Scale Clausole campione

Scale. Le strutture di collegamento verticale presentano dei danni che posso- no evidenziare la funzione di controventamento svolta per la struttura in- telaiata. Occorre prestare particolare attenzione alle zone di collegamento delle strutture rampanti con la struttura intelaiata, ad esempio in corri- spondenza di travi a ginocchio collegate a metà altezza di un pilastro. In tali zone, infatti, l’intersezione determina elementi ‘xxxxx’ che hanno un comportamento meno duttile. È necessario verificare anche se i danneg- giamenti presenti a questo livello possono condurre ad una perdità della funzionalità propria di collegamento verticale, nel qual caso si può pro- pendere per un giudizio di rischio strutturale alto o basso con provvedi- menti indipendentemente dal livello di danneggiamento delle altre parti della struttura. Situazioni più gravi di quelle descritte per il livello precedente D2-D3: lesioni >5 mm nelle travi e di 3 mm nelle colonne e nei setti, con forti espulsioni di copriferro che interessano anche il nucleo, forti sbandamen- ti delle armature dei pilastri, fuori piombo superiori all’1-2% dell’inter- piano, distacchi ampi ed estesi fra solai o coperture e strutture portanti principali, crolli di interi pannelli di tamponatura (Figg. 4.33 e 4.34), crolli parziali nelle strutture principali fino ad arrivare alla distruzione to- tale dell’opera. Nella maggioranza dei casi il rischio strutturale connesso a tale livello di danno è alto, a meno che il danneggiamento non sia confi- nato in una zona molto ristretta e particolare della struttura. Situazioni corrispondenti a questo livello di danno sono riportate nelle Figg. 4.30, 4.35, 4.36 e 4.37. a b c Livello del danno alle strutture verticali: D4 (Atene, 1999) Xxxxx all’attacco di un pilastro in corrispondenza della ripresa di getto; espulsione di materiale, lesione orizzontale e inizio di sbandamento delle barre. Livello del danno alle strutture verticali: D3 (Fabriano, 1997) Lesioni gravi in tamponature deboli. Livello del danno alle tamponature: D4 (Umbria, 1997) Danno gravissimo a struttura a telaio di cemento armato, con distruzione di parte dei pilastri del primo piano e del solaio del secondo. Livello del danno: D4-D5 (Turchia, 1999)
Scale. Le scale senza copertura, aperte verso 1’esterno da uno o più lati, esterne o comprese tra le pareti di un edificio con profondità non maggiore di metri 2,50, sono considerate come terrazze e pertanto contribuiscono a formare area coperta e filo di fabbricazione, ma non volume conteggiabile ai fini edificatoci. Le scale sistemate a loggia sono valutate con i criteri di cui al punto 14) del presente articolo e pertanto costituiscono volume conteggiabile se raggiungono le caratteristiche di "logge chiuse".
Scale. Le scale saranno realizzate in muratura o con struttura in C.A. a seconda dei calcoli strutturali. Le alzate e le pedate, saranno rivestite con materiale uniforme alla pavimentazione sottostante e dotate di battiscopa.
Scale. Definizioni
Scale. Si intende un sistema di rampe a gradini intervallate da pianerottoli che permette il collegamento dei diversi piani di un edificio.
Scale. Nella tabella seguente sono riportati in sintesi gli ambiti della ricognizione delle fonti di rischio connesse ai luoghi di lavoro, che sono oggetto di verifica visiva presso i luoghi stessi attraverso delle sessioni di sopralluogo presso gli immobili dell’Unità Produttiva in esame. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni Microclima Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
Scale. Gli edifici di abitazione devono essere provvisti di scale continue dalla base alla sommità. E' altresì consentito in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 L. 27/5/1975 n° 166, la eventuale realizzazione di scale e relativi disimpegni senza sfinestrare sull’esterno. Tutte le scale che servono più di due piani, oltre il terreno, devono essere ventilate ed illuminate mediante finestre all’aria libera. Quelle di due soli piani superiori possono essere illuminate anche solo dall’alto, a mezzo di idoneo lucernario di superficie non minore alla metà della superficie del vano, con sufficienti aperture per la ventilazione diretta dall’esterno, di una superficie complessiva non minore di 1/4 del vano interno della scala. Il numero degli appartamenti servito da una sola scala deve essere limitato a seconda delle condizioni di aerazione e di ampiezza della scala stessa, e non può essere di regola superiore a quattro per piano. Possono prendere luce ed aria dalle gabbie delle scale soltanto gli ingressi, i corridoi, gli anditi, i passaggi ed i locali di sgombero. Le scale aperte e non coperte, che siano aggiunte a quelle normali, non sono considerate agli effetti del computo dell’area occupata dall’edificio. Ugualmente non sono considerate agli effetti del computo dell’area occupata, le gabbie aperte degli ascensori ed i montacarichi.
Scale. I consolidamenti, i ripristini e le sostituzioni previsti rispettivamente dai Casi d'Intervento di cui ai precedenti articoli avverranno nel rispetto dell’impianto morfologico e strutturale esistente anche con materiali non tradizionali.
Scale. Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto. La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.
Scale. La struttura disporrà di 2 scale a prova di fumo le cui caratteristiche sono riportate di seguito: I vani scala, inoltre, sono provvisti di aperture di aerazione in sommità (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore a 1 m², con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.