Scavi subacquei e prosciugamenti. Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, l'Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali fugatori. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Impresa, se richiesta, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle murature, l'Impresa dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
Scavi subacquei e prosciugamenti. Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, l’Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l’acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali fugatori. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l’Impresa, se richiesta, avrà l’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l’Impresa dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
Scavi subacquei e prosciugamenti. 1. Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni precedenti, l'Appaltatore, in caso di sorgive e filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione Lavori di ordinare secondo i casi, e quanto lo riterrà opportuno, l'esecuzione di scavi subacquei oppure il prosciugamento.
Scavi subacquei e prosciugamenti. Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, l’Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l’acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento, con oneri a carico dell’Appaltatore e compresi nell’Appalto. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali fugatori. Il volume di scavo eseguito in acqua, fino a una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l’Impresa, se richiesta, avrà l’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l’Impresa dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti a evitare il dilavamento delle malte.robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, e impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Scavi subacquei e prosciugamenti. Se l’appaltatore, in caso di sorgive ed infiltrazioni, non potesse far defluire l’acqua naturalmente, malgrado l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. D1, è facoltà della direzione lavori ordinare la esecuzione degli scavi subacquei oppure il prosciugamento. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di cm 40 sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque nei cavi, sia naturalmente sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali fugatori. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità di cm 40 dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo subacqueo.
Scavi subacquei e prosciugamenti. Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 61 del presente Capitolato, l'Appaltatore, in caso di sorgive o infiltrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, e' in facolta' della Direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterra' opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita' maggiore di cm. 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura dei canali fugatori. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita' non maggiore di cm.20 dal suo livello costante, xxxxx' percio' considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo e l'appaltatore xxxx' tenuto a provvedere all'esaurimento di essa a suo carico, con i mezzi piu' idonei e con le necessarie cautele. Gli scavi da eseguire al di sotto dei cm. 20 dal livello costante, saranno considerati scavi subacquei e gli stessi saranno compensati, in assenza di espressa voce nell'Elenco prezzi, con apposito sovrapprezzo nel quale siano compresi tutti gli oneri per l'aggottamento ad esaurimento dell'acqua con il mezzo che si riterra' piu' opportuno. Quando la direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'esecuzione delle strutture di fondazione che di altre opere, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avra' l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle strutture di fondazione, l'Appaltatore dovra' adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
Scavi subacquei e prosciugamenti. Se l'Appaltatore, in caso di sorgive ed infiltrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. D.1, é facoltà della Direzione Lavori ordinare la esecuzione degli scavi subacquei oppure il prosciugamento. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali fugatori. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità di cm 20 dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo.