l’attività formativa sui ri- schi specifici per i lavoratori in missione. 6. All’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico, i lavoratori in sommi- nistrazione ricevono, sull’apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla atti- vità produttiva di operatori e sui nominativi dei responsabili studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di riferimento, di cui al punto precedente. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tem- pestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008attività. 7. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali mo- difiche sono definite dalla Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice. 9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore/trice in somministrazione, ai sensi del- l’articolo 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita a cura del me- dico competente dell’utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) del citato decreto. La documentazione di cui al periodo precedente segue il lavoratore/trice in somministrazione in missioni successive anche alle dipen- denze di più imprese di fornitura. 10. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre. 11. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferi- mento all’azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore/trice. A tale scopo il lavoratore/trice dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all’utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività lavorativa. Qualora nel- l’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavora- tore/trice può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R. Al lavoratore/trice dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore/trice dall’ApL con le previste moda- lità di erogazione.

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Samples: Convenzione Per Attività Di Supporto Tecnico

Salute e sicurezza del lavoro. 1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni. 2. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo dall’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale. 3. In conformità a quanto previsto dall’articolo dall’art. 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i la- voratori lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il re- ferente referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nomina- tivo nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguar- dano riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei la- voratori lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente. 4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’ar- ticolo all’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, siano adempiuti dall’im- presa dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di incarico ne contengono la relativa indicazione. La formazione a carico dell’utilizzatore per la durata di almeno 4 2 ore, quella di cui al successivo all’articolo 14 comma 5, nonché l’addestramento specifico devono essere effettuati all’inizio dell’utiliz- zazione dell’utilizzazione stessa e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa ai sensi del- l’articolo37dell’art.37, comma 4 lett.a) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008. 5. Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’atto dell’avviamento all'atto dell'avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall’Apldall'Apl, anche con le modalità di delega di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 20032, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento. Nell’ambito Nell'ambito delle azioni di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all’ac- cordo Stato Regioniall'accordo stato regioni, oltre alla formazione generale è ammessa l’attività l'attività formativa sui ri- schi specifici specialistica per i lavoratori in missionemissione o in possesso di lettera di assunzione che verranno successivamente inseriti con un contratto di somministrazione. 6. All’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico, i lavoratori in sommi- nistrazione somministrazione ricevono, sull’apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1allegato1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla atti- vità attività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento, di cui al punto precedente. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tem- pestiva tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 7. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, * che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali mo- difiche modifiche sono definite dalla Commissione Paritetica Nazionale per la Salute l’Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice. 9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore/trice lavoratore in somministrazione, ai sensi del- l’articolo dell’art. 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita a cura del me- dico medico competente dell’utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo all’art. 25, comma 1, lett. c) del citato decreto. La documentazione di cui al periodo comma precedente segue il lavoratore/trice lavoratore in somministrazione in missioni successive anche alle dipen- denze dipendenze di più imprese di fornitura. 10. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del art. 4,comma 2,del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate prestato nell’arco di un semestre. 11. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferi- mento all’azione riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore/trice. A tale scopo il lavoratore/trice lavoratore dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all’utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività lavorativa. Qualora nel- l’arco nell’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavora- tore/trice lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R. Al lavoratore/trice lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore/trice lavoratore dall’ApL con le previste moda- lità modalità di erogazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Salute e sicurezza del lavoro. 1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni. 2. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all’uso all'uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale. 3. In conformità a quanto previsto dall’articolo dall'art. 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i la- voratori lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il re- ferente dell’impresa referente dell'impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nomina- tivo nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguar- dano riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei la- voratori lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente. 4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’ar- ticolo all'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, siano adempiuti dall’im- presa dall'impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di incarico ne contengono la relativa indicazione. La formazione a carico dell’utilizzatore dell'utilizzatore per la durata di almeno 4 2 ore, quella di cui al successivo all'art. 14 comma 5, nonché l’addestramento l'addestramento specifico devono essere effettuati all’inizio dell’utiliz- zazione all'inizio dell'utilizzazione stessa e comunque prima dell’inizio dell'inizio effettivo dell’attività dell'attività lavorativa ai sensi del- l’articolo37dell'art.37, comma 4 lett.alett. a) del D. LgsD.Lgs. n.81 n. 81 del 9 aprile 2008. 5. Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’atto dell’avviamento all'atto dell'avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall’Apldall'Api, anche con le modalità di delega di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 20032, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento. Nell’ambito Nell'ambito delle azioni di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all’ac- cordo Stato Regioniall'accordo stato regioni, oltre alla formazione generale è ammessa l’attività l'attività formativa sui ri- schi specifici specialistica per i lavoratori in missionemissione o in possesso di lettera di assunzione che verranno successivamente inseriti con un contratto di somministrazione. 6. All’atto All'atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico, i lavoratori in sommi- nistrazione somministrazione ricevono, sull’apposito sull'apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla atti- vità attività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento, di cui al punto precedente. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto all'atto della stipula del contratto, l’impresa l'impresa utilizzatrice ne dà tem- pestiva tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell’applicazione dell'applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 7. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, all'allegato * che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali mo- difiche modifiche sono definite dalla Commissione Paritetica Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa dell'impresa utilizzatrice. 9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore/trice lavoratore in somministrazione, ai sensi del- l’articolo dell'art. 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita a cura del me- dico medico competente dell’utilizzatore dell'utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo all'art. 25, comma 1, lett. c) del citato decreto. La documentazione di cui al periodo comma precedente segue il lavoratore/trice lavoratore in somministrazione in missioni successive anche alle dipen- denze dipendenze di più imprese di fornitura. 10. Ai fini dell’applicazione dell'applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del dall'art. 4,comma 2,del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco prestato nell'arco di un semestre. 11. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferi- mento all’azione riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore/trice. A tale scopo il lavoratore/trice lavoratore dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all’utilizzatoreall'utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività l'interruzione dell'attività lavorativa. Qualora nel- l’arco nell'arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavora- tore/trice lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R. Al lavoratore/trice lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere dell'onere a carico dell’utilizzatoredell'utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore/trice dall’ApL lavoratore dall'ApL con le previste moda- lità modalità di erogazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Salute e sicurezza del lavoro. 1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazionis.m.i. 2. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 23 35, comma 5 4, del D.LgsD. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 81/2015 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale. 3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i la- voratori lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o oppure la lettera di incaricod’assegnazione o lettera consegnata al lavoratore prima dell’avvio della missione, circa il re- ferente referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nomina- tivo nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguar- dano riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei la- voratori lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente. 4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’ar- ticolo 23 all’articolo 35, comma 5 4, del D.LgsD. Lgs. n. 276 del 10 settembre 200381/2015, siano adempiuti dall’im- presa dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di incarico assegnazione ne contengono la relativa indicazione. La formazione a carico dell’utilizzatore per la durata di almeno 4 ore, di cui al successivo comma 5, nonché l’addestramento specifico devono essere effettuati all’inizio dell’utiliz- zazione dell’utilizzazione stessa e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa ai sensi del- l’articolo37dell’articolo 37, comma 4 lett.a) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008. 5. Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’atto dell’avviamento all'atto dell'avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall’Apldall'Agenzia, anche con le modalità di delega di cui all’articolo 2335, comma 54, del D.LgsD. Lgs. n. 276 del 10 settembre 200381/2015, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento. Nell’ambito Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle azioni in capo all’utilizzatore di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all’ac- cordo all'Accordo Stato Regioni, oltre alla formazione generale è ammessa l’attività l'attività formativa sui ri- schi rischi specifici per i lavoratori in missione. 6. All’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incaricoassegnazione, i lavoratori in sommi- nistrazione somministrazione ricevono, sull’apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla atti- vità attività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento, riferimento di cui al punto precedente3. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tem- pestiva tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 7. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali mo- difiche sono modifiche vengono definite dalla Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice. 9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore/trice in somministrazione, ai sensi del- l’articolo dell’articolo 25, comma 1, lett. e) ed h) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita al lavoratore in somministrazione, a cura del me- dico medico competente dell’utilizzatore dell’utilizzatore, copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) del citato decretoDecreto. La documentazione di cui al periodo precedente segue il lavoratore/trice lavoratore in somministrazione in missioni successive anche alle dipen- denze dipendenze di più imprese di fornitura. 10. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre. 11. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferi- mento all’azione riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore/trice. A tale scopo il lavoratore/trice lavoratore dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all’utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività lavorativa. Qualora nel- l’arco nell’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavora- tore/trice lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R. Al lavoratore/trice lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore/trice lavoratore dall’ApL con le previste moda- lità modalità di erogazione. 12. Al fine di promuovere e tutelare con maggiore efficacia la salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione nei luoghi di lavoro, si prende atto dei contenuti dell’Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 su salute e sicurezza in attuazione del “Patto per la Fabbrica” e si avvia un confronto per definire le possibili ricadute nel settore della somministrazione di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro