Scale. Le strutture di collegamento verticale svolgono molto spesso una fun- zione di controventamento e l’esame del quadro dei danni che le interessa costituisce, analogamente alle tamponature, un indicatore di quanto la struttura nel suo complesso è stata impegnata durante l’evento. A questo livello, i danni sono molto modesti e comparabili a quelli presenti sulle travi e sui pilastri, per cui si potrà in generale presumere che l’impegno non abbia significativamente diminuito la capacità strutturale.
Scale. La struttura disporrà di 2 scale a prova di fumo le cui caratteristiche sono riportate di seguito: I vani scala, inoltre, sono provvisti di aperture di aerazione in sommità (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore a 1 m², con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.
Scale. Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore ad 80 cm per ogni 300 mq di superficie lorda servita, con un minimo di 100 cm per le scale che servano più di una unità immobiliare, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori. Ogni scala non può servire una superficie lorda di piano superiore a mq.500 nel caso di abitazioni, e superiore a mq 350 nel caso di edifici ad uso promiscuo o a destinazione speciale (uffici, alberghi, ...). È esclusa ogni diretta comunicazione delle scale condominiali con locali del piano terreno adibiti a negozi, autorimesse, officine, o con locali del seminterrato o del sotterraneo o cantinato, ospitanti centrali termiche o di condizionamento, depositi di combustibile, cabine elettriche di trasformazione, autorimesse collettive, ecc. Le porte di comunicazione con spazi aperti interni devono aprirsi verso l'esterno. In mancanza di impianto di sollevamento meccanico, le scale devono avere le caratteristiche di cui alla L.13/1989 e succ. mod. sulla eliminazione delle barriere architettoniche.
Scale. Le scale saranno realizzate in muratura o con struttura in C.A. a seconda dei calcoli strutturali. Le alzate e le pedate, saranno rivestite con materiale uniforme alla pavimentazione sottostante e dotate di battiscopa.
Scale. L'attività si sviluppa al piano terra per cui non sono presenti scale di alcun tipo.
Scale. 1. Le scale che costituiscono parte comune o che siano di uso pubblico devono presentare le seguenti caratteristiche: – larghezza non inferiore a m. 1,20; – andamento regolare, con rampe rettilinee, prive di ventagli o altri artifizi suscettibili di renderne disagevole l’uso; – gradini regolari, di norma di forma rettangolare, con pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala; – pedata non inferiore a cm. 30 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata sia compresa tra cm. 62 e cm. 64; – pianerottoli intermedi di profondità non inferiore alla larghezza della rampa e pianerottoli di arrivo mai inferiori a m. 1,30; – parapetti di altezza non inferiore a m. 1,00 (misurata al centro della pedata) e di conformazione tale da risultare non attraversabili da una sfera del diametro di cm. 10; – corrimano su almeno un lato della scala, nel caso di rampe di larghezza fino a m. 1,80, e su ambedue i lati per rampe di larghezza superiore.
2. Può essere fatta eccezione alle prescrizioni di cui sopra solo nel caso di scale in esubero rispetto alla dotazione minima comunque prescritta.
3. Le scale comuni di tipo chiuso, di norma, devono essere dotate di areazione naturale diretta. Negli edifici fino a tre piani fuori terra l'illuminazione e la ventilazione potrà avvenire a mezzo di lanterna a vetri munita di aperture per la ventilazione.
4. Non è mai ammesso conseguire i livelli di areazione ed illuminazione prescritti dal presente Regolamento per i vari tipi di locali di abitazione mediante aperture realizzate su pozzi scale comuni di tipo chiuso, anche quando questi risultino areati ed illuminati direttamente.
5. Le scale interne a singole unità immobiliari devono presentare le seguenti caratteristiche: – larghezza non inferiore a m. 0,80; – gradini regolari, con pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala; – pedata non inferiore a cm. 25 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata sia compresa tra cm. 62 e cm. 64; – pianerottoli intermedi e di arrivo di profondità non inferiore alla larghezza della rampa; – parapetti di altezza non inferiore a m. 0,90 (misurata al centro della pedata).
6. Le prescrizioni del presente comma non si applicano alle scale per l’accesso a vani tecnici o a locali accessori e di servizio.
Scale. Indicativamente a titolo di esempio non esaustivo: scale di ogni tipo, di qualsiasi materiale e dimensione, interne ed esterne.
Scale. Si intende un sistema di rampe a gradini intervallate da pianerottoli che permette il collegamento dei diversi piani di un edificio.
Scale. Danni alle scale più gravi di quelli al livello precedente D1 senza che vi siano crolli di porzioni importanti delle stesse. Per le scale in muratura, tipicamente a volte, ci possono essere lesioni del tipo di quelle descritte per le volte. Per gli altri tipi si possono ritenere indicative le considerazio- ni svolte per i solai di tipologia simile.
Scale. Per scale a sbalzo con gradini in pietra, legno o acciaio: lesioni fino ad 1 mm sulla muratura in corrispondenza dell’incastro. Per scale in mura- tura voltata: lesioni fino ad 1 mm comunque diffuse.