Common use of Scopo e impiego delle condizioni generali Clause in Contracts

Scopo e impiego delle condizioni generali. Le Condizioni generali KBOB per l’acquisto di beni servono a disciplinare le questioni giuridiche poste regolarmente, affinché non si debbano affrontare in ogni singolo caso. Le presenti condizioni generali si applicano solo se sono state accettate dalle parti contraenti, ragione per cui sono menzionate nel documento contrattuale al numero 2 e sono parte integrante del contratto. È possibile derogare alle condizioni generali per motivi gravi. Ciò deve essere stabilito nel numero 10.1 del documento contrattuale. Occorre tuttavia tenere presente che le disposizioni contenute nelle condizioni generali possono essere collegate sia tra di loro sia con quelle del documento contrattuale, fatto che i profani in materia giuridica non necessariamente rilevano. Può essere rischioso dichiarare non applicabile una singola disposizione delle condizioni generali. In siffatti casi potrebbe essere applicato il diritto dispositivo, che avrebbe effetti imprevedibili per il servizio di aggiudicazione. Di conseguenza, le condizioni ge- nerali devono essere modificate soltanto in collaborazione con il servizio giuri- dico competente. Le condizioni generali devono essere allegate alla documentazione del bando congiuntamente al documento contrattuale, affinché l’offerente possa farsi un’idea delle condizioni applicabili nel futuro contratto di compravendita. Oltre a specificare lʼoggetto delle condizioni generali, il numero 1 statuisce che le stesse sono accettate con la presentazione dell’offerta. Questo numero sancisce i dettagli relativi all’offerta (in particolare la natura gratuita e la durata vincolante di tre mesi). Nelle condizioni generali il ricorso a terzi per l’esecuzione del contratto non è subordinato al consenso del compratore. Secondo l’articolo 101 CO il venditore si assume nei confronti del compratore la responsabilità per i terzi a cui ha fatto ricorso e per le prestazioni da essi fornite. Questa responsabilità non presuppone necessariamente la colpa pro- pria del venditore. Gli obblighi in relazione alle disposizioni sulla tutela dei lavoratori, alle condi- zioni di lavoro, al principio della parità salariale, alla tutela del segreto e alla protezione dei dati devono essere trasferiti ai terzi cui si è fatto ricorso. In questo numero vengono stabiliti altri obblighi del venditore, che discendono dalla legislazione sugli acquisti pubblici applicabile (LAPub/OAPub; CIAP) e dalla legge sui lavoratori distaccati. Questa disposizione completa il numero 9 del documento contrattuale. Da un lato, viene adottata una norma integrativa nel caso in cui nel documento con- trattuale le parti non abbiano convenuto il luogo di esecuzione. Dall’altro, viene disciplinato il passaggio degli utili e dei rischi. Nell’ambito dell’acquisto di beni capita spesso che ai fini dell’esecuzione del contratto il compratore fornisca al venditore materiale e/o gli metta a disposi- zione modelli o altri mezzi di produzione. Il numero 6 definisce i relativi rapporti di proprietà e disciplina la gestione di tale materiale e di tali modelli e mezzi di produzione. Nel numero 7 l’osservanza delle prescrizioni in materia d’importazione e d’esportazione nonché delle informazioni relative a eventuali restrizioni all’esportazione si configura come un obbligo contrattuale del venditore che può essere fatto valere in giudizio. Secondo il numero 8.1 la consegna deve essere confermata mediante la firma del compratore. I numeri 8.2 e 8.3 disciplinano i diritti e gli obblighi del venditore nel caso in cui sia stato convenuto lʼobbligo di installazione dei beni (accesso, rispetto delle prescrizioni del compratore).

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Scopo e impiego delle condizioni generali. Le Condizioni generali KBOB per l’acquisto di beni servono le prestazioni dell’appaltatore generale ser- vono a disciplinare le questioni giuridiche poste regolarmente, affinché non si debbano affrontare in ogni singolo caso. Le presenti condizioni generali si applicano solo se sono state accettate dalle parti contraenti, ragione per cui sono menzionate nel documento contrattuale al numero 2 2.1 e sono parte integrante del contrattocontratto di appalto generale. È possibile derogare alle condizioni generali per motivi graviimportanti. Ciò deve essere es- sere stabilito nel numero 10.1 14.6 del documento contrattuale. Occorre tuttavia tenere te- nere presente che le disposizioni contenute nelle condizioni generali possono essere collegate sia tra di loro sia con quelle del documento contrattuale, fatto che i profani in materia giuridica non necessariamente rilevano. Può essere rischioso ri- schioso dichiarare non applicabile una singola disposizione delle condizioni generalige- nerali. In siffatti casi potrebbe essere applicato il diritto dispositivo, che avrebbe effetti imprevedibili per il servizio di aggiudicazione. Di conseguenza, le condizioni ge- nerali condi- zioni generali devono essere modificate soltanto in collaborazione con il servizio giuri- dico giuridico competente. Le stesse regole varrebbero anche se al posto delle presenti condizioni generali (o in aggiunta a esse) si applicassero condizioni generali specifiche del commit- tente. Queste ultime dovrebbero essere menzionate come elemento del con- tratto al numero 2.1 del documento contrattuale e secondo un ordine di priorità da cui si evinca chiaramente quale elemento prevale in caso di contraddizioni. Le condizioni generali devono essere allegate alla documentazione del bando congiuntamente al documento contrattuale, affinché l’offerente l’appaltatore generale offe- rente possa farsi un’idea delle condizioni applicabili nel futuro contratto di compravendita. Oltre a specificare lʼoggetto delle condizioni generali, il numero 1 statuisce che le stesse sono accettate con la presentazione dell’offerta. Questo numero sancisce i dettagli relativi all’offerta (in particolare la natura gratuita e la durata vincolante di tre mesi). Nelle condizioni generali il ricorso a terzi per l’esecuzione del contratto non è subordinato al consenso del compratore. Secondo l’articolo 101 CO il venditore si assume nei confronti del compratore la responsabilità per i terzi a cui ha fatto ricorso e per le prestazioni da essi fornite. Questa responsabilità non presuppone necessariamente la colpa pro- pria del venditoreap- palto generale. Gli obblighi in relazione alle disposizioni sulla tutela dei lavoratori, alle condi- zioni di lavoro, al principio della parità salariale, alla tutela del segreto e alla protezione dei dati devono essere trasferiti ai terzi cui si è fatto ricorso. In questo numero vengono stabiliti altri obblighi del venditore, che discendono dalla legislazione sugli acquisti pubblici applicabile (LAPub/OAPub; CIAP) e dalla legge sui lavoratori distaccati. Questa disposizione completa il numero 9 del documento contrattuale. Da un lato, viene adottata una norma integrativa nel caso in cui nel documento con- trattuale le parti non abbiano convenuto il luogo di esecuzione. Dall’altro, viene disciplinato il passaggio degli utili e dei rischi. Nell’ambito dell’acquisto di beni capita spesso che ai fini dell’esecuzione del contratto il compratore fornisca al venditore materiale e/o gli metta a disposi- zione modelli o altri mezzi di produzione. Il numero 6 definisce i relativi rapporti di proprietà e disciplina la gestione di tale materiale diligenza e di tali modelli fedeltà qui regolamentati risultano dai principi ge- nerali del diritto contrattuale e mezzi sono menzionati unicamente a titolo di produzionechiari- mento. Nel numero 7 l’osservanza delle prescrizioni in materia d’importazione e d’esportazione nonché delle informazioni relative a eventuali restrizioni all’esportazione si configura Dai principi generali del diritto contrattuale (come un obbligo contrattuale del venditore che può essere fatto valere in giudiziopure dall’art. Secondo il numero 8.1 la consegna deve essere confermata mediante la firma del compratore. I numeri 8.2 e 8.3 disciplinano i diritti e 25 della Norma SIA 118) discendono gli obblighi di informazione e di diffida dell’appaltatore generale. Egli deve informare regolarmente il committente dell’andamento dei lavori e procurarsi tutte le istruzioni necessarie. L’appaltatore generale deve Elemento del venditore nel caso in cui sia stato convenuto lʼobbligo di installazione dei beni (accesso, rispetto delle prescrizioni del compratore).contratto

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Scopo e impiego delle condizioni generali. Le Condizioni generali (CG) KBOB per l’acquisto di beni le prestazioni dell’appaltatore gene- rale servono a disciplinare le questioni giuridiche poste regolarmente, affinché affin- ché non si debbano affrontare in ogni singolo caso. Le presenti condizioni generali CG si applicano solo se sono state accettate dalle parti contraenticon- traenti, ragione per cui sono menzionate nel documento contrattuale al numero 2 nu- mero 2.1 e sono parte integrante del contrattocontratto di appalto generale. È possibile derogare alle condizioni generali CG per motivi graviimportanti. Ciò deve essere stabilito nel numero 10.1 15.7 del documento contrattuale. Occorre tuttavia tenere presente pre- sente che le disposizioni contenute nelle condizioni generali CG possono essere collegate sia tra di loro sia con quelle del documento contrattuale, fatto che i profani in materia giuridica non necessariamente rilevano. Può essere rischioso dichiarare Dichiarare non applicabile una singola disposizione delle condizioni generaliCG può avere conseguenze difficilmente pre- vedibili. In siffatti alcuni casi potrebbe essere applicato il diritto dispositivo, che avrebbe effetti imprevedibili imprevisti per il servizio di aggiudicazione. Di conseguenza, le condizioni ge- nerali CG devono essere modificate soltanto in collaborazione con il servizio giuri- dico giu- ridico competente. Le condizioni generali stesse regole varrebbero anche se al posto delle presenti CG (o in ag- giunta a esse) si applicassero CG specifiche del committente. Queste ultime dovrebbero essere menzionate come elemento del contratto al numero 2.1 del documento contrattuale e secondo un ordine di priorità da cui si evinca chiaramente quale elemento prevale in caso di contraddizioni. Le CG devono essere allegate alla documentazione del bando congiuntamente congiunta- mente al documento contrattuale, affinché l’offerente l’appaltatore generale offerente possa farsi un’idea delle condizioni applicabili nel al futuro contratto di compravendita. Oltre a specificare lʼoggetto delle condizioni generali, il numero 1 statuisce che le stesse sono accettate con la presentazione dell’offerta. Questo numero sancisce i dettagli relativi all’offerta (in particolare la natura gratuita e la durata vincolante di tre mesi). Nelle condizioni generali il ricorso a terzi per l’esecuzione del contratto non è subordinato al consenso del compratore. Secondo l’articolo 101 CO il venditore si assume nei confronti del compratore la responsabilità per i terzi a cui ha fatto ricorso e per le prestazioni da essi fornite. Questa responsabilità non presuppone necessariamente la colpa pro- pria del venditoreappalto generale. Gli obblighi in relazione alle disposizioni sulla tutela di diligenza e di fedeltà qui regolamentati risultano dai principi generali del diritto contrattuale e sono menzionati unicamente a titolo di chia- rimento. Dai principi generali del diritto contrattuale (come pure dall’art. 25 della Norma SIA 118) discendono gli obblighi di informazione e di diffida dell’ap- paltatore generale. Egli deve informare regolarmente il committente dell’an- damento dei lavoratori, alle condi- zioni di lavoro, lavori e procurarsi tutte le istruzioni necessarie. L’appaltatore generale deve notificare al principio della parità salariale, alla tutela committente le circostanze che potrebbero com- promettere l’esecuzione del segreto e alla protezione dei dati devono essere trasferiti ai terzi cui si è fatto ricorso. In questo numero vengono stabiliti altri obblighi del venditorecontratto, che discendono dalla legislazione sugli acquisti pubblici applicabile (LAPub/OAPub; CIAP) e dalla legge sui lavoratori distaccatipotrebbero determinare diver- genze rispetto al volume di lavoro convenuto o che potrebbero rendere op- portuna una modifica delle prestazioni convenute. Questa disposizione completa il numero 9 del documento contrattuale. Da un lato, viene adottata una norma integrativa nel caso in cui nel documento con- trattuale le parti non abbiano convenuto il luogo di esecuzione. Dall’altro, viene disciplinato il passaggio degli utili e dei rischi. Nell’ambito dell’acquisto di beni capita spesso che ai fini dell’esecuzione L’appaltatore generale Elemento del contratto il compratore fornisca al venditore materiale e/o gli metta a disposi- Deroghe alle CG Altre CG del committente CG come parte della documenta- zione modelli o altri mezzi di produzione. Il numero 6 definisce i relativi rapporti di proprietà e disciplina la gestione di tale materiale e di tali modelli e mezzi di produzione. Nel numero 7 l’osservanza delle prescrizioni in materia d’importazione e d’esportazione nonché delle informazioni relative a eventuali restrizioni all’esportazione si configura come un obbligo contrattuale del venditore che può essere fatto valere in giudizio. Secondo il numero 8.1 la consegna deve essere confermata mediante la firma del compratore. I numeri 8.2 e 8.3 disciplinano i diritti e gli obblighi del venditore nel caso in cui sia stato convenuto lʼobbligo di installazione dei beni (accesso, rispetto delle prescrizioni del compratore).bando

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Scopo e impiego delle condizioni generali. Le Condizioni generali KBOB per l’acquisto i contratti di locazione di beni mobili servono a disciplinare le questioni giuridiche poste regolarmente, affinché non si debbano deb- bano affrontare in ogni singolo caso. Le presenti condizioni generali si applicano solo se sono state accettate dalle parti contraenti, ragione per cui sono menzionate nel documento contrattuale al numero 2 2.1 e sono parte integrante del contratto. È possibile derogare alle condizioni generali CG per motivi graviimportanti. Ciò deve essere stabilito nel numero 10.1 11.1 del documento contrattuale. Occorre tuttavia tenere presente che le disposizioni contenute nelle condizioni generali possono essere collegate sia tra di loro sia con quelle del documento contrattuale, fatto che i profani in materia giuridica non necessariamente rilevano. Può essere rischioso dichiarare Lo stralcio di singole disposizioni con- trattuali può avere conseguenze non applicabile una singola disposizione delle condizioni generalifacilmente prevedibili. In siffatti casi potrebbe po- trebbe essere applicato il diritto dispositivo, che avrebbe effetti imprevedibili per il servizio di aggiudicazione. Di conseguenza, le condizioni ge- nerali generali devono essere es- sere modificate soltanto in collaborazione con il servizio giuri- dico giuridico competente. Le condizioni generali devono essere allegate alla documentazione del bando congiuntamente al documento contrattuale, affinché l’offerente possa farsi un’idea delle condizioni applicabili nel futuro contratto di compravenditalocazione. Oltre a specificare lʼoggetto l’oggetto delle condizioni generali, il numero 1 statuisce che le stesse sono accettate con la presentazione dell’offerta. Questo numero sancisce i dettagli relativi all’offerta (in particolare la natura gratuita e la durata vincolante di tre mesigratuita). Nelle I servizi di aggiudicazione della Confederazione sono tenuti a convenire nel contratto una pena convenzionale per attuare i principi procedurali (art. 12 cpv. 4 LAPub). La stessa disposizione è contenuta anche nell’articolo 12 capoverso 4 CIAP 2019. Essa non si applica finché i Cantoni non aderiscono al CIAP 2019, Regolamentazione uniforme delle questioni giuridiche ricorrenti Elemento del contratto Deroghe alle condizioni generali Condizioni generali come parte della documentazione del bando Confederazione Cantoni e Comuni Colpa Responsabilità per il ricorso a terzi per l’esecuzione del contratto personale ausiliario poiché il CIAP 2001 non è subordinato al consenso del compratoreprescrive esplicitamente di convenire pene conven- zionali nel contratto. Secondo l’articolo 101 CO il venditore si assume nei confronti del compratore la responsabilità per i terzi a cui ha fatto ricorso e per Occorre quindi esaminare di volta in volta se esistono pre- scrizioni cantonali o comunali in materia. Se le prestazioni da essi fornite. Questa responsabilità non presuppone necessariamente la colpa pro- pria del venditore. Gli obblighi in relazione alle disposizioni sulla tutela dei lavoratori, alle condi- zioni di lavoro, al principio della parità salariale, alla tutela del segreto e alla protezione dei dati pena conven- zionale devono essere trasferiti ai terzi cui si è fatto ricorso. In questo modificate o stralciate, il relativo adeguamento può es- sere effettuato nel numero vengono stabiliti altri obblighi del venditore, che discendono dalla legislazione sugli acquisti pubblici applicabile (LAPub/OAPub; CIAP) e dalla legge sui lavoratori distaccati. Questa disposizione completa il numero 9 11.1 del documento contrattuale. Da Il numero 6 enuncia i principi concernenti la consegna e l’installazione. Se l’in- stallazione della cosa locata costituisce un latoelemento importante del contratto, viene adottata una norma integrativa si raccomanda di disciplinarla esplicitamente nel caso documento contrattuale. Questo numero è volto a garantire che il materiale, i modelli o i mezzi di pro- duzione che il conduttore (servizio di aggiudicazione) mette a disposizione del locatore restino di proprietà del conduttore, siano designati come tali e tenuti separatamente. Il numero 9 completa il numero 5 del documento contrattuale. Nel numero 9.2 vengono specificati i principali costi compresi nella retribu- zione. Il numero 10 stabilisce che se non rispetta i termini convenuti (nel documento contrattuale), il locatore è costituito in cui mora. Negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida. Il conduttore può prevedere nel documento con- trattuale una pena convenzionale. Dal numero 11.1 si evince che la responsabilità è subordinata a una colpa. La colpa però è presunta e la parte danneggiante ha la possibilità di provare che non le si può imputare alcuna colpa. Nel numero 11.2 viene ribadito il principio secondo cui le parti non abbiano convenuto si assumono la responsabilità per il luogo comportamento del loro personale ausiliario, dei terzi inca- ricati come pure del proprio. In tal modo viene ripresa la regolamentazione dell’articolo 101 CO. Questo numero descrive in termini generali le obbligazioni di esecuzionecui risponde il locatore. Dall’altro, viene disciplinato Per il passaggio degli utili e resto si applicano le disposizioni legali sui difetti nel caso dei rischicontratti di locazione. Nell’ambito dell’acquisto di beni capita spesso che ai fini dell’esecuzione Le parti possono convenire nel numero 11.1 del contratto il compratore fornisca al venditore materiale e/docu- mento contrattuale disposizioni derogatorie o gli metta a disposi- zione modelli o altri mezzi di produzionecompletive. Il numero 6 definisce 13.1 precisa l’estensione dell’obbligo di confidenzialità a cui sotto- stanno le parti. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero nonché i relativi rapporti fatti e le informazioni sulle commesse il cui valore rag- giunge o supera i 50 000 franchi, contenute in un elenco che i servizi di aggiu- dicazione della Confederazione devono pubblicare annualmente conforme- mente all’articolo 27 OAPub. Inoltre, è prevista una regola particolare applica- bile in modo specifico ai casi in cui il bene mobile oggetto della locazione è installato o depositato su un fondo o in locali che non sono di proprietà del servizio di aggiudicazione in quanto conduttore (vedi n. 13.2). Le attività pubblicitarie e disciplina la gestione di tale materiale e di tali modelli e mezzi di produzionele pubblicazioni in cui si fa riferimento al rapporto con- trattuale necessitano del consenso scritto del conduttore (vedi n. 13.3). Nel numero 7 l’osservanza 13.4 vengono disciplinati i dettagli relativi alla pena convenzionale dovuta per violazione degli obblighi di tutela del segreto. Questa disposizione è finalizzata a proteggere i dati comunicati nel corso del processo di appalto affinché non siano accessibili a terzi non autorizzati. La cessione e la costituzione in pegno di crediti che il locatore vanta nei con- fronti del conduttore (servizio di aggiudicazione) richiedono il consenso scritto di quest’ultimo. Il numero 16 sancisce l’applicazione del diritto svizzero anche ai locatori esteri e stabilisce che in caso di controversia il foro competente è quello del luogo ove ha sede il conduttore. Le disposizioni della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita (Convenzione delle prescrizioni in materia d’importazione e d’esportazione nonché delle informazioni relative Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, firmata a eventuali restrizioni all’esportazione si configura come un obbligo contrattuale del venditore che può essere fatto valere in giudizio. Secondo il numero 8.1 la consegna deve essere confermata mediante la firma del compratore. I numeri 8.2 e 8.3 disciplinano i diritti e gli obblighi del venditore nel caso in cui sia stato convenuto lʼobbligo di installazione dei beni (accesso, rispetto delle prescrizioni del compratore)Vienna l’11.4.1980) non sono applicabili.

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